Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21839 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10741-2019 proposto da:
CIEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 25, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO REMEDIA, rappresentata e difesa dagli
avvocati IVANOE DANILO GRAZIAN, ANTONIO ROMEO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, ANTONELLA TRENTINI;
– controricorrente –
contro
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 342/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata
il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La ditta CIEM s.r.l. impugnò, dinanzi il Giudice di Pace di Bologna, le sanzioni a lei comminate per la circolazione di due veicoli di sua proprietà nell’area “(OMISSIS)”, in cui vigeva il divieto di circolazione stradale.
La Ditta contestò la legittimità di tali sanzioni. Difatti i veicoli interessati erano sempre stati autorizzati al transito, per motivi lavorativi, nella summenzionata area senza limiti di orario.
Il Comune di Bologna si costituì in giudizio, rilevando la presenza di adeguata segnaletica, utile ai fini della comprensione della nuova disciplina stradale, e di aver comunicato le variazioni alla società CIEM.
Con sentenza n. 1235/2016 il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso confermando tutti i verbali contestati da parte attrice, ritenendo che la ordinaria diligenza in capo al ricorrente e una lettura della comunicazione inviatale, avrebbe consentito di apprendere il cambiamento di regime nella zona interessata.
2. Il Tribunale ordinario di Bologna, con sentenza n. 342/2019, pubblicata il 05/02/2019, ha rigettato l’appello proposto da CIEM s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado.
Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto da CIEM s.r.l., ha ritenuto esaustiva la motivazione del giudice di prima cure in merito alla asserita carenza della comunicazione effettuata dall’amministrazione alla ditta circa i cambiamenti degli orari, dei veicoli e delle tariffe per l’accesso nella zona (OMISSIS). Il giudice ha ritenuto invero le modalità di informazioni leali e comprensibili, se lette con la dovuta attenzione.
Circa poi la affermata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, il Tribunale ha ritenuto non invocabile l’errore di fatto disciplinato dalla norma, ritenendo piuttosto tale errore ascrivibile all’appellante, sul quale gravava l’obbligo di conoscenza della normativa in merito alla circolazione stradale.
3. CIEM s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il Comune di Bologna resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. la controversia/concernente opposizione a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, rientra nella competenza tabellare della Seconda Sezione civile, alla quale, in puntuale applicazione delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio e di assegnazione degli affari, di cui al R.D. 10 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, va pertanto rimesso il ricorso (per un caso analogo, v. Cass. ord. 03/04/2018, n. 8122);
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla Seconda Sezione civile della Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020