Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21842 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/08/2019), n.21842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15259-2017 proposto da:

B. CARNI SRL in persona del legale rappresentante p. t.

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONINO CIAVOLA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.L.M., S.G., ASSIMOCO SPA, MAD SNC DI DI

P.S. & C, C.B., M.R.,

M.P., M.C., FONDIARIA SAI, M.A.;

– intimati –

Nonchè da:

ASSIMOCO SPA in persona del Direttore Tecnico Dott.ssa

BE.MA.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CASTROGIOVANNI giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

B. CARNI SRL, C.B., S.G.,

M.L.M., M.C., M.A., M.P.,

M.R., FONDIARIA SAI, MAD SNC DI DI P.S. & C;

– intimati –

avverso la sentenza n. 321/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato ANTONIO FRANCESCO SANTONOCITO per delega;

udito l’Avvocato ROSARIO LVIO ALESSI;

udito l’Avvocato SALVATORE CASTROGIOANNI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/3/2016 la Corte d’Appello di Catania ha respinto tutti i gravami interposti in relazione alla pronunzia Trib. Catania n. 3867/2011, di parziale accoglimento della domanda proposta dalla sig. M.L. (terza trasportata) nei confronti del sig. S.G. (marito e conducente dell’auto Mercedes nella quale si trovava), della società B. Carni s.r.l. (locataria-utilizzatrice), della società Sara Assicurazioni s.p.a. (società assicuratrice della stessa), della società Mad di P.S. & C. s.n.c. (proprietaria dell’autoarticolato), della società Assimoco s.p.a. (società assicuratrice dell’autoarticolato) nonchè degli eredi del sig. M.G. (conducente dell’autoarticolato), di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il 24/4/1998 sull’autostrada Catania – Messina, ascritta alla concorrente paritaria responsabilità del conducente della Mercedes e “del conducente dell’autoarticolato (assicurato Assimoco) che, giungendo da dietro, senza rispettare i limiti di sicurezza, andava prima a strisciare contro un’altra auto (Ford Fiesta) che era riuscita ad arrestare la propria corsa e poi ad impattare con la Mercedes, la quale prendeva fuoco, e, con essa il beauty portaoggetti nel quale erano contenuti gioielli della M. del valore di circa 100 milioni di lire”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società B. Carni s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società Assimoco s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 4 motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il rispettivo 1 motivo le ricorrenti, in via principale e in via incidentale, denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 301, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 170 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che il giudizio di 1 grado sia stato interrotto per “decesso del promotore”, laddove “l’avvocato S.A. … non era deceduto”.

Lamentano che “per effetto dell’errata interruzione… è rimasta priva di difesa tecnica, confidando nella procura a suo tempo rilasciata al difensore o apprendendo il contenuto della sentenza di primo grado solo a seguito delle richieste di pagamento che ha ricevuto”.

Si dolgono che la riassunzione del processo effettuata con notifica presso la sede della società anzichè presso il procuratore costituito è priva di effetti.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., comma 1, in funzione di garanzia del diritto di difesa, depone per la ricomprensione tra le cause di interruzione del processo anche dell’ipotesi di cancellazione volontaria del difensore domiciliatario dall’albo, dovendo valorizzarsi l’eadem ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa (volontaria

o autoritativa) (v. Cass., Sez. Un., 13/2/2017, n. 3702).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che, così come in base al combinato disposto di cui all’art. 301 c.p.c., comma 1 e art. 328 c.p.c. (quest’ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva Corte Cost. n. 41/86) la morte, la sospensione o la radiazione dall’albo dell’avvocato implicano l’interruzione del termine per l’impugnazione, analogamente deve ritenersi anche in ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore (v. Cass., Sez. Un., 13/2/2017, n. 3702).

Emerge a tale stregua evidente che alcuna violazione del diritto di difesa delle odierne ricorrenti – in via principale e incidentale – risulta essere stata nella specie dalla corte di merito integrata.

Va per altro verso posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in quanto la cancellazione dall’albo professionale dell’avvocato costituito determina la decadenza dall’ufficio e fa venir meno lo ius postulandi, implicando la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 13/2/2017, n. 3702; Cass., Sez. Un., 14/11/2017, n. 26856), nonchè il venir meno dell’elezione di domicilio presso il medesimo, le notificazioni necessarie e in particolare quelle delle impugnazioni debbono essere effettuate alla parte personalmente (v. Cass., 21/9/2011, n. 19225; Cass., 20/1/2006, n. 1180).

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle odierne ricorrenti – in via principale e incidentale -, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione là dove ha affermato che “l’avvenuta notifica della riassunzione presso la sede della società (e non al procuratore cancellatosi dall’albo) non ha comportato alcun effettivo pregiudizio, avendo anzi avuto la stessa la possibilità di nomina di altro difensore, che solo per sua scelta non ha in quella sede effettuato, non configurandosi quindi neanche una violazione del contraddittorio”.

Con il rispettivo 2 motivo le ricorrenti, in via principale e in via incidentale, denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 99,112,115,166,167 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia qualificato come eccezione in senso stretto la deduzione di difetto di prova ad opera della controparte della proprietà dei gioielli di cui pretende il risarcimento, laddove trattasi di “mera difesa, deducibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile anche d’ufficio dal giudice”, e, “come affermato dalle SS.UU. di questa Corte (n. 2951/2016) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio… è un elemento costitutivo della domanda, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla… ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto”.

Con il 4 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 1350 e 1362 c.c., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la Mercedes è di proprietà (anche) dello S., trattandosi di acquisto fatto in regime di comunione legale dei beni, sicchè rimane conseguentemente esclusa ogni sua responsabilità in proposito.

Con il 5 motivo la ricorrente in via principale e con il 4 motivo la ricorrente in via incidentale denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto di stile la clausola “o la somma maggiore o minore che risulterà”.

I motivi dei ricorsi – principale e incidentale -, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto notificato dalla M. personalmente alla B. Carni s.r.l.”, alle “prove orali e consulenza tecniche”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di appello, notificato il 24, 25 e 28 maggio 2012 (doc. 1 del fasc. di parte di 2 grado)”, all'”appello incidentale ” della M., alla comparsa di costituzione in grado d’appello della società Assimoco s.p.a., al “verbale di causa” dell'”udienza del 14 marzo 2011″, al “contratto di vendita della Mercedes, sottoscritto da S. e B. Carni”, al “regime di comunione dei beni” la ricorrente in via principale; all'”atto di citazione notificato il 6 agosto 1999″, alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1 grado, all’interruzione di processo “per la morte di uno dei procuratori”, all'”atto di riassunzione dell’attrice”, al “valore dei gioielli distrutti a causa del sinistro”, alle “prove orali e consulenze tecniche”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di appello, notificato il 24, 25 e 28 maggio 2012″, al proprio “appello incidentale”, all'”appello incidentale” della M., al “contratto di leasing”, alla “dichiarata… interruzione del processo per l’intervenuto decesso dell’avv. S.A.”, alla “cancellazione volontaria dell’avvocato dall’albo”, alla “riassunzione effettuata dall’attrice”, alla “raccomandata A/R del 22.10.1998 (doc. 9)”, alla “richiesta di risarcimento danni da parte della società SLY s.r.l.”, alla “memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 19 settembre 2001 (doc. 10)”, alla “richiesta di ammissione di interrogatorio formale della M.”, al “quinto motivo d’appello della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (pag. 30 – doc. 3)”, alla “domanda di risarcimento per la perdita dei gioielli” la ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la “richiesta di ammissione di interrogatorio formale della M.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate rispettive censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Deve al riguardo ulteriormente sottolinearsi, con particolare riferimento al 5 motivo del ricorso principale e al 4 motivo del ricorso incidentale, che (anche) ai fini della censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni delle odierni ricorrenti (in via principale e incidentale), oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Senza sottacersi che là dove si duole che “incorrendo in una clamorosa svista la corte etnea non prendeva in esame” il “quinto motivo” del proprio appello incidentale, “statuendo che fosse “infondato il motivo sub 2 riguardante l’erronea applicazione del principio di non contestazione in ordine alla titolarità dei gioielli in capo alla M., sollevato (esclusivamente) dall’appellante B. Carni s.r.l.”, e che “l’Assimoco… in questa sede non ha formulato al riguardo alcun motivo di appello”, la ricorrente in via incidentale inammissibilmente prospetta in realtà un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il rispettivo 3 motivo le ricorrenti, in via principale e in via incidentale, denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1301,1304,1362 e 1363 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente in via principale si duole che la corte di merito abbia “escluso, nel caso in esame, l’operatività della regola ex art. 1304 c.c., per contrasto del negozio transattivo con D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129” laddove la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido produce effetto nei confronti di coloro che dichiarano di volerne profittare; e poichè “tra l’assicuratore r.c.a. e l’assicurato sussiste, nei confronti del terzo danneggiato, un vincolo atipico di solidarietà passiva”, deve conseguentemente ritenersi che “la transazione stipulata tra l’assicuratore ed il terzo danneggiato giova all’assicurato”, e “nel caso di specie B. Carni s.r.l. manifestava, sia in prime cure che in appello, di voler profittare della transazione tra la M. e la Sara s.p.a. (vedi motivi di gravame – cfr. doc. 1 pagg. 6 e 7 fasc. 2 grado)”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che “la transazione… è intervenuta dopo che la Sara si era costituita in primo grado contestando la propria obbligazione in riferimento ai gioielli”, e che l'”accordo transattivo estingue l’intero debito”.

La ricorrente in via incidentale si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che la transazione stipulata tra la M. e la società Sara Assicurazioni s.p.a. “non fosse utile agli obbligati in solido perchè in contrasto con il disposto della L. n. 990 del 1969, art. 4 poi confluito nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129”, in quanto, da un canto, “il disposto della L. n. 990 del 1969, art. 4 poi confluito nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129 all’esito del sindacato del Giudice delle leggi, è norma derogabile, perchè tutela interessi privatistici (proprietà sui beni mobili del terzo danneggiato)”; e, per altro verso, “il dato letterale della predetta transazione è chiaro, così come la comune intenzione delle parti e la causa del negozio; ovvero a fronte del pagamento della somma “convenuta in transazione e a completa tacitazione di ogni danno, nessuno escluso”, definire transattivamente, con reciproche concessioni, in deroga al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129 la lite in corso “con rinuncia ad ogni azione in sede civile e penale””.

I motivi dei ricorsi – principale ed incidentale -, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la transazione, atto negoziale con il quale le parti prevengono o pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall’affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e pertanto priva di alcuna natura di confessione stragiudiziale dannosa per gli eventuali condebitori, di norma non produce effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne (v. Cass., 29/9/2004, n. 19549).

Per la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c. non è d’altro canto necessario che più soggetti concorrano nell’unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni – pur se autonome e temporalmente distinte – essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l’evento (v. Cass., 13/11/2002, n. 15930; Cass., 27/1/1997, n. 814. E già Cass., Sez. Un., 28/5/1975, n. 2156).

In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, si è per altro verso precisato che tra l’assicuratore, destinatario dell’azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 e il danneggiante assicurato, destinatario dell’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’art. 2054 c.c., sussiste un vincolo – ancorchè atipico – di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato.

In caso di sinistro stradale ascrivibile alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori trova fonte nell’art. 2055 c.c., comma 1, secondo cui “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno” (v. Cass., 2/2/2006, n. 2268; Cass., 17/11/2003, n. 17372).

A tale stregua, ove intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l’assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto estraneo ad essa può ai sensi dell’art. 1304 c.c., comma 1, dichiarare di volerne profittare, e in tal caso l’accordo transattivo spiega efficacia diretta anche nei suoi confronti (v. Cass., 15/5/2003, n. 7548, ove si è precisato che il creditore non può precludergli tale possibilità, non essendo alla fattispecie applicabile il disposto dell’art. 1411 c.c., comma 2, che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finchè il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. Cfr. altresì Cass., 2/8/2000, n. 10115).

Nel consentire (in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti) che pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali il condebitore in solido se ne possa avvalere, l’art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (v. Cass., 30/9/2015, n. 19541; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30174).

Nè la conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale (v. Cass., 18/6/2018, n. 16087; Cass., 7/10/2015, n. 20107; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30174).

Integrando la dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo l’esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, essa può essere effettuata con libertà di forme, e anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, potendo essere resa anche al procuratore alle liti del creditore (v. Cass., 15/5/2003, n. 7548; Cass., 29/1/1998, n. 884. E già Cass., 8/1/1968, n. 24).

Va ulteriormente posto in rilievo che giusta principio del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la L. n. 990 del 1969, art. 4, comma 2, lett. b), (come sostituito dall’art. 28 L. n. 142 del 1992), nella specie ratione temporis applicabile, indica, limitatamente ai danni alle cose, i soggetti che non sono considerati terzi e che, di conseguenza, ove danneggiati in un incidente stradale ascrivibile alla responsabilità del conducente del veicolo non possono fruire dei benefici assicurativi, individuandoli nel coniuge, negli ascendenti e nei discendenti del conducente stesso, anche se non conviventi o a suo carico (v. Cass., 28/8/2013, n. 19796).

Atteso che l’ambito di applicazione di tale principio è stato ristretto alla sola ipotesi di danno alle cose dalla suindicata legge di modifica L. n. 142 del 1992, all’esito della pronunzia Corte Cost. n. 188 del 1991 (emessa successivamente al mancato recepimento della Direttiva 84/5/CEE del 30/12/1983) che ne ha escluso l’applicazione relativamente ai danni alle persone, si è da questa Corte precisato che il tenore della L. n. 990 del 1969, art. 4 (come sostituito dalla L. n. 142 del 1992) è in sostanziale continuità con la previgente disposizione frutto della modifica apportata dal D.L. n. 857 del 1976(conv., con modif., nella L. n. 39 del 1977), nonchè dell’evoluzione normativa medio tempore maturata, ravvisandosi la relativa ragione nelle “evidenti ragioni di cautela” per il timore di agevolazione di sinistri non genuini nonchè della possibilità che il danno riportato da uno dei familiari si risolva in danno di tutti, stante l’unicità del patrimonio in presenza almeno di una comunità di interessi (v. Cass., 28/8/2013, n. 19796; Cass. 20/8/1980, n. 4949).

Norma che ha trovato sostanziale conferma nella Direttiva 84/5/CEE del 30/12/1983 (il cui art. 3 imponeva di non escludere dai benefici dell’assicurazione, “per quanto riguarda i danni alle persone”, e a motivo del legame di parentale, i “membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione”), venendo quindi recepita all’art. 129 Cod. ass. (che ha ampliato l’area dei soggetti esclusi dai benefici dell’assicurazione estendendola al convivente more uxorio).

A tale stregua, l’art. 4 (nel testo sostituito dalla L. n. 142 del 1992, art. 28) ha individuato espressamente il conducente come unico soggetto “non terzo” escluso dai benefici assicurativi per qualsiasi tipo di danno, limitando siffatta esclusione, in ipotesi di mero danno alle cose, in presenza di rapporto coniugale e parentale con il conducente stesso (v. Cass., 28/8/2013, n. 19796).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che l’esclusione dai benefici opera, quanto al coniuge, per il solo fatto della sussistenza del rapporto di coniugio, nella sua fisiologica dinamica (ove cioè il coniuge non sia legalmente separato), l’ulteriore requisito della convivenza o del mantenimento essendo invero previsto solo per gli affiliati (essendo state le norme di cui agli artt. 403-413 c.c. abrogate ex art. 77 L. adoz., l’applicabilità dell’esclusione in argomento è limitata ai rapporti affiliativi costituiti anteriormente all’entrata in vigore della detta L. n. 184 del 1983) e per gli altri parenti e affini fino al terzo grado (v. Cass., 28/8/2013, n. 19796).

Attesa la portata della norma in argomento, va invero senz’altro ammessa la possibilità per le parti interessate di convenzionalmente derogarvi, sia previamente, all’atto cioè della stipula del contratto tra l’assicuratore e l’assicurato (frequente è invero l’inserimento nel contratto di assicurazione per la r.c.a. della clausola di esclusione della copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi trasportati in difformità dalla norme del Codice della strada o dalle prescrizioni della carta di circolazione), sia successivamente al verificarsi del sinistro, anche mediante la stipulazione come nella specie di un accordo transattivo.

Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza.

In particolare là dove, dopo aver dato atto che “nella specie la transazione tra la Sara Assicurazioni e la M. ha indubbiamente avuto ad oggetto non già la sola quota ma l’intero, per cui… entrerebbe in gioco l’art. 1304 c.c. … (che conferisce un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo senza requisiti di forma nè limiti di decadenza…), ed in effetti tutte le parti costituite hanno dichiarato di volerne profittare”, è pervenuta ad escludere la possibilità per le parti di “giovarsi della transazione stipulata dalla Sara Assicurazioni in quanto non condebitori solidali della stessa”, atteso che “la legge espressamente esclude dall’oggetto del contratto assicurativo (nè risultano deroghe in questo) i danni a cose del terzo trasportato se coniuge non legalmente separato (L. n. 990 del 1960, art. 4 (recte, 69)- riprodotto nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129)”.

Va al riguardo ulteriormente sottolineato come la corte di merito abbia invero omesso di considerare che, diversamente dall’ipotesi di danni alla persona, allorquando la domanda ha come nella specie ad oggetto meri diritti patrimoniali su beni mobili del terzo trasportato danneggiato, la L. n. 990 del 1969, art. 4 (così come il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129) è invero senz’altro derogabile dalle parti, come appunto avvenuto nel caso in esame.

In particolare, la M. e la società Sara Assicurazioni s.p.a. hanno stipulato un accordo transattivo (dalla ricorrente in via incidentale in ossequio al requisito richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, riportato nel ricorso) del seguente tenore: ” M.L.M. dichiara di accettare dalla Sara Assicurazioni s.p.a.,… in virtù della polizza in margine… anche in nome e per conto dell’assicurato B. Carni s.r.l., la somma di Lire 36.000.000 trentaseimilioni (pari ad Euro 18.592,45) convenuta in transazione e a completa tacitazione di ogni danno, nessuno escluso, e/o conseguenti al sinistro sopra indicato con rinuncia ad ogni azione in sede civile e penale. Pertanto rilascia liberatoria quietanza nei confronti della società solvente e dell’assicurato nonchè di ogni altro coobbligato. La sottoscritta si impegna ad abbandonare la causa civile pendente avanti il Tribunale Civile di Catania a spese compensate – La sottoscritta si impegna a rinunciare all’azione civile per danni a cose”.

Transazione di cui l’odierna ricorrente in via incidentale già nel corso del giudizio di 1 grado, nella memoria difensiva del 19 settembre 2001 (dalla medesima in ossequio al requisito richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, riportata nel ricorso) ha espressamente dichiarato di voler profittare (“occorre mettere in evidenza che la Sig.ra M.L. ha stipulato con la Sara Assicurazioni s.p.a. una transazione con la quale ha accettato la somma convenuta “a completa tacitazione di ogni danno, nessuno escluso, e/o spese conseguenti al sinistro sopra indicato con rinuncia ad ogni azione in sede civile e penale. Pertanto, rilascia liberatoria quietanza nei confronti della società solvente e dell’assicurato nonchè di ogni altro coobbligato…”. Ebbene, l’Assimoco s.p.a., ritenuto che la medesima è (o, meglio, potrebbe eventualmente risultare), ai sensi dell’art. 2055 c.c., obbligata in solido con la Sara Assicurazioni s.p.a., dichiara formalmente alla Sig.ra M.L., attraverso il sottoscritto procuratore, che intende profittare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1304 c.c., della transazione sopra menzionata”).

Orbene, stante il riportato tenore del suindicato accordo, vale per altro verso osservare come emerga evidente che, avendo con la stipulazione del medesimo espressamente “accettato la somma convenuta “a completa tacitazione di ogni danno, nessuno escluso, e/o spese conseguenti al sinistro sopra indicato con rinuncia ad ogni azione in sede civile e penale”, la M. risulta invero carente d’interesse in ordine alla domanda in argomento.

Ne consegue che alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto dell’impugnata sentenza, rigettati e dichiarati inammissibili gli altri motivi dei ricorsi – principale ed incidentale – nei sensi fatti sopra palesi nonchè assorbito ogni altro e diverso profilo, s’impone invero la cassazione in relazione al solo profilo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda originaria di risarcimento della M. introduttiva del giudizio di 1 grado, e la compensazione tra tutte le parti – le ragioni della decisione costituendone giusti motivi – delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. i ricorsi ai sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda originaria di risarcimento introduttiva del giudizio di 1 grado. Compensa tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA