Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21842 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21842 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 9856-2008 proposto da:
COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DEGLI AMMIRAGLI 71, presso l’avvocato ORECCHIA

Data pubblicazione: 15/10/2014

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SEBASTIANO D’ANGELO, giusta procura a margine del
ricorso; _ c;f:. hczytoAoRPS
2014

– ricorrente –

1463

contro

SIRICEM S.R.L.;

1

- intimata

avverso la sentenza n. 309/2007 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

gro’

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di
Siracusa , chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione
monetaria relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva emesso
/
regolari fatture, pagate con notevole ritardo, nonostante vari solleciti.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune di Siracusa chiedeva il rigetto della

Veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Con sentenza in data 10/12/2001, il Tribunale di Siracusa condannava il predetto Comune al
pagamento della somma di lire 56.674.000.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il Comune di Siracusa.
Costituitosi il contraddittorio, la SIRICEM srl ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 18/12/2006 — 3/4/2007, in parziale
accoglimento dell’appello, condannava il Comune di Siracusa al pagamento degli interessi,
calcolati secondo i criteri seguiti dal CTU in primo grado, escludendo l’IVA e la rivalutazione
monetaria.
Ricorre per cassazione il Comune di Siracusa.
Non svolge attività difensiva la SIRICEM srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2719 c.c. , 214 e 215 .p.c.,
sostenendo che in contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata veva disconosciuto
/
le fotocopie delle fatture de quibus, così come il prospetto del calcolo degli interessi, e pertanto
tali documenti non avrebbero potuto essere esaminati e posti a base della CTU.
Con il secondo, violazione degli artt. 2697 c.c., 35 e 36 DPR 1063 / 62, in ordine all’onere della
prova circa il momento genetico del sorgere del diritto agli interessi, come conseguenza del
ritardato adempimento.
Il primo motivo va rigettato/ in quanto infondato.
Per giuris rud nza am iamente consolidata ( tra le altre, Cass. N. 10912 del 2003; 15856 del
4
Ia
ema si prova socumentale l’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere
2004,

espressamente la copia fotografica ( o fotostatica ) di una scrittura, implica necessariamente che
il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione ,che contenga una
44.0IA t
inequivoca negazione della genuinità della copiadica~e puntu4sate otivi.

domanda.

Con motivazione adeguata e non illogica, insuscettibile di controllo in questa sede, il Giudice a quo
chiarisce che il Comune si è limitato ad un generico ed apodittico disconoscimento delle fotocopie
delle fatture allegate in atti, in comparsa di risposta, e tale genericità non è venuta meno neppure
nel corso del giudizio, durante il quale la parte non ha mai concretamente specificato i motivi del
disconoscimento.
Del rests è lo stesso Comune di Siracusa the affermaiy
Ul ricorso in esame, di avere espresso “in
maniera chiara “la propria volontà di negare genuinità alle fotocopie, ma on sostiene di aver

Anche il secondo motivo va rigettato, in quanto infondato.
Il giudice a quo fa corretto riferimento ai principi generali sull’onere della prova di cui all’art. 209.
c.c., precisando altresì, con motivazione adeguata e non illogica, che, da un lato ,gli importi della
somma capitale, portati dalle fatture in atti, erano stati integralmente pagati , dall’altro i da tutta
l’ulteriore documentazione prodotta ( atti di messa in mora della SIRECEM srl e corrispondenza
interna alla amministrazione comunale) risultava provato che il pagamento era avvenuto in
ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti. Costituiva semmai onere del Comune provare
l’insussistenza del ritardo o il con enimento dello stesso entro limiti più ridotti, ciò che, secondo il
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giudice a quo, il Comune non pfatto.
Richiama la Corte di merito le previsioni contrattuali (art. 4, 5, 8,) tra le parti, nonché l’art. 35 del
DPR 1063 /62 circa la spettanza, nella specie, degli interessi moratori richiesti. Precisa in
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particolare il giudice a quo che la contabilità del compenso doveva avvenire mediante visto di
approvazione del tecnico del Comune di Siracusa ,preposto alla gestione sulle fatture, emesse con
scadenza quadrimestrale ; i compensi venivano contabilizzati e le fatture emesse al termine delle
prestazioni; ove i pagamenti non avvenissero nei termini fissati ispettavano alla SIRICEM srl gli
interessi di mora. Secondo la Corte di merito, il consulente tecnico ha tenuto presenti le norme
contrattuali, applicando la normativa di cui al DPR n. 1063/62, ricostruendo la data di scadenza e
calcolando i giorni di ritardo per l’applicazione dei tassi di interesse.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

specificato i motivi del disconoscimento stesso.

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