Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21841 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17095 2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAGNANELLI,

giusta D.D. n. 385 del 28.7.2009 e giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10339/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 14.5.08,

depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza per il solo capo relativo alle spese, erroneamente compensate integralmente, malgrado la sua domanda fosse stata interamente accolta. Il giudizio riguardava una opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada, introdotta con ricorso depositato in epoca anteriore al 1 marzo 2006 (data dalla quale è applicabile il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a).

Al riguardo il giudice dell’appello così motivava: sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del riesame giuridico d’appello, per la compensazione delle spese anche di questa fase.

2. Parte ricorrente formula due motivi di ricorso.

Col primo denuncia vizio di motivazione (motivazione apparente). Col secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c,, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.. Osserva parte ricorrente che il giudizio è stato introdotto sotto la vigenza del nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., che richiede che i “giusti motivi” siano esplicitamente indicati.

3. Resiste con controricorso la parte intimata.

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto quanto al primo motivo, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

4. – Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto quanto al primo motivo. Il secondo risulta invece infondato.

4.1 – – Occorre osservare che al provvedimento impugnato non resta applicabile, ratione temporis, la disciplina, in materia di regolazione delle spese giudiziali, introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 che è invece applicabile soltanto ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio 2006 e poi prorogata al 1 marzo 2006. L’odierna controversia ha avuto inizio in data anteriore al 1 marzo 2006, come risulta dallo stesso ricorso. Sicchè resta applicabile la norma previgente che non prevedeva che i giusti motivi fossero esplicitamente indicati nella motivazione. In ordine alla interpretazione di questa Corte su tale norma, appare utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008, che ha affermato che: Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parlale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultante processuali”.

4.2 – L’opposizione è stata accolta, come si legge in motivazione, poichè il Comune, cui incombeva il relativo onere, non aveva prodotto in giudizio il verbale di contestazione, rendendo impossibile accertarne la conformità con quello meccanizzato e con la relata di notifica prodotta, peraltro differente negli estremi del numero di registrazione.

In relazione a tale decisione il richiamo operato in motivazione, per giustificare la compensazione delle spese, alla particolarità del riesame giuridico d’appello appare criptico e comunque non in grado di fornire elementi per valutare la sussistenza o meno dei “giusti motivi”, che soli consentono una regolamentazione delle spese indipendente dalla soccombenza.

4.3 – Il primo motivo di ricorso è dunque fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo.

5. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame in punto spese ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Roma), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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