Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21840 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11251-2019 proposto da:
L.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANNI CARLO
ROSSI ed elettivamente domiciliato a Roma, piazza Capranica 95,
presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE ZAPPIA, per procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 3850/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO,
depositata il 25/10/2018, e l’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO
depositata l’8/2/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La polizia municipale di Volvera ha accertato che L.V., alle ore 19,50 del (OMISSIS), si era posto alla guida di un veicolo, di sua proprietà, in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche.
Il tribunale di Torino, con sentenza del 9/7/2018, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato, allo stesso contestato, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), in quanto estinto per l’esito positivo della messa in prova.
Il prefetto di (OMISSIS), con provvedimento in data (OMISSIS), ha disposto la confisca del veicolo di proprietà del trasgressore. L.V. ha proposto opposizione avverso tale provvedimento.
Il giudice di pace di Torino, con sentenza del 25/10/2018, ha respinto l’opposizione.
L.V. ha proposto appello avverso tale sentenza, che il tribunale di Torino, con ordinanza dell’8/2/2019, ha dichiarato, a norma degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c., inammissibile.
L.V., con ricorso notificato il 4/4/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza del giudice di pace ed, in via subordinata, la cassazione dell’ordinanza emessa dal tribunale di Torino, dichiaratamente comunicata in data 11/2/2019.
Il prefetto di (OMISSIS) è rimasto intimato.
Rileva la Corte che la notifica del ricorso per cassazione è nulla in quanto eseguita, per un verso, direttamente al prefetto di (OMISSIS), che però era costituito nel giudizio d’appello a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e, per altro verso, alla stessa Avvocatura distrettuale dello Stato di (OMISSIS), in violazione, quindi, rispettivamente, dell’art. 330 c.p.c., comma 1, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11.
La Corte, pertanto, in difetto di costituzione dell’amministrazione resistente, deve disporne la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass. n. 4911 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013; Cass. n. 22079 del 2014; Cass. SU n. 608 del 2015).
P.Q.M.
la Corte così provvede: assegna al ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso al prefetto di (OMISSIS) presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020