Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21839 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10741-2019 proposto da:

CIEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO REMEDIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati IVANOE DANILO GRAZIAN, ANTONIO ROMEO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, ANTONELLA TRENTINI;

– controricorrente –

contro

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 342/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La ditta CIEM s.r.l. impugnò, dinanzi il Giudice di Pace di Bologna, le sanzioni a lei comminate per la circolazione di due veicoli di sua proprietà nell’area “(OMISSIS)”, in cui vigeva il divieto di circolazione stradale.

La Ditta contestò la legittimità di tali sanzioni. Difatti i veicoli interessati erano sempre stati autorizzati al transito, per motivi lavorativi, nella summenzionata area senza limiti di orario.

Il Comune di Bologna si costituì in giudizio, rilevando la presenza di adeguata segnaletica, utile ai fini della comprensione della nuova disciplina stradale, e di aver comunicato le variazioni alla società CIEM.

Con sentenza n. 1235/2016 il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso confermando tutti i verbali contestati da parte attrice, ritenendo che la ordinaria diligenza in capo al ricorrente e una lettura della comunicazione inviatale, avrebbe consentito di apprendere il cambiamento di regime nella zona interessata.

2. Il Tribunale ordinario di Bologna, con sentenza n. 342/2019, pubblicata il 05/02/2019, ha rigettato l’appello proposto da CIEM s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado.

Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto da CIEM s.r.l., ha ritenuto esaustiva la motivazione del giudice di prima cure in merito alla asserita carenza della comunicazione effettuata dall’amministrazione alla ditta circa i cambiamenti degli orari, dei veicoli e delle tariffe per l’accesso nella zona (OMISSIS). Il giudice ha ritenuto invero le modalità di informazioni leali e comprensibili, se lette con la dovuta attenzione.

Circa poi la affermata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, il Tribunale ha ritenuto non invocabile l’errore di fatto disciplinato dalla norma, ritenendo piuttosto tale errore ascrivibile all’appellante, sul quale gravava l’obbligo di conoscenza della normativa in merito alla circolazione stradale.

3. CIEM s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Comune di Bologna resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la controversia/concernente opposizione a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, rientra nella competenza tabellare della Seconda Sezione civile, alla quale, in puntuale applicazione delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio e di assegnazione degli affari, di cui al R.D. 10 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, va pertanto rimesso il ricorso (per un caso analogo, v. Cass. ord. 03/04/2018, n. 8122);

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla Seconda Sezione civile della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA