Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21839 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1657-2010 proposto da:
L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato BRAVACCINI
SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENOVESE FRANCESCO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di MESSINA, SERIT SICILIA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 7488/2008 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del
14/11/08, depositata il 27/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dr. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per l’accoglimento del 1^ motivo del ricorso e per
l’inammissibilità del 2^.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Oggetto della controversia è l’opposizione recuperatoria a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada proposta da L.A. il (OMISSIS).
Il giudice di pace di Messina con sentenza 27 novembre 2008 ha dichiarato inammissibile perchè tardiva l’opposizione proposta dal L., in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni, ritenuto applicabile alla fattispecie.
Con immediato ricorso per cassazione, L.A. svolge due censure, concluse da quesito di diritto.
Sostiene in premessa che il provvedimento impugnato, sebbene emesso con sentenza dopo la celebrazione dell’udienza di trattazione del ricorso, è da qualificare ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1.
La Serit Sicilia spa e la Prefettura di Messina sono rimaste intimate.
Il Collegio ha deliberato che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. a far data dal 2 marzo 2006 il rimedio dell’appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al citato art. 23, comma 5 con le quali, in caso di assenza in udienza dell’opponente, il giudice può convalidare il provvedimento impugnato, ove non ne risulti dagli atti la manifesta illegittimità, rimanendo impugnabili con ricorso diretto per cassazione soltanto le ordinanze che dichiarano inammissibile l’opposizione per tardiva proposizione, ai sensi del medesimo art. 23, comma 1 (ex multis Cass. 182/11).
Pertanto,qualora il provvedimento d’inammissibilità venga emesso, “inaudita altera parte”, con ordinanza, il mezzo d’impugnazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 anche dopo la modifica del regime delle impugnazioni introdotto con la L. n. 40 del 2006, in vigore dal 3 marzo 2006, è il ricorso per cassazione. Al contrario, nell’ipotesi in cui la pronuncia intervenga all’esito di un giudizio instaurato, nelle forme ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento ha natura di sentenza ed è impugnabile mediante l’appello (Cass. 9667/10).
Nel caso in esame nessun dubbio poteva porsi al ricorrente, atteso che la prima udienza del giudizio si è tenuta nel gennaio 2008 e la decisione del giudice di pace è stata resa, con forma di sentenza, in esito all’udienza del 14 novembre 2008.
Anche in relazione al principio dell’apparenza valorizzato, in tema di impugnazioni, dalla giurisprudenza (di recente cfr Cass. SU n. 390/11), l’individuazione del rimedio dell’appello era dunque inequivocabile.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva di parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011