Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21841 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18924 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L’Isolana s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore G.C., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to

Mario Pecoraro e dall’avv.to Pietro Adami, elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma al Corso d’Italia n. 97;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 486/39/10

depositata in data 27 maggio 2010, non notificata;

e sul ricorso iscritto al numero 19284 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L’Isolana s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore G.C., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to

Mario Pecoraro e dall’avv.to Pietro Adami, elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma al Corso d’Italia n. 97;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 485/39/10

depositata in data 27 maggio 2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che

– in relazione al ricorso R.G. n. 18924 del 2011, con sentenza n. 486/39/10 depositata in data 27 maggio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di L’Isolana s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore G.C., avverso la sentenza n. 168/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Latina, dichiarando, in conferma di quest’ultima, la illegittimità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di finanza di Ponza, aveva contestato alla società, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2003, maggiore reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di ricavi in relazione allo svolgimento di fatto e in prevalenza – rispetto a quella dichiarata di mediatore immobiliare – di un’attività di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con fornitura degli annessi servizi accessori -di pulizia appartamenti, camere e biancheria letti – riconducibili a prestazioni di servizio di natura alberghiera;

– in relazione al ricorso R.G. n. 19284 del 2011, con sentenza n.

485/39/10 depositata in data 27 maggio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di L’Isolana s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore G.C., avverso la sentenza n. 169/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Latina, dichiarando, in conferma di quest’ultima, la illegittimità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di finanza di Ponza, aveva contestato alla società, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2003, maggiore reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di ricavi in relazione allo svolgimento di fatto e in prevalenza – rispetto a quella dichiarata di mediatore immobiliare – di un’attività di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con fornitura degli annessi servizi accessori – di pulizia appartamenti, camere e biancheria letti – riconducibili a prestazioni di servizio di natura alberghiera;

– in entrambe le sentenze, la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che 1) l’attività esercitata dalla contribuente era quella di mediazione immobiliare e la giacenza di biancheria nei locali della società non giustificava – in mancanza di ulteriori elementi probatori – la contestazione di un reddito di impresa; 2) il nolo della biancheria rinvenuta, stante anche la mancanza di idonei servizi di lavanderia nell’isola di (OMISSIS), costituiva un servizio aggiuntivo peraltro solo eventuale e di cui non vi era prova di remunerazione che non snaturava le caratteristiche proprie dell’attività di mediazione svolta dalla società;

– avverso le sentenze n. 485/39/10 e 486/39/10 della CTR, l’Agenzia delle entrate propone separati ricorsi per cassazione affidati a un motivo, cui, con controricorso, resiste l’Isolana s.r.l.;

– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

– deve, preliminarmente, essere disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 19284/11 R.G. a quello recante il più antico numero di ruolo, in ragione della evidente connessione sussistente tra i due giudizi, tra le stesse parti, avverso sentenze con identica motivazione, concernenti il medesimo avviso di accertamento, oggetto di duplice impugnazione;

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio concernenti la configurabilità in capo alla società contribuente di un’attività di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con fornitura degli annessi servizi accessori;

– al riguardo, la ricorrente deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata per essersi la CTR limitata a ritenere il rinvenimento della biancheria presso la sede della società elemento insufficiente a comprovare lo svolgimento, di fatto, da parte di quest’ultima – oltre a quella dichiarata di mediazione immobiliare – di un’attività di “affittacamere” e di gestione di case per vacanza, con annessi servizi accessori, senza argomentare alcunchè in ordine alle specifiche contestazioni mosse dall’Ufficio nell’avviso di accertamento, sulla scorta dei rilievi di cui al p.v.c. della Guardia di finanza;

– il motivo è fondato;

– il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 15489 del 2007);

– in particolare, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. n.11193 del 2007; Cass. n. 5169 del 1997);

– la doglianza mossa in ricorso è strettamente ancorata al percorso motivazionale della sentenza impugnata, di cui viene lamentata l’illogicità delle conclusioni raggiunte in relazione agli elementi considerati o non considerati per giustificare le stesse, sicchè non si risolve in una nuova richiesta di accertamento dei fatti;

– in ordine alla ritenuta mancata configurabilità in capo alla L’Isolana s.r.l. di un’attività di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con annessi servizi accessori, la CTR ha affermato che “l’attività esercitata dalla contribuente è quella di mediazione e non imprenditoriale, sicchè gli elementi forniti dall’Organo Verificatore (servizi di biancheria) non sono di per sè sufficienti a ritenere fondato l’accertamento operato trattandosi di meri indizi non supportati da ulteriori validi elementi probatori” e che “il nolo della biancheria rinvenuta, stante anche la mancanza di idonei servizi di lavanderia nell’isola di (OMISSIS), costituisce un servizio aggiuntivo – peraltro solo eventuale e di cui non vi è prova che sia stato remunerato – che non snatura le caratteristiche proprie dell’attività svolta che restava quella di semplice mediazione a favore di entrambi i contraenti”, senza esplicitare le ragioni per le quali le specifiche deduzioni dell’Ufficio, documentalmente supportate dai rilevi compiuti dalla Guardia di Finanza, fossero state disattese ed, in particolare, senza motivare in ordine alle specifiche contestazioni poste dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento,concernenti – oltre al rinvenimento presso i locali di L’Isolana s.r.l. di svariata biancheria e di materiali per la pulizia risultanti da fatture di acquisto intestate a quest’ultima -: 1) la disponibilità da parte della società di svariati immobili per vacanza pubblicizzati su sito internet per l’affitto estivo ivi compresa la fornitura di annessi servizi accessori, tra cui pulizie iniziali e finali e fornitura di biancheria; 2) l’esibizione da parte della contribuente, a fronte degli immobili pubblicizzati sul sito internet, di soli otto mandati da parte di quattro proprietari; 3) la sottoscrizione da parte della medesima società dei contratti con i turisti affittuari – di durata non superiore ai trenta giorni – in nome e per conto dei rispettivi proprietari degli immobili; 4) gli accertamenti bancari effettuati sui conti correnti, intestati alla società e ai soci, da cui erano risultate operazioni di accredito in ordine alle quali la contribuente non aveva fornito spiegazioni;

– è evidente, pertanto, il deficiente esame da parte del giudice di appello di punti decisivi della controversia, avendo quest’ultimo, da un lato, inadeguatamente considerato e, dall’altro, invece, inspiegabilmente omesso di valutare una serie di elementi presuntivi posti dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento, in tal modo venendo meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed esponendo perciò la decisione da esso adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione;

– in conclusione, i ricorsi vanno accolti, con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè riesamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte:

riunisce al ricorso RG. n. 18924 del 2011 il ricorso RG n. 19284 del 2011 e li accoglie; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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