Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21843 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19531/2011 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione (CF (OMISSIS)) in persona del legale
rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dagli
avv. Andrea D’Angelo e Andrea Segato, elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo in Roma alla v. Udine n. 6;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione (CF (OMISSIS)), in
persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del
controricorso dall’avv. Cesare P. Franzi, con il quale elettivamente
domicilia in Roma alla v. Mercalli n. 46 presso lo studio dell’avv.
Dino Costanza;
– controricorrente –
C.S., A.A., Tecnogarden Service s.r.l., Savi
s.r.l., Noldem s.r.l., V.C. e F., C.E.
& C. s.n.c., L.B., Tigullia s.s.,
S.N.P., S.N.B., S.L.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1889/2011 della Corte di Appello di Milano
depositata il 27.6.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 21 giugno 2017 dal relatore Dr. Aldo Ceniccola.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
con sentenza n. 1889 del 2011 la Corte di Appello di Milano respingeva il reclamo proposto dalla Progesam Italia s.p.a. in liquidazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 15.7.2010, aveva dichiarato il fallimento della società revocando l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;
osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che l’esistenza di ulteriori debiti evidenziati dal commissario giudiziale aveva comportato un incremento del passivo fino ad Euro 28.186.387 e che l’attivo concordatario, sulla base degli elementi ricavati dal commissario che aveva accertato l’esistenza di numerosi crediti inesigibili, si era ridotto ad Euro 5.437.284, sicchè, dedotte le spese in prededuzione, l’attivo risultava del tutto insufficiente sia a saldare i creditori privilegiati (iscritti per Euro 6.817.022) sia per pagare i creditori chirografari, e dunque insufficiente a garantire la fattibilità del piano concordatario;
sotto altro profilo la Corte evidenziava che l’emersione di passività ulteriori rispetto a quelle esposte dal piano concordatario costituiva un’ipotesi riconducibile al disposto di cui alla L. Fall., art. 173 (venendo in rilievo una dolosa omissione di denuncia di crediti), e nel caso di specie tale ipotesi appariva sussistente avendo la (OMISSIS) del tutto omesso di indicare nella domanda di concordato e nelle successive integrazioni l’esistenza di rilevanti debiti nei confronti del (OMISSIS) e della Sardaleasing s.p.a.;
avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
la curatela fallimentare resiste mediante controricorso;
quest’ultima ha depositato memoria difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,161,162,172 e 173 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte errato nel sostenere che compete al Tribunale, in ogni momento e segnatamente prima dell’adunanza dei creditori, il potere di valutare la fattibilità del piano concordatario, cioè se il piano, indipendentemente da ogni valutazione di convenienza, sia materialmente attuabile;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,161,162,172 e 173 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte rimarcato l’esistenza di un principio di vincolatività della proposta concordataria, nel senso che, ove il debitore indichi una percentuale destinata a determinate categorie di creditori, tale indicazione costituisca oggetto di un’obbligazione, sicchè, ove il commissario accerti il probabile mancato raggiungimento della percentuale, il tribunale legittimamente potrebbe esercitare il proprio potere di revoca del concordato;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 L. Fall., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’omessa denuncia di debiti rientra nell’ambito applicativo della norma, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l’art. 173 L. Fall. nella sua formulazione letterale fa riferimento solo all’ipotesi in cui il debitore celi al ceto creditorio una parte del proprio attivo e non a quella in cui vengano taciute delle passività;
il terzo motivo, al quale deve logicamente assegnarsi priorità nella trattazione, sollecita la corretta interpretazione dell’art. 173 L. Fall. relativamente alla parte in cui opera un riferimento alla condotta del debitore, suscettibile di provocare la revoca del concordato, che abbia “dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti”, norma riferibile, secondo la lettura fornita dalla Corte, ai crediti vantati da terzi nei confronti del debitore ammesso a concordato; il ricorrente al contrario sostiene che con il termine “crediti” il legislatore abbia inteso fare riferimento alle posizioni attive vantate verso terzi dal debitore ammesso al concordato;
l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale è corretta con conseguente infondatezza del motivo di ricorso;
secondo Cass. n. 17191 del 2014 “gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l’ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l’esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione)”;
l’ipotesi alla quale fa riferimento il ricorrente, nella differente proposta interpretativa, secondo cui l’oggetto dell’asimmetria informativa è costituita da un credito vantato dal debitore concordatario verso terzi, va semmai ricondotta alla diversa ipotesi (pure integrante un atto di frode ai fini dell’art. 173) dell’occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, condotta a sua volta munita di pari efficacia decettiva nei confronti del ceto creditorio;
il primo ed il secondo motivo sono assorbiti: l’accertamento della sussistenza della condotta rilevante ai fini dell’art. 173 costituisce infatti, nel portato della sentenza impugnata, una causa (ritenuta) da sola sufficiente a giustificare la revoca del concordato, sicchè gli ulteriori motivi, con i quali si contesta il potere del tribunale di valutare la fattibilità del concordato, non sono in grado di intaccare il nucleo principale della decisione;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese tra ricorrente e controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti degli intimati.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 7.000, di cui Euro 250 per esborsi, oltre accessori, in favore del controricorrente; nulla per le spese nei confronti degli intimati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017