Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21841 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2533/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R., F.E., T.E. in proprio e nq di

legale rappresentante pro tempore, IRIS AGRICOLA SS in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO

CIABATTINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIAN PIERO MAURI, STEFANO CAPPA, FRANCESCO CAPPA giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 61/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. T.E., M.R. e F.E., la prima in qualità di legale rappresentante e le altre quali socie della società semplice Iris, impugnavano l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, delle quali le contribuenti avevano beneficiato relativamente all’atto di acquisto di terreni agricoli stipulato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS). Sostenevano le ricorrenti che la revoca era stata disposta sul presupposto che in data 5 ottobre 2005 la società Iris aveva affittato a terzi, per la durata di 15 anni, gli immobili oggetto della richiesta di agevolazioni tributarie. Tuttavia il contratto di cui si tratta era stato registrato per errore e non aveva mai avuto esecuzione, per il che la società Iris non aveva mai cessato di coltivare i terreni di cui si tratta e non era, quindi, decaduta dalle agevolazioni. La commissione tributaria provinciale di Alessandria accoglieva il ricorso sul rilievo che le agevolazioni potevano essere revocate solo previa indagine accertativa dei fatti da parte dell’ispettorato agrario. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale osservava che non rilevava il fatto che la parte non avesse fatto oggetto di motivo di doglianza il mancato accertamento da parte dell’ispettorato agrario, posto che tale accertamento era atto costitutivo della revoca delle agevolazioni dalla cui mancanza derivava l’illegittimità della revoca stessa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. Resistono con controricorso le contribuenti.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24. Sostiene la ricorrente che, dato il carattere impugnatorio del processo tributario, il giudice di merito non avrebbero potuto porre a fondamento della decisione la questione del mancato accertamento da parte dell’ispettorato agrario, che non aveva formato oggetto delle doglianze formulate dalle contribuenti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 604 del 1954, art. 7. Sostiene la ricorrente che la competenza dell’ispettorato agrario è limitata agli accertamenti, effettuati su invito dell’amministrazione finanziaria o anche direttamente, delle circostanze dalle quali deriva la perdita dei benefici e che non siano già note all’amministrazione. Ne deriva che nel caso di specie, ove la violazione del vincolo quinquennale di detenzione e/o coltivazione diretta era nota all’Ufficio per l’avvenuta registrazione del contratto d’affitto, l’accertamento dell’ispettorato agrario non era necessario per la revoca dell’agevolazione.

5. Preliminarmente rileva la Corte che l’eccezione di inammissibilità dei ricorso per difetto di autosufficienza formulata dalle controricorrenti è infondata. Invero la questione, di puro diritto, involge la legittimità della sentenza impugnata per aver la CTR posto alla base della decisione una ragione che non aveva formato oggetto di specifica doglianza. Ne consegue che non sussisteva l’onere, in capo alla ricorrente, di indicare o trascrivere documenti, quale il contratto di affitto, la cui esistenza non era contestata e che non erano strettamente pertinenti all’oggetto del giudizio.

6. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che esso è infondato.

Invero l’oggetto del giudizio riguardava la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della revoca delle agevolazioni e la CTR ha ritenuto in diritto che dal mancato accertamento, da parte dell’Ispettorato provinciale agrario, delle circostanze per le quali si era verifica la decadenza derivasse l’illegittimità della revoca. Ciò facendo i giudici di appello non hanno annullato il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti ma hanno fatto applicazione alla fattispecie concreta, seppur errando, di una norma di diritto rimanendo pur sempre nell’ambito del thema decidendum come definito dal ricorrente.

7. Il secondo motivo è fondato. Va considerato che la L. n. 604 del 1954, art. 7, prevede che decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente. La CTR ha omesso di accertare, analizzando la documentazione prodotta, se la società Iris avesse effettivamente cessato di coltivare il fondo dopo l’acquisto per il quale aveva fruito delle agevolazioni. Ciò in quanto la L. n. 604 del 1954, art. 7, comma 4, prevede che l’accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza dai benefici è fatto su invito dell’Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall’Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all’Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati. Tuttavia l’esecuzione di tale accertamento non può essere intesa quale condizione senza la quale all’amministrazione rimane precluso il potere di revocare le agevolazioni, posto che alla revoca può legittimamente pervenirsi nel caso in cui la documentazione in possesso dell’Ufficio riveli inequivocabilmente la sussistenza dei presupposti di essa, come nel caso dell’alienazione del fondo. Per altro verso anche la insussistenza dei presupposti per la revoca può essere accertata a mezzo dei documenti prodotti dalla parte.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR del Piemonte che, adeguandosi ai principi esposti, verificherà se la società Iris avesse cessato di coltivare direttamente il fondo e deciderà nel merito, oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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