Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21843 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17193-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati EDOARDO BELLI CONTARINI, ROBERTO

ALTIERI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BELLI CONTARINI che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. T.F. impugnava l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori agricoli ai sensi della L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2 delle quali il contribuente aveva beneficiato relativamente all’atto di acquisto di un terreno agricolo stipulato il (OMISSIS). La revoca era stata disposta sul presupposto che il contribuente non aveva depositato presso l’Agenzia delle entrate il certificato attestante la qualifica di coltivatore diretto entro il termine triennale dalla stipula dell’atto previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4 e successive modifiche.

La commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che l’Ufficio non aveva contestato il fatto che il contribuente fosse in possesso dei requisiti relativi alla qualificazione di imprenditore agricolo e che, in ogni caso, il certificato rilasciato dalla Provincia di Mantova era stato prodotto in data 11.1.2001 e dagli atti risultava che detto certificato era stato rilasciato in data 9.1.2002.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

4. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 604 del 1954, artt. 2, 3 e 4. Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato laddove, nel dichiarare che la sussistenza dei requisiti relativi alla qualificazione di imprenditore agricolo non era contestata, aveva implicitamente affermato che, al fine della concessione dei benefici per la piccola proprietà contadina, non rilevava tanto il deposito del certificato dell’Ispettorato provinciale quanto la effettiva sussistenza dei requisiti in capo all’acquirente.

5. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha contraddittoriamente affermato che il certificato dell’Ispettorato provinciale, rilasciato il 9.1.2002, era stato prodotto all’Agenzia delle entrate in data 11.1.2001.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che esso è fondato. Ciò in quanto la L. n. 604 del 1954, art. 3 dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 art. precedente. Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente. E’ previsto poi che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L’art. 5 dispone, infine, che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2. L’espressa previsione nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; nonchè il disposto dell’art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decandenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l’acquirente, all’atto dell’acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (cfr. Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. 5349 del 04/03/2013). Ne deriva che la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’acquirente non osta al recupero delle normali imposte da parte dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente non abbia prodotto il certificato nei termini decadenziali previsti.

8. Il secondo motivo di ricorso è parimenti fondato. Invero la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria, non essendo dato di comprendere come possa il contribuente aver prodotto all’Agenzia delle entrate in data 11.1.2001 il certificato rilasciato dalla Provincia di Mantova in data 9.1.2002.

9. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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