Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21840 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 07/12/2018, dep. 30/08/2019), n.21840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 29361-2016 proposto da:

DBO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

l’Amministratore G.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TARANTO 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

ALTAMURA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA DALLA RIVA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA

3, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO VIEL giusta

procura speciale a margine del controricorso;

GENERALI ITALIA SPA in persona di C.F. e PO.MA.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA VIERO

giusta procura speciale in calce al controricorso; KALCOLO STUDIO

TECNICO ASSOCIATO DI S. P.I. L. E S. ING. F.,

SOMMACAL L., S.F. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO STOPPANI 34 presso lo studio dell’avvocato FABIO SANTINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO ARSENI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

M.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AVEZZANA 3 presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO VIEL giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SO.FR., IMPREGEO SRL, MILANO ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA,

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1659/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei seguenti

motivi di ricorso: nn. 16-17-18-22-23-24-25.1;

udito l’Avvocato GIANLUCA DALLA RIVA;

udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA;

udito l’Avvocato CLAUDIO RONCHIETTO per delega per Generali Italia;

udito l’Avvocato CLAUDIO RONCHIETTO per delega per KALCOLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/7/2016 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto i gravami interposti da società DBO s.r.l. Trasporti Bribano e dalla società Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. (in via principale) nonchè dai sigg.ri So.Fr., S.F. e B.O. ed altresì dalle società Generali s.p.a. e Allianz s.p.a. (in via incidentale) e ancora dalla società Impregeo (del pari in via incidentale) in relazione alle pronunzie Trib. Belluno 8/12/2007 (non definitiva) e n. 616/2011 (definitiva), di rigetto della domanda dalle prime nei confronti di questi ultimi proposta: a) di risoluzione del contratto d’opera professionale stipulato con i sigg. M.M. e So.Fr. avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori di costruzione della sede della propria attività di autotrasporto merci in (OMISSIS), località (OMISSIS); b) di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di errori di progettazione e di vizi della cosa costruita; c) di accoglimento delle domande di pagamento di somme a titolo di corrispettivo per le prestazioni di opera professionale rispettivamente effettuate dal M. e dal So., non anche dal Kalcolo Studio e dalla società Impregeo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società DBO s.r.l. Trasporti Bribano propone ora ricorso per cassazione, affidato a 30 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il M., la B., il Kalcolo Studio, la società Generali s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 2, il 3, il 5, il 6, il 9, l’11, il 12, il 13, il 14, il 15 il 17 e il 30 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., art. 111 Cost., art. 6 CEDU, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia esaminato solo una parte dell’atto d’appello, ritenendolo troppo complesso.

Lamenta l’immotivato mancato accoglimento delle sollevate eccezioni di nullità; delle mosse critiche alla CTU; della richiesta di rinnovo della CTU.

Si duole del contrasto sussistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità o meno di motivare al riguardo e che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che “non ci fosse alcun obbligo di motivazione” al riguardo pur a fronte di specifiche “censure tecniche” mosse alla CTU “anche ai fini della rinnovazione”.

Con il 2 e il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 221 e 195 c.p.c., art. 2700 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che non sia stata ammessa la querela di falso per le dichiarazioni raccolte a verbale dal CTU (in particolare, che un avvocato “stava arrivando”).

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole avere la corte di merito completamente omesso di considerare l’eccezione di nullità della sentenza per essersi il giudice meramente richiamato alla CTU… senza “esaminare le eccezioni circa la nullità della perizia” mosse nell'”atto di appello p.p. 18.01.3 – 05 (pag. 67-74)” e “riportate poi nelle conclusioni dell’appello richiamato all’udienza di pc, riportate nella parte in fatto e che (si) riportano qui per comodità espositiva (Fasc. App. p. 36.02, capo I, A, B, C, pag. 193 ss.)”.

Con il 7 motivo denunzia violazione degli artt. 167,183,184,115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la “sentenza motiva sostenendo la tesi che il progetto M. prevedesse un accesso e non due”, laddove nella sentenza di 1 grado si afferma (in accordo con il CTU) che il “progetto prevedeva utilizzabile un solo accesso con abbandono di quello a nord”.

Con l’8 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2730 e 2733 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole dell’erronea valutazione delle emergenze probatorie, e in particolare dell’interrogatorio formale dell'”ing. M. all’udienza del 10.05.2007 dinanzi al tribunale di Belluno (verbale in fasc. Cass. doc. 8, in atti nel fascicolo d’ufficio I grado anche ex art. 369, comma 4)”.

Con il 10 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1218,1227,1176,1669,2050,2043 e 2229 c.c., L. n. 1086 del 1971, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole dell’erronea interpretazione delle emergenze processuali, e in particolare del “progetto M.”, e della relativa motivazione.

Con l’11 motivo denunzia violazione degli artt. 1218,1176,1669,2043 e 2236 c.c., L. n. 1086 del 1971, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi considerato che il direttore dei lavori non risponde verso i terzi.

Con il 16 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1176,1218,1669,2043 e 2236 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente e immotivatamente ritenuto il direttore “liberato da ogni responsabilità” senza invero in particolare “esaminare l’adempimento dei suoi doveri specifici” e in particolare verificare l'”inevitabilità dei vizi, mediante il noto giudizio controfattuale ex ante, anteponendo per ogni singolo vizio i doveri di diligenza”.

Con il 18, il 27 e il 28 motivo denunzia violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 19 motivo denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato il contratto di appalto ritenendolo stipulato “a misura anzichè a corpo”, omettendo la considerazione “della previsione della clausola n. 4 sull’appalto a corpo”.

Con il 20, il 21 e il 22, il 23, il 24 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole del mancato esame dei motivi di appello ove aveva censurato che nella sentenza di 1 grado si parlava di “accordi di massima sul compenso” laddove vi era un “accordo sul compenso”.

Con il 29 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia “del tutto omesso l’esame della domanda rivolta ad Impregeo s.r.l. di risarcimento del danno o in subordine di ripristino dei vizi sulle opere eseguite nonchè della correlata eccezione di inadempimento, proposte in primo grado e poi riproposte con l’appello e mai esaminate”.

Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Vanno anzitutto esaminati, in quanto logicamente prioritari, i motivi (1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 30) relativamente ai profili concernenti l’interpretazione del contratto.

Atteso che il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495), deve al riguardo osservarsi come (pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso: v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponda ad orientamento consolidato che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

Peraltro, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Va d’altro canto sottolineato che, come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto più volte modo di sottolineare, superando il c.d. principio del gradualismo (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882), nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale va invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, e in particolare dei criteri (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947)).

Orbene, i suindicati principi sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.

In particolare là dove, argomentando dalla clausola n. 12 del contratto (secondo cui “I pagamenti saranno effettuati su stati di avanzamento dei lavori presentati dall’impresa appaltatrice, previo benestare della Direzione dei lavori e controllo della committente di concerto con l’utilizzatrice… “), e senza tenere in alcuna considerazione la clausola n. 4 del contratto (in base alla quale “l’ammontare complessivo del presente appalto è di Euro 198.000,00, oltre I.V.A. i lavori vengono affidati “a corpo” e non a misura, a forfait globale chiuso, sulla base del capitolato/offerta allegato”), risulta affermato che “l’asserito danno subito da DBO sarebbe consistito nella contabilizzazione dei lavori a misura e non a corpo, ma non vi era alcuna previsione contrattuale in tal senso per cui non può essere fatta valere alcuna doglianza: anzi la previsione di pagamento per stati di avanzamento indicava che il computo andava necessariamente fatto a misura”.

A tale stregua, non risulta dalla corte di merito tenuto debitamente conto, nè data congrua motivazione al riguardo, dei criteri legali d’interpretazione del contratto ex art. 1363 c.c. e art. 1362 c.c., comma 2, in base ai quali, avuto in ogni caso e primieramente riguardo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto in argomento, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto nonchè alla stregua del comportamento dalle parti mantenuto anche posteriormente alla conclusione del contratto.

Trova pertanto fondamento la doglianza mossa dalla ricorrente al riguardo (“non si spiega che cosa si intenda per benestare del direttore dei lavori e quale fosse allora il suo compito. Dal punto di vista letterale “benestare” significa approvare e quindi confermare che ogni pagamento corrisponda ai lavori effettivamente svolti in relazione al contratto di appalto firmato. Ora trattandosi di lavoro tecnico non può essere attribuito alla committente, che potrà svolgere un controllo formale, ma non tecnico sui lavori. Non solo nella clausola n. 12 citata, si prevede anche un potere del direttore dei lavori di sospendere i pagamenti, non concedendo il benestare, quindi questi ha pieno controllo della spesa relativa ai lavori. La tesi della Corte che attribuisce il controllo dei pagamenti alla Committente, non spiega allora cosa dovesse fare su punto il direttore dei lavori con il suo “benestare”. Le stesse parti poi del resto, si sono comportate nel senso che spettasse al direttore dei lavori redigere il consuntivo dei lavori, tra cui quello finale, tanto che è pacifico che sia stato redatto proprio dall’ing. So. quale direttore dei lavori.. “).

Con particolare riferimento al 4 motivo, va per altro verso posto in rilievo che,come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o dei loro difensori e consulenti (ovvero tali argomentazioni risultino del tutto aspecifiche ed infondate), potendo limitarsi, in tal caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella sua relazione.

Peraltro, allorquando i rilievi mossi alla consulenza risultino come nella specie specifici, argomentati, e tali da condurre, se riconosciuti come fondati, ad una soluzione affatto diversa rispetto a quella adottata (nella specie l’odierna ricorrente, dopo aver riportato le eccezioni di nullità mosse alla CTU in primo grado nonchè in sede di gravame, prestando invero ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha altresì aggiunto che nell'”atto di appello si era richiesto, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di nullità, il rinnovo della CTU, specificando che questo era dovuto per i gravi errori contenuti in essa, dettagliatamente descritti nel corso dell’appello”, come ribadito anche nelle “conclusioni dell’atto di appello”. E ha riportato (pagg. 55 – 65) le “contestazioni tecniche” concernenti gli asseriti “gravi errori progettuali mai esaminati”, la “regola di congruenza progettuale”, le “incongruenze progettuali che non sono errori progettuali”, la “tesi dell’unico accesso nonostante le contraddizioni progettuali”, l'”accesso A quale unico accesso, ma non idoneo, se non con modifiche”, le “tesi del CTU secondo cui l’accesso doveva essere spostato ed ampliato per poter essere idoneo all’uso”, l'”analisi tecnica condotta nel parere pro-veritate dell’Università di Padova”, l'”analisi della fattibilità dell’intervento nel progetto M.”, gli “errori e incongruenze progettuali”, l'”analisi delle soluzioni progettuali adottate in relazioni agli accessi” delle quali “nella sentenza non c’è alcuna traccia”, nell’erroneamente ritenuta insussistenza di “alcun obbligo di motivazione”), il giudice non può invero esimersi dall’obbligo di una più puntuale e dettagliata motivazione (v. Cass., 11/6/2018, n. 15147; Cass., 21/11/2016, n, 23637; Cass., 24/4/2008, n. 10688. E già Cass., 10/1/1995, n. 245).

Orbene, dopo aver correttamente premesso che “nel giudizio d’appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poichè non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova”, nell’affermare che “va respinta anche la richiesta di rinnovazione della CTU svolta in primo grado, in quanto l’elaborato dell’ing. D.M. risulta corretto ed esaustivo rispetto ai quesiti svolti e le osservazioni critiche compiute dall’appellante non ne minano la validità” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero sostanzialmente disatteso (anche) il suindicato principio.

Alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto, assorbita ogni altra e diversa questione, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione e limitatamente ai profili accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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