Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21841 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/08/2019), n.21841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2583-2017 proposto da:

GENERAL MOTORS ITALIA SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione Dott. M.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIULIA 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ROSSI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.T.F.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUISELLA MANCUSO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 401/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la rimessione alle sezione unite,

in subordine accoglimento p.q.r. del motivo, assorbiti restanti;

udito l’Avvocato CRISTINA SIMONCELLI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/6/2016 la Corte d’Appello di Messina, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. S.T.F.A. e L.L. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Messina 15/2/2011, ha parzialmente accolto la domanda dai medesimi proposta nei confronti della società General Motors Italia s.r.l., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) sull’Autostrada (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), allorquando l’autovettura Opel Tigra tg. (OMISSIS) di proprietà della L. e condotta dallo S. andava ad urtare violentemente contro il guard-rail, e i predetti riportavano lesioni personali (anche) per il mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza, dovuto a difetto di fabbricazione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società General Motors Italia s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso lo S. e la L., che hanno presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2 motivo, con il quale la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito l’abbia erroneamente considerata produttrice del veicolo de quo per avere sul medesimo apposto il marchio Opel, laddove l'”adozione del marchio “Opel” nella denominazione sociale da parte di una società consociata di un gruppo internazionale di per sè non è probante, nè… significativo, della “proprietà” del marchio”, in quanto i marchi sono “registrati a livello internazionale dalla società che si pone al vertice del gruppo e vengono utilizzati da tutte le società del gruppo che trattano quei prodotti; altrettanto si può dire dell’uso del marchio nella documentazione commerciale”.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, comma 3, nella specie ratione temporis applicabile, stabilisce che ai fini della responsabilità per i danni causati dal prodotto “si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione” (v. Cass., 7/12/2017, n. 29327).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.

Premesso che “G.M.I. è successore di Opel Italia s.r.l., la quale “appunto fornì a Futurauto il veicolo”, e che “la vettura è denominata “Opel Tigra” pure nella successiva fattura Futurauto emessa per l’acquirente L.”; qualificata “l’azione intrapresa dai pretesi danneggiati” come di responsabilità da inquadrarsi “nell’ambito dell’allora vigente D.P.R. n. 224 del 1988” nei confronti “di G.M.I. intesa quale produttore”; nel sottolineare che non si può invero nemmeno “trascurare quanto accadeva nella fase preprocessuale… in cui, interpellata G.M.I., questa nulla eccepiva circa il proprio possibile ruolo nella vicenda, anzi “incoraggiando” l’instaurazione e la gestione della trattativa, che veniva infine rigettata “nel merito””, e solo in sede giudiziale ha dato l’indicazione del produttore per poi “in un atto successivo” distinguere tra “diretto produttore” e l'”altro soggetto per il quale il primo “fabbricava”, la corte di merito ha osservato come il D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3 “pone altra eventualità di equiparazione tra il distributore, o comunque un soggetto che si frapponga nella catena per l’offerta al pubblico del prodotto, in quanto “si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione (comma 3 del suddetto art. 3)”.

Tale giudice ha nell’impugnata sentenza ulteriormente sottolineato che “notoriamente pure il modello Tigra riporta il classico marchio Opel, raffigurante una sorta di “Z” stilizzata all’interno di un cerchio. Lo si vede bene nella parte anteriore del mezzo… oppure posteriormente… con in evidenza anche le scritte “Opel” e (modello) “Tigra””, traendone quindi il corollario che “il distributore in Italia Opel Italia s.r.l. appose il proprio nome al prodotto e come tale questo operatore è equiparato al produttore”.

Stante il ravvisato operare nella specie del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, comma 3, tale giudice implicitamente muove dalla circostanza che come dall’odierna ricorrente dedotto trattasi di prodotto costituito da vettura fabbricata dalla società Opel Espana de Automoviles s.l. per conto della società Adam Opel AG, di cui essa è mera distributrice in Italia.

Orbene, atteso che a livello internazionale i marchi sono normalmente registrati dalla società capogruppo venendo poi utilizzati da tutte le società che del gruppo fanno parte, va osservato come alla stregua di quanto emerge dalla stessa sentenza odiernamente impugnata deve per converso osservarsi difettare invero nella specie la prova che la società Opel Italia s.r.l. abbia apposto sull’autovettura de qua il proprio marchio.

A tale stregua, la corte di merito è allora pervenuta ad equiparare il distributore in Italia Opel Italia s.r.l. al produttore, valorizzando elementi invero diversi da quelli previsti dalla suindicata norma.

Attesa la lettera del citato D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, comma 3, l’indicata mera utilizzazione del “marchio Opel del prodotto Opel Tigra” non può considerarsi infatti idonea e sufficiente ad integrare il requisito da tale norma richiesto, inidonea al riguardo essendo (come osservato dal P.G. nella sua requisitoria) l’utilizzazione dello “stesso nome” di altra società del gruppo o del gruppo medesimo, ovvero la possibile confondibilità del marchio.

L’utilizzazione da parte dell’odierna ricorrente della parola Opel nella propria denominazione si appalesa affatto diversa dalla marcatura con l’apposizione del “proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto” richiesta dalla norma di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3, comma 3″ per univocamente identificarlo e caratterizzarlo sul mercato.

Nè d’altro canto in base all’impugnata sentenza risulta dato evincersi se ricorra nella specie un’ipotesi di contitolarità o di comunione del marchio ovvero di marchio di gruppo (e del titolo -cessione, licenza, accordo di coesistenza o altro- in tal caso idoneo a legittimarne l’uso). O se non debba piuttosto ravvisarsi quale mero indice di collegamento dell’impresa dell’odierna ricorrente a quella altrui.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi (il 1 motivo, con il quale la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 1,3 e 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il 3 motivo, con il quale denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 1 e 3, art. 14 preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il 4 motivo, con il quale denunzia “motivazione apparente”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il 2 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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