Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21844 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15984-2016 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

DI OSTIA, 3, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA BLORA;

– ricorrente –

contro

CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO SOC. COOP. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFAN THURIN;

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TITO BOSCAROLLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

BOLZANO, depositata il 20/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/2/2016 la Corte d’Appello di Trento ha respinto il gravame interposto dal sig. Z.M. in relazione alla pronunzia Trib. Bolzano 10/4/2014, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla Cassa Raiffeisen di Naturno soc. coop. di risoluzione per inadempimento, nella sua qualità di avvocato, dell’intercorso (dal 2002) contratto di consulenza ed assistenza legale di tipo giudiziale e stragiudiziale per il recupero di crediti, nonchè di restituzione dei compensi in esecuzione del medesimo versati e di risarcimento dei conseguentemente subiti danni.

In accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dalla Cassa Raiffeisen di Naturno soc. coop. e in conseguente parziale riforma della suindicata pronunzia di 1 grado, la corte di merito ha rideterminato in aumento l’ammontare del danno accertato e liquidato in favore di quest’ultima dal giudice di prime cure.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la Cassa Raiffeisen di Naturno soc. coop. e la chiamata in manleva società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che hanno presentato anche rispettiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 51,115 e 161 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la componente del collegio della corte di merito R. non si sia astenuta ex art. 51 c.p.c., pur avendo già conosciuto la questione nella qualità di giudice del reclamo tavolare proposto contro l’iscrizione di ipoteca a favore della Banca Popolare.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (v. Cass., Sez. Un., 23/4/2001, n. 170, e, conformemente, da ultimo, Cass., 17/5/2013, n. 12115 e Cass., 7/7/2016, n. 13935. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/1/2017, n. 1545).

Si è al riguardo precisato che anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla L. Cost. n. 2 del 1999, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice che abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo (art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4) non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza dal medesimo emessa, giacchè la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina, e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione.

Nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 CEDU, la quale, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (v. Cass., 17/5/2013, n. 12115; Cass., 4/1/2010, n. 20; Cass., 4/6/2008, n. 14807; Cass., 16/4/2004, n. 7252).

Orbene l’odierno ricorrente nulla indica circa l’avvenuta proposizione dell’istanza di ricusazione nonchè in ordine all’effettuata deduzione dell’interesse diretto e personale alla causa della R., nè lamenta alcuna omissione di pronunzia al riguardo.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 94, 26, 19 e 61 legge tavolare, artt. 162 e 2236 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “erronea applicazione e interpretazione” degli artt. 94, 19, 27, 61, 93, 95 e 61 legge tavolare, artt. 162,167,170,2647 e 2236 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunzia “erronea applicazione e interpretazione” degli artt. 94, 19, 27, 61, 93, 95 e 61 legge tavolare, artt. 162,167,170,2647 e 2236 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunzia “violazione ed erronea interpretazione ed applicazione” degli artt. 1227,2585,2808,2809,2838,2839,2841 e 2852 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 6 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli artt. 2273,1460 e 2043 c.c., art. 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 7 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli artt. 1458,1218,1223 e 2033 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con l’8 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 1917 c.c., art. 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. in appello”, alla “documentazione” versata in atti nel giudizio di merito, ai “decreti ingiuntivi n. 250 e 274 del 2002 del Tribunale di Bolzano”, ai “contratti autonomi di garanzia della Cassa in favore dell’Erario… prodotti dalla difesa dell’avv. Z. sub docc. da 35 a 39 in primo grado,”, alla “memoria ex art. 183 c.p.c., d.d. 18 giugno 2012, comma 6, n. 2”, ai “bisogni della famiglia”, alle “esigenze aziendali della soc. Megasound”, alle “fideiussioni… rilasciate dai coniugi a garanzia dei relativi debiti della società”, al “doc. 2 dell’avv. Z. in prime cure”, al “doc. 3 di questa difesa in sede di appello”, ai “docc. 20 e 21 della Cassa in primo grado”, al “doc. 34 della Cassa”, alla “corrispondenza tra il comparente e la banca prodotta sub docc. da 50 a 61 di questa difesa in prime cure”, alle “plurime missive (documenti n. 12 e 13 del comparente in primo grado)”, alla “colpevole inerzia della Cassa susseguente alla revoca del mandato”, alle “istanze istruttorie della Cassa”, ai “contratti autonomi di garanzia a prima richiesta prodotti da questa difesa sub. Nr. 35, 36, 37, 38 e 39 in primo grado)”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte specificamente ravvisata d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., “doc. 50” recante “comunicazione al Direttore della Cassa”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglìanze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’insufficiente od omessa motivazione nonchè l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, il ricorrente inammissibilmente prospetta invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non essendo d’altro canto tenuto all’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o alla particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, bensì dare atto del raggiunto convincimento in modo che come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Nè è d’altro canto possibile in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Cassa Raiffeisen di Naturno soc. coop.; in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della società Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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