Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2184 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2184 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28352

del ruolo generale

dell’anno 2016, proposto
da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE —
I.N.P.S. (C.F.: 80078750587), in persona del rappresentante per procura, Luca Sabatini
rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Ada Vita Sciplino
(C.F.: SCP SRD 66S47 E974L), Antonino Sgroi (C.F.: SGR
NNN 60D29 C351B), Lelio Maritato (C.F.: MRT LLE 64B22
D390K), Carla D’Aloisio (C.F.: DLS CRL 71H57 G482G), Emanuele De Rose (C.F.: DRS MNL 70L12 H501W) e Giuseppe Matano (C.F.: MTN GPP 58C28 H501S)
-ricorrentenei confronti di
DI MATTEO Angela (C.F.: DMT NGL 78A63 C514G)
-intimataper la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n.
1730/2016, pubblicata in data 31 maggio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa
Angela Di Matteo ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del procedimento per l’esecuzione degli obblighi di fare di
cui all’art. 612 c.p.c., nei confronti dell’INPS, sulla base di tito-

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Data pubblicazione: 30/01/2018

lo esecutivo costituito da una sentenza del giudice del lavoro
che aveva accertato il suo diritto di essere iscritta nell’elenco
nominativo degli operai agricoli.
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile il ricorso,
e la Di Matteo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai
sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Foggia.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c. (allegando l’avviso di ricevimento della
notifica del ricorso).
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e
falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’efficacia
esecutiva del titolo giudiziario azionato in relazione all’art. 612
c.p.c.».
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c. in relazione all’esecuzione in forma
specifica di sentenza meramente dichiarativa (art. 360 n. 3
c.p.c.)».
Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 617, II comma c.p.c. ritenuto rimedio impugnatorio esperibile ed ammissibile avverso l’ordinanza di inammisRic. n. 28352/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 4

Ricorre l’INPS, sulla base di tre motivi.

sibilità della procedura esecutiva intrapresa ex art. 612 c.p.c.
(art. 360, n° 3 c.p.c.)».
2. È assorbente l’esame del primo motivo del ricorso, che è
manifestamente fondato.
Per quanto emerge dagli atti, la sentenza posta in esecuzione
aveva contenuto meramente dichiarativo, limitandosi ad accertare il diritto della parte attrice all’iscrizione nell’elenco

senza pronunziare alcuna condanna dell’istituto al relativo facere, onde essa non poteva costituire titolo esecutivo idoneo a
fondare il processo esecutivo per esecuzione di obblighi di fare, ai sensi degli artt. 474 e 612 c.p.c., mancando un espresso
comando giudiziale avente ad oggetto il compimento di una
specifica attività attuabile in via coattiva.
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione impugnata dall’intimata
– con la quale, per quanto emerge dagli atti, era stato dichiarato inammissibile il ricorso da questa proposto ai sensi
dell’art. 612 c.p.c. proprio per tali ragioni – era dunque conforme a diritto, e l’opposizione proposta avverso la stessa era
infondata.
La sentenza impugnata, che ha invece accolto l’opposizione,
va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito
con il rigetto della stessa.
Gli altri motivi restano assorbiti.
3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri, e la
sentenza impugnata è cassata.
Decidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi proposta
dall’intimata è rigettata.
Per le spese del giudizio di merito e per quello del giudizio di
cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
per questi motivi
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nominativo degli operai agricoli per il periodo indicato, ma

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Angela Di Matteo;

condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS
delle spese del giudizio di merito, che liquida in com-

dizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma
di C 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato, C
200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.

Il presidente
Adelaide AMENDOLA

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plessivi C 630,00, ed al pagamento delle spese del giu-

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