Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21843 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32456-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASSISI, 7,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORFU’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA GAROFALO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 449/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 449 pubblicata il 10.5.2018, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da L.G. nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud spa; ha dato atto che alla prima udienza di discussione del 27.3.2014 la parte appellante aveva chiesto ed ottenuto termine per rinotificare il ricorso, in ragione della tardiva prima notifica alle controparti; che queste ultime si erano costituite per l’udienza di rinvio (11.12.14) chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza dei motivi; che ad una udienza successiva (21.11.2017) il Collegio aveva invitato le parti a dedurre in merito alla improcedibilità dell’appello per violazione dell’art. 435 c.p.c., e che solo l’appellante aveva depositato note scritte;

2. la Corte territoriale, richiamate le pronunce delle Sezioni Unite n. 14917 del 2016 e n. 20604 del 2008, ha motivato l’improcedibilità dell’appello in ragione della omessa notifica del ricorso; ha rilevato che la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza mediante spedizione a mezzo del servizio postale era stata richiesta all’ufficiale giudiziario il 13.3.2014 e che tuttavia l’appellante non aveva dato prova della esecuzione di tale notifica non avendo prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alla citata spedizione; ha escluso che la costituzione delle parti appellate potesse avere efficacia sanante della notifica in quanto non avvenuta per la prima udienza del 27.3.2014;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.G., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso; l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso L.G. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 149, in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 4, degli artt. 159,162,291 e 435 c.p.c.;

6. ha affermato di avere prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate restituiti dall’Ufficio NEP, unitamente all’originale del ricorso e del decreto di fissazione ed ha riprodotto tali avvisi come allegato n. 9, insieme alla attestazione di Cancelleria sul frontespizio del fascicolo di parte datata 27.3.2014 che dà atto dell’inserimento del ricorso notificato (all. 10);

7. ha sottolineato come la Corte di merito avesse indotto in errore la parte appellante sia nel momento in cui aveva concesso il termine per rinotificare il ricorso, sul rilievo della tardività della prima notifica e non della sua omissione; inoltre perchè con ordinanza del 21.11.2017 la medesima Corte aveva invitato le parti a interloquire sulla “questione di improcedibilità dell’appello per violazione del doppio termine previsto dall’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3”, senza fare riferimento alla mancanza di prova della prima notifica, anzi implicitamente ritenendola esistente ma tale da non consentire il rispetto del termine a difesa;

8. in subordine, ha sostenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità, come la notifica dovesse comunque considerarsi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e come, inoltre, il ricorso potesse considerarsi inammissibile solo in presenza di una duplice circostanza, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento e la mancata costituzione degli appellati;

9. il ricorso è inammissibile;

10. parte ricorrente ha fondato la censura di violazione delle norme processuali sull’assunto di avvenuto deposito dinanzi alla Corte di merito del ricorso in appello notificato, esattamente dell’originale del ricorso con relativo decreto e dei due avvisi di ricevimento idonei ad attestare la notifica eseguita in vista della prima udienza, sia pure senza il rispetto del termine a difesa;

11. tuttavia il ricorrente ha omesso di trascrivere tali avvisi di ricevimento ed anche di indicare la data esatta in cui gli stessi sarebbero stati depositati dinanzi ai giudici di appello; non solo, dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in relazione alla denuncia di un error in procedendo (Cass., S.U. n. 8077 del 2012), non risulta che tali avvisi di ricevimento siano stati depositati. Il fascicolo di parte, sul cui frontespizio è apposta l’attestazione di Cancelleria “Inserito ricorso notificato” datata 27.3.2014, comprende il ricorso in appello e il relativo decreto con allegate le ricevute di spedizione per la notifica a mezzo posta datate 13.3.2014 ma non gli avvisi di ricevimento e nei verbali di udienza del giudizio di appello non vi è alcuna annotazione di avvenuto deposito di tali avvisi;

12. costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26287 del 2019; n. 25552 del 2017; n. 26108 del 2015; n. 13639 del 2010);

12. la mancata prova di notifica del ricorso in appello in vista della prima udienza del 27.3.2014 ha legittimamente condotto la Corte territoriale alla declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, in conformità ai principi enunciati da questa S.C. secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”(cfr. Cass., S.U. n. 20604 del 2008);

13. è vero che la Corte di merito alla prima udienza, in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, ha concesso termine “per la rinotifica” rinviando l’udienza all’11.12.2014, ma tale ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla sentenza che ha affermato l’inesistenza della prima notifica e quindi l’impossibilità di una sanatoria;

14. ove anche si ritenesse dimostrata la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento attestanti la ritualità della notifica del ricorso in appello, il ricorso in esame sarebbe comunque inammissibile in quanto la parte avrebbe dovuto dedurre un errore revocatorio;

15. difatti, in tema d’impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. n. 23173 del 2016; cfr. anche Cass. n. 28143 del 2018);

16. la deduzione del ricorrente di essere stato indotto in errore dalla Corte d’appello, che ha concesso termine per rinotificare e dopo la costituzione dei convenuti, ha invitato le parti a depositare note sulla violazione dell’art. 435 c.p.c., senza accennare al problema della mancata integrazione del contraddittorio, non può avere rilievo ai fini della declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., e art. 101 c.p.c., e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., (cfr. Cass. 32485 del 2019; n. 22778 del 2019; n. 11453 del 2014); si è infatti precisato che “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali” (Cass. n. 6218 del 2019; n. 19372 del 2015);

17. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;

18. le spese di lite nei confronti dell’INPS sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo; non vi è luogo a provvedere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che non ha svolto difese;

19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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