Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2184 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/01/2017),  n. 2184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5725-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.O.M.C., B.A., B.V.,

B.R., tutti quali eredi del Sig. B.D. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato

EGIDIO LIZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO DE

GREGORIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BO.AN. e B.M., domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione in ROMA, piazza CAVOUR 1, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICA DE GREGORIO del foro di Benevento, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del 14/04/2014,

depositato il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Egidio Lizza per delega dell’Avvocato Enrica De

Gregorio difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.O.M.C., B.A., B.V., B.R., tutti in proprio e quali eredi di B.D. (deceduto il giorno (OMISSIS)), nonchè B.M. ed Bo.An., con plurimi ricorsi (successivamente riuniti) depositati presso la Corte d’appello di Roma in data 3 novembre 2010, chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio di divisione ereditaria introdotto dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato l’11.3.1991, definito in primo grado con sentenza pubblicata l’8.10.2007, avverso la quale è stata proposta impugnazione, con atto notificato il 17.6.2008 e conclusosi – dopo l’interruzione per decesso di B.D., con riassunzione degli stessi ricorrenti – con verbale di conciliazione del 27.4.2010, con cui la Corte di appello dichiarava estinto il giudizio.

L’adita Corte d’appello accoglieva la domanda ritenendo che il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di Otto anni, nove mesi e undici giorni, in relazione alla quale liquidava pro quota, in favore dei ricorrenti in qualità di eredi di B.D., un indennizzo per la complessiva somma di Euro 9.019,86, facendo applicazione del criterio di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi, rigettata la domanda in proprio per non essere maturato alcun ritardo.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, resistito dalla P. e dai B.A., V. e R. con controricorso. Hanno proposto ricorso incidentale (in quanto depositato dopo quello del Ministero) M. ed BO.An., anch’esso sulla base di un unico motivo.

In prossimità della pubblica udienza l’Amministrazione pubblica ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Va preliminarmente ritenuta l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate dai controricorrenti con riferimento al contenuto del ricorso, atteso che la difesa erariale – dopo avere compiutamente descritto le vicende – ha evidenziato le parti della decisione sottoposte a critica ed ha sviluppato censure dotate di un adeguato grado di specificità, come di seguito si chiarirà con l’illustrazione dell’unico motivo; parimenti infondata è l’eccezione di novità della censura, stante il tenore del decreto impugnato (v. pag. 4).

Venendo all’esame dell’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) del ricorso principale, l’Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001 sia applicabile la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969.

Nel merito il ricorso è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016).

Nè tanto meno appare pertinente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, che ha escluso la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per effetto dell’espressa previsione del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda d’equa riparazione, che non consente di dedurre alcunchè sulla diversa e del tutto autonoma questione in oggetto.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo An. e B.M. lamentano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e ss e dell’art. 6, par. 1 CEDU, nonchè omessa motivazione, per non avere la corte territoriale esposto alcuna ragione del rigetto delle loro domande formulate con riferimento al loro diritto iure proprio maturato con riferimento al giudizio presupposto.

Il motivo è palesemente fondato.

Con esso si fa valere un error in procedendo e cioè quel vizio che impone a questo giudice di lenttimità – secondo l’orientamento ribadito dalle Sezioni Unite civili a composizione di un pregresso contrasto giurisprudenziale (sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012) – una cognizione non circoscritta all’esame della sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, bensì estesa all’esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la denuncia sia stata proposta, come nella specie, in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito. Risulta, dunque, che An. e B.M. hanno agito nel giudizio presupposto oltre che nella qualità di eredi di B.D., anche in proprio, come si evince dallo stesso decreto impugnato (v. pag. 2 del provvedimento). Del resto in tal senso depone la stessa intestazione del decreto laddove An. e B.M. sono indicati quali ricorrenti in proprio e nella qualità di eredi, la cui posizione non risulta, però, essere stata esaminata nella prima veste nel testo della motivazione della decisione, nè riportata nel dispositivo. Infatti non vi è alcun cenno al ritardo maturato quanto alla posizione dei predetti rispetto al giudizio presupposto, se non per la fase successiva al decesso del loro dante causa, mentre gli stessi erano già parti del giudizio presupposto in proprio.

Sicchè, l’aver deciso il giudice del merito la lite solo nei confronti di alcune parti in giudizio, trascurando la posizione di altre, integra il vizio di omessa pronuncia, che, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice, è deducibile con ricorso per Cassazione, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (tra le altre, Cass. 1 settembre 1997 n. 8266).

Dunque il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto quello incidentale ed il decreto impugnato cassato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, quanto alla posizione di An. e B.M..

Conseguentemente il Ministero della giustizia va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratasi antistataria, mentre la loro liquidazione va rimessa al giudice del rinvio quanto ai ricorrenti incidentali.

Non si deve, infine, quanto al ricorso principale, far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d’impugnazione della amministrazione pubblica (cfr Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale e cassa il provvedimento impugnato in relazione al ricorso proposto da An. e B.M., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese di cassazione quanto ai predetti ricorrenti incidentali;

condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione con riferimento ai restanti controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore del difensore dei controricorrenti, Avv. Enrica De Gregorio, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA