Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21839 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2189/2014 proposto da:

B.N., M.V., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Gualtiero Castellini n.33, presso lo studio dell’avvocato Cerniglia

Massimo, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Popolare di Spoleto S.p.a.;

– intimata –

e contro

Banca Popolare di Spoleto S.p.a. in amministrazione straordinaria, in

persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n.4, presso lo studio

dell’avvocato Santaroni Mario, rappresentata e difesa dall’avvocato

Tesei Donatella, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.N., M.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 468/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2017 dal Cons. Dr. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.N. e M.V. chiesero di accertare la responsabilità della Banca Popolare di Spoleto per l’infausto acquisto di bond argentini, con due ordini in data 22 settembre 2000 e 24 gennaio 2001; di dichiarare la risoluzione del contratto quadro per inadempimento e di condannarla al risarcimento del danno.

Il Tribunale accolse la domanda con riguardo al secondo ordine, in relazione al quale ritenne che la banca non aveva offerto le informazioni dovute, in ordine all’inadeguatezza dell’investimento, in considerazione della sua entità (di Euro 210.000) e dell’imminente ulteriore declassamento del rating del titolo; escluse invece la responsabilità della banca per il primo ordine, per il quale i clienti avevano ricevuto un’esauriente informazione, tenuto conto del suo limitato importo (di Euro 25.000) e del rating del titolo a quell’epoca.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 10 ottobre 2013, ha rigettato il gravame incidentale di B. e M. e, in accoglimento del gravame principale della banca, ha rigettato le domande attoree.

Avverso questa sentenza B. e M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e a una memoria; la BNL si è difesa con controricorso contenente un ricorso incidentale, affidato a un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dall’art. 21 t.u.f. e art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998, omessa pronuncia e vizio motivazionale, in relazione all’ordine di acquisto del 24 gennaio 2001, per avere negato la tutela richiesta in un caso in cui la banca aveva violato l’obbligo di rendere ai clienti informazioni adeguate e specifiche sulle caratteristiche e sui rischi dell’operazione finanziaria, necessarie per metterli nella condizione di effettuare consapevoli scelte di investimento; la Corte di merito apoditticamente aveva ritenuto assolti gli obblighi informativi, in relazione al menzionato ordine, come conseguenza dell’assolvimento (indimostrato) degli analoghi obblighi in relazione al precedente ordine del settembre 2000; inoltre, la Corte erroneamente aveva ritenuto sufficiente la segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione, mentre nella specie i clienti avevano avuto informazioni di carattere generale e di stile e non erano stati messi a conoscenza preventivamente delle caratteristiche specifiche dell’operazione, al fine di poter esercitare consapevolmente la facoltà di insistere nel compimento dell’operazione.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 t.u.f. e art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998, omessa pronuncia e vizio motivazionale, in relazione all’ordine di acquisto del 22 settembre 2000, per avere ritenuto assolto l’obbligo di segnalare l’inadeguatezza dell’operazione, richiamando soltanto il “rischio paese” e il maggior rischio genericamente collegato all’alto rendimento dei titoli, mentre le informazioni dovevano essere specifiche ed avere riguardo all’Offering Circular dei titoli.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998) e art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998, omessa pronuncia e vizio motivazionale, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che i clienti erano stati informati dell’inadeguatezza delle operazioni ed avevano inteso ugualmente effettuarle, mentre le relative caselle sui moduli contrattuali non risultavano barrate, non avendo essi ricevuto specifiche informazioni circa la tipologia, l’oggetto e la dimensione degli investimenti; la Corte aveva dato erroneamente rilievo al rifiuto dei clienti di fornire le notizie utili circa la loro esperienza in materia finanziaria ed omesso di valutare l’inadeguatezza di entrambe le operazioni, tenuto conto che si trattava di clienti anziani, privi di esperienza finanziaria e abituali investitori in titoli di Stato italiani.

Questi motivi, da esaminare congiuntamente perchè reciprocamente connessi, sono fondati.

La Corte di merito ha basato la decisione con la quale ha ritenuto adempiuti gli obblighi informativi da parte della banca, sulle seguenti considerazioni:

– i clienti si erano rifiutati di rendere le informazioni relative alla propria propensione al rischio in materia finanziaria e ai propri obiettivi di investimento (a);

– la banca li aveva avvertiti della inadeguatezza delle operazioni, trattandosi di titoli speculativi, e aveva ricevuto l’ordine di eseguirle comunque (b);

– li aveva avvertiti del “rischio paese intrinseco all’alto rendimento” e non era possibile prevedere il default dello Stato argentino (c);

– non vi erano ragioni per trattare diversamente le due operazioni, aventi le medesime caratteristiche con riguardo ai titoli, al presumibile profilo degli investitori e al sopravvenuto peggioramento del rating (d).

Tuttavia, le suddette considerazioni non tengono conto della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:

– in relazione al punto sub a), l’intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento nel caso in cui l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l’intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. n. 5250/2016, n. 18039/2012), nè rileva che il cliente investa abitualmente in titoli finanziari, perchè ciò non basta a renderlo investitore qualificato (Cass. n. 22147/2010);

– in relazione al punto sub b), non è sufficiente, al fine di esonerarla da responsabilità, che la banca abbia avvertito il cliente dell’inadeguatezza dell’operazione e che lo stesso abbia impartito per iscritto l’ordine di procedere comunque all’operazione (eventualmente sottoscrivendo la clausola in calce al modulo d’ordine), a norma dell’art. 29, comma 3, reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522, essendo pur sempre necessario, in presenza di contestazione, che la banca dimostri di avere preventivamente adempiuto all’obbligo di fornire un’informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto, tale cioè da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, qualora nell’ordine scritto del cliente non sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. n. 22147/2010, n. 11578/2016); infatti, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di “operazione non adeguata” rispetto al suo profilo d’investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, nè è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, l’adempimento degli obblighi informativi imposti dall’art. 29 del reg cit. (Cass. n. 20178/2014, n. 11412/2012); pertanto, non è sufficiente che la banca abbia sconsigliato di effettuare una certa operazione, essendo necessario che il cliente sia messo in condizioni di conoscere le specifiche caratteristiche del titolo proposto, poichè solo in tal modo egli è posto in condizioni di confermare consapevolmente la scelta d’investimento compiuta;

– in relazione al punto sub c), questa Corte ha precisato che la clausola “rischio Paese” è inidonea a provare l’adempimento degli obblighi informativi a carico della banca (Cass. n. 8314/2017) e, deve aggiungersi, è inidonea anche quella inerente al rapporto tra il rendimento ed il rischio del prodotto negoziato; tali obblighi impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione puntuale di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per effettuare consapevoli scelte d’investimento (Cass. n. 12544/2017);

– in relazione al punto sub d), non è possibile desumere presuntivamente la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi, da parte dell’intermediario, in relazione a una determinata operazione finanziaria (nella specie, quella del 2001), dall’eventuale prova dell’assolvimento di quegli obblighi in relazione ad una precedente e diversa operazione (quella del 2000), seppure avente ad oggetto titoli analoghi: infatti, da un lato, si è già detto che la sentenza impugnata non ha dato conto in modo plausibile dell’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, in relazione al menzionato primo ordine di acquisto; dall’altro, l’assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di titoli, ex D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, così come puntualizzati negli artt. 26 e 28 del reg. Consob cit., impone all’intermediario di fornire informazioni sulle caratteristiche concrete e specifiche di ciascun prodotto finanziario (Cass. n. 8619/2017, n. 1376/2016).

E’ sulla base di questi principi che il giudice di rinvio, nel prosieguo del giudizio, dovrà decidere sulle domande attoree.

Il primo motivo del ricorso, riguardante l’obbligo dell’intermediario di acquisire preventivamente la conoscenza degli strumenti finanziari offerti alla clientela, e il ricorso incidentale, vertente sul governo delle spese, sono assorbiti.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA