Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21844 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13346/2011 R.G. proposto da:

Antonini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Sandra Graziani,

presso la quale ha domicilio eletto in Roma via Antonio Mordini n.

14, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Gerit Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo

Zacchia, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via

Attilio Regolo n. 12/d, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 94/10/10, depositata il 25 marzo 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Antonini Srl impugna per cassazione, con cinque motivi, la decisione della CTR del Lazio che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della Modello Unico 2004 e 770/S, per Iva, Irpef ed Irap, oltre sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2003;

– resistono l’Agenzia delle entrate ed il concessionario della riscossione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina;

– va esaminato, per priorità logica, il quinto motivo con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta mancanza di specificità dei motivi d’appello;

– la censura, pur fondata quanto alla dedotta violazione di legge (inammissibile, invece, la doglianza per vizio motivazionale), è di fatto irrilevante e, dunque, inammissibile per carenza d’interesse; ed invero, premesso che – come legittimamente verificato da questa Corte – le censure proposte dalla contribuente non rivestivano carattere generico ed aspecifico, ma sufficientemente puntuale, va osservato che la CTR – pur pervenuta a differente giudizio – ha comunque affrontato nel merito le questioni alla stessa sottoposte (all’evidenza, quindi, di adeguato contenuto), sì che la doglianza appare priva di decisivo rilievo;

– il primo motivo denuncia violazione degli artt. 125 e 480 c.p.c. per aver la CTR ritenuto legittima la cartella impugnata pur non sottoscritta;

– il motivo è infondato atteso che, per costante giurisprudenza, “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (v. Cass. n. 26053 del 30/12/2015; Cass. n. 13461 del 27/07/2012);

– il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, e L. n. 15 del 2005, art. 21 septies per omessa indicazione del responsabile del procedimento;

– il motivo è infondato poichè “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass. n. 11856 del 12/05/2017), mentre nella vicenda in esame la stessa cartella risulta notificata il 5 giugno 2006;

– il terzo motivo denuncia omessa motivazione in relazione all’eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione;

nell’articolazione della doglianza, peraltro, la censura è precisata come omessa pronuncia in ordine ai motivi con cui si deduceva la nullità della cartella;

– la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza avendo omesso il ricorrente sia di riprodurre integralmente le censure proposte nei precedenti gradi (e di cui lamenta l’omessa pronuncia), sia, specificamente, la cartella opposta, e ciò tanto più a fronte dell’affermata regolarità della cartella stessa da parte della CTR (“la cartella esattoriale è stata predisposta sul modello approvato dal Ministero delle Finanze”);

– va comunque considerato che la cartella in questione è stata emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in base alle dichiarazioni rese dal contribuente e il recupero ha avuto ad oggetto omessi, insufficienti o tardivi versamenti, sicchè, in tal caso, “l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Cass. n. n. 21804 del 20/09/2017);

– il quarto motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bisD.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6: nella sostanza il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione per aver escluso la nullità della cartella perchè non preceduta dalla notifica di un pregresso avviso di accertamento o, comunque, della comunicazione dell’esito della liquidazione;

– il rilievo, in disparte le ragioni di inammissibilità per aver denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che attiene alla ricostruzione in fatto della vicenda) un vizio di violazione di legge, ossia l’asserita omessa osservanza dell’iter procedurale per la legittima emissione della cartella, è infondato avendo la CTR esattamente affermato che “il controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis è stato effettuato dall’Ufficio su ciò che ha dichiarato la parte e non è previsto alcun avviso di liquidazione in quanto trattasi di una correzione autonoma che avviene sull’atto presentato”;

– da un lato, infatti, la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bisnon presuppone (e, anzi, esclude) la pregressa esistenza di un avviso di accertamento, mentre, dall’altro, “la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716 del 21/11/2017), circostanza che non ricorre nella vicenda in esame poichè – come sopra rilevato – il recupero ha riguardato omessi, insufficienti o tardivi versamenti;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti delle altre parti; condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, nonchè a favore di Equitalia Gerit Spa, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA