Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21842 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10121/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MAZZINI

34, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMINIO ARALDI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BRESCIANI per delega

dell’Avvocato ARALDI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. F.L. impugnava l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori agricoli ai sensi della L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, delle quali il contribuente aveva beneficiato relativamente all’atto di acquisto di un terreno agricolo stipulato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS). La revoca era stata disposta sul presupposto che il contribuente non aveva depositato presso l’Agenzia delle entrate il certificato attestante la qualifica di coltivatore diretto entro il termine triennale dalla stipula dell’atto previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4 e successive modifiche ed, inoltre, sul presupposto che il terreno risultava affittato a terzi al momento dell’acquisto.

La commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul rilievo, per quanto qui ancora interessa, che la presentazione del certificato definitivo rilasciato dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, che attestava il possesso dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione, era onere esclusivo di coloro che alla data di acquisto non possedevano già i requisiti di legge; nel caso di specie, invece, il contribuente possedeva i requisiti per beneficiare dell’agevolazione fin dal momento del rogito, come risultava dalla dichiarazione resa dalla parte in atto e dal certificato definitivo dell’Ispettorato depositato presso l’Agenzia delle entrate in data 17.1.2006 oltre il triennio previsto dalla norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4. Infine l’obbligo della produzione del certificato dell’Ispettorato doveva ritenersi non più in vigore a seguito della normativa sopravvenuta.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

4. Deduce la ricorrente violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4.

Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che l’obbligo di presentazione della certificazione comprovante lo status di imprenditore agricolo entro il triennio graverebbe soltanto sui soggetti che, al momento della registrazione dell’atto, non possedevano tale qualità. Inoltre le nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010, che prevedevano il venir meno dell’obbligo del deposito del certificato, non erano applicabili agli atti stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni stesse.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che la L. n. 604 del 1954, art. 3, dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’articolo precedente. Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente. E’ previsto, poi, che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L’art. 5 dispone, infine, che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2. L’espressa previsione contenuta nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; nonchè il disposto dell’art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decandenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l’acquirente, all’atto dell’acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (cfr. Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. 5349 del 04/03/2013).

In ordine all’efficacia delle norme sopravvenute che hanno previsto il venir meno dell’obbligo del deposito del certificato dell’Ispettorato attestante la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione, si osserva che la L. 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2009, numero 194, ha previsto l’inserimento del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, secondo cui “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto per il mercato agricolo alimentare, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%”. La L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 41, ha poi previsto che “al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2,comma 4 bis, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: “e fino al 31 dicembre 2010″ sono soppresse”. L’interpretazione letterale della norma induce, dunque, ad escludere che l’obbligo del deposito del certificato dell’ispettorato sia venuto meno anche per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 194 del 2009.

7. Il ricorso va, perciò, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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