Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21840 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11294-2007 proposto da:

Z.A.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VIAGGIO

SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA RIFANET DI SCIACCA FRANCESCO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4235/2006 del TRIBUNALE di CATANIA del

6/12/06, depositata il 07/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza, che accoglieva l’appello della parte intimata, dichiarando tra l’altro la contumacia dell’odierno ricorrente.

2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Deduce il ricorrente con l’unico motivo di ricorso la “violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 7 per omissione nella citazione introduttiva del giudizio di appello dell’avvertimento previsto dal citato n. 7. Nullità della citazione a norma dell’art. 164 c.p.c.”.

Osserva che nella citazione introduttiva del giudizio d’appello, notificata il 7 marzo 2003, era stato omesso l’avvertimento che la costituzione oltre termini previsti all’art. 163 c.p.c., n. 7 implica decadenza di cui all’art. 167 c.p.c.. Deduce nullità della sentenza e del giudizio d’appello.

4. – Il ricorso appare manifestamente fondato. Questa Corte ha infatti avuto già più volte occasione di affermare che l’omissione denunciata determina nullità dell’appello con conseguente necessità da parte del giudice del gravame di ordinarne la rinnovazione e, in mancanza, della nullità del relativo giudizio (Cass. 2007 n. 970).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Catania), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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