Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21844 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.G., rappr. e dif. dall’avv. Claudio Manzia, elett. dom.
presso lo studio di questi, in Roma, piazzale Clodio n. 14, come da
procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur. fall. p.t., rappr. e
dif. dall’avv. Tommaso Manferoce, elett. dom. presso lo studio di
questi in Roma, piazza Vescovio n.21, come da procura a margine
dell’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Roma 3.11.2011, n. 312/2011 nel
proc. R.G. 30313/2011;
letta la memoria del fallimento;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 4 luglio 2017 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. L.G. impugna il decreto Trib. Roma 3.11.2011, n. 312/2011, nel proc. R.G. 30313/2011, reiettivo della propria opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., nel quale aveva chiesto di essere ammesso, in privilegio per 35 mila Euro, oltre CAP ed Euro 7.384 per IVA in chirografo, allegando di aver svolto per la fallita attività difensive in plurimi giudizi;
2. il tribunale, dando atto che l’opposizione andava trattata secondo la disciplina posteriore alla riforma del D.Lgs. n. 169 del 2007, trattandosi di procedura aperta dopo il 1.1.2008, vi ravvisava l’inottemperanza al principio della necessità, per il creditore, di indicare in modo specifico i mezzi di prova e i documenti prodotti, per essi intendendo anche quelli già versati nella fase sommaria avanti al giudice delegato, non operando di per sè in sede collegiale e di reclamo una regola di acquisizione officiosa ed invece essendo necessario il loro rideposito con la costituzione, oltre alla enunciazione più puntuale delle prestazioni, ravvisata insufficiente;
3. il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento, in persona del curatore.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo è contestato il rispetto dell’art. 99 L. Fall. e art. 347 c.p.c., per avere il tribunale applicato in modo restrittivo una regola – quale il ritiro del fascicolo di parte dell’insinuazione tempestiva ed il rideposito dei documenti ivi acclusi di nuovo al tribunale – invero non prevista, denegando senza motivo l’acquisizione officiosa, benchè richiesta;
2. con il secondo motivo è censurata la motivazione con cui l’imposizione del predetto ritiro e rideposito non è stata anticipata, nonostante il rilievo officioso, dall’assegnazione dei termini a difesa ex art. 101 c.p.c.;
3. il terzo motivo censura, per violazione della L. Fall., art. 99 e art. 347 c.p.c., oltre che per vizio di motivazione, l’esclusione della completezza del corredo documentale a sostegno del credito professionale invece già pertinente alle notule, oggetto di proposta per opinamento al locale Consiglio dell’Ordine e presenti nel fascicolo di parte oggetto di richiamo in sede di opposizione;
4. con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 99 L. Fall., avendo errato il tribunale nel negare l’acquisizione del fascicolo dell’insinuazione tempestiva, inclusi i verbali di convocazione ed interrogatorio del legale rappresentante della fallita;
5. il ricorso, da esaminare in via pregiudiziale quanto ai suoi motivi primo e terzo, manifestamente connessi, è fondato, conseguendone l’assorbimento delle restanti censure; il tribunale, negando ingresso ai documenti puntualmente indicati nella opposizione allo stato passivo e già depositati nella insinuazione tempestiva avanti al giudice delegato, ha escluso ogni loro apprezzamento sulla base di un doppio, insussistente, onere procedimentale, consistente nella produzione ex novo avanti al collegio previo loro ritiro dall’originario fascicolo di parte, nonostante l’espressa istanza di acquisizione officiosa rivolta al tribunale in sede di ricorso ex art. 99 L. Fall.;
6. sul punto, di recente questa Sezione ha puntualizzato che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. Fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.” (Cass. 12549/2017, 12548/2017);
7. ne deriva, stante la puntuale riproduzione per tratti testuali della insinuazione al passivo, del suo corredo di allegati e del tenore della opposizione, la cassazione con rinvio avanti al Tribunale di Roma, posto che l’ulteriore apprezzamento di insufficienza documentale, per altri versi esplicitato nel decreto, appare strettamente correlato al mancato esame e nel medesimo contesto del fascicolo della insinuazione predetta ed avendo il ricorrente collegato la specifica elencazione delle prestazioni alla decisività degli elementi documentali così trascurati.
PQM
La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi primo e terzo, assorbiti i restanti, cassa e rinvia avanti al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017