Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21840 del 20/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2613/2014 proposto da:

M.P., M.R.M., M.L., e

Mu.Io., in proprio e quali eredi di M.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Curzio Rufo n.10, presso lo

studio dell’avvocato Zaccara Nina Alessandra, rappresentata e difesa

dall’avvocato Laghi Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Val Gardena n.3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pepe Mario,

giusta procura speciale per Notaio dott. Mario Liguori di Roma –

Rep.n. 177300 del 29.1.2014;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1358/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2017 dal Cons. Dr. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.P., M.R.M., M.L. e Mu.Io., in proprio e quali eredi di M.F., hanno convenuto in giudizio la BNL e, premesso di avere scoperto che la banca aveva arbitrariamente prelevato da un conto corrente ad essi cointestato (n. (OMISSIS)), cui era collegato un conto titoli intestato a M.P. e M.R.M., un’ingente somma di danaro per l’acquisto di un titolo obbligazionario argentino, ne hanno chiesto la condanna alla restituzione del corrispondente importo di Euro 255.000,00, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante.

Il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto che gli attori non avessero impartito un ordine di acquisto del titolo argentino e che la banca non avesse assolto ai noti obblighi informativi, anteriormente o successivamente al compimento dell’operazione; quindi, l’ha ritenuta responsabile e l’ha condannata al risarcimento del danno per la perdita dell’importo investito, liquidato in Euro 106.424,00 – avendo scomputato dal più elevato importo richiesto quello di Euro 148.756,00 che gli attori avevano ricevuto a seguito dell’adesione all’offerta formulata dalla Repubblica Argentina – oltre a Euro 25.000,00, a titolo di lucro cessante.

Il gravame degli attori è stato accolto parzialmente dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12 novembre 2012, che ha determinato il danno da lucro cessante nel maggiore importo di Euro 65.000,00, oltre interessi, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Per quanto ancora interessa, la Corte ha rigettato le seguenti censure riproposte dagli attori avverso la sentenza del Tribunale: quella di inesistenza (e non mera nullità) della notificazione della comparsa di costituzione della BNL nel giudizio di primo grado, in quanto effettuata a mezzo fax direttamente dalla parte e non dall’ufficiale giudiziario, avendo la Corte evidenziato che tale eccezione non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso della decisione, che era stato comunque favorevole agli attori, anche perchè il primo giudice aveva ritenuto indebito l’acquisto del titolo argentino; quella riguardante la riduttiva liquidazione del danno per avere ricevuto il pagamento parziale dallo Stato argentino, avendo la Corte di merito escluso il vizio di ultrapetizione e rilevato che, sebbene la relativa documentazione fosse stata depositata dalla banca irritualmente (con la memoria autorizzata del 20 novembre 2006, dopo la definitiva formulazione delle conclusioni), gli attori avevano sollevato la relativa eccezione tardivamente, solo alla terza udienza successiva (quella del 10 maggio 2007); quella riguardante l’inutilizzabilità della documentazione depositata in copia dalla banca, avendo la Corte di merito ritenuto che il disconoscimento effettuato dagli attori fosse generico e non riferibile alla veridicità dei fatti riprodotti.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la BNL.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. e D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 17, nonchè vizio di motivazione, per avere ritenuto nulla (e sanata), anzichè inesistente (quindi non sanabile), la notificazione della comparsa di risposta effettuata direttamente dal difensore della BNL nel giudizio di primo grado a mezzo fax, con conseguente inesistenza della sua costituzione in giudizio e decadenza dalle relative facoltà processuali.

Il motivo non censura la ratio decidendi con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l’eccezione di inesistenza della notificazione – dal cui eventuale accoglimento, ha osservato la Corte di merito, “non cambierebbe di una virgola non solo la statuizione, ma anche la stessa possibilità di accedere ad una sua modifica” – ed è privo di specificità (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6), non indicando quali sarebbero le conseguenze sostanziali negative di un diversa decisione sul merito della questione.

Il motivo è anche infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento secondo cui nell’invio dell’impugnazione a mezzo fax ad opera dell’avvocato sussiste nel rito societario violazione di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione quanto alla competenza dell’organo notificante, con conseguente nullità dell’atto, non sussistendo ancora – quando, nella specie, essa fu eseguita – i presupposti regolamentari occorrenti per l’attuazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 17,comma 1, lett. a) e b), richiesti dal legislatore allo scopo di munire di certezza la notificazione quanto all’avvenuta consegna, alla sua data ed alla conformità all’originale; tuttavia, tale invalidità è suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, essendo stato in tale ipotesi raggiunto lo scopo cui l’atto è destinato (Cass. n. 1797/2015).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, nonchè vizio di motivazione, per essere la Corte di merito incorsa in ultrapetizione, avendo liquidato il danno detraendo un importo che sarebbe stato accreditato agli attori a seguito della loro adesione all’offerta della Repubblica Argentina, senza che la BNL avesse sollevato domande o eccezioni di compensazione, nonchè sulla base di un materiale cartaceo illegittimamente prodotto e privo di rilievo probatorio.

Il motivo è inammissibile, laddove censura solo genericamente la ratio decidendi con la quale la Corte di merito ha giudicato tardiva la contestazione di irritualità della produzione documentale effettuata dalla banca; ed è infondato nella parte in cui denuncia in sostanza un vizio di ultrapetizione, avendo la sentenza impugnata correttamente argomentato che non di un’eccezione di compensazione si trattava, ma di una mera difesa volta a ridurre il maggiore importo richiesto a titolo risarcitorio.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e vizio di motivazione, per avere fondato la decisione sul quantum debeatur sulla base di documenti disconosciuti, non autentici e non probanti.

Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte di merito deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 7775/2014, n. 7105 e 12730 del 2016).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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