Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21838 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 03/12/2018, dep. 30/08/2019), n.21838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7489-2017 proposto da:

M.U., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO MERLINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

C.E., GI.MA., D.B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

dell’avvocato CURZIO CICALA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO ROMEI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA SERAFINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

CONSORZIO MARINA DI TERRACINA in persona del Presidente e legale

rappresentante p.t. D.M.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F.A. GUALTIERO 70, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE

GASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO PONGELLI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA in persona dell’Amministratore Delegato

CESARE CALDARELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE

VERDE 162, presso lo studio legale MARCELLI-CECCARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO MARCELLI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

COMUNE TERRACINA in persona del Sindaco pro tempore Dott.

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PITRE’, 11,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TRIFILIDIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato LINA VINCI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI SPA, RAS SPA, CA.LI., GU.MI.,

GU.AN.MA., REGIONE LAZIO, UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del

Ministro p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1007/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso di

M.U..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.U. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1007/16, del 17 febbraio 2016, della Corte di Appello di Roma, che – per quanto qui ancora di interesse ha dichiarando inammissibile, per tardività, il gravame incidentale dallo stesso proposto avverso la sentenza 13093/05, del 9 giugno 2005, del Tribunale di Roma (che aveva, a propria volta, dichiarato inammissibile la domanda dell’odierno ricorrente per il risarcimento dei danni subiti alla propria imbarcazione, in conseguenza di un incendio sviluppatosi il (OMISSIS) nel (OMISSIS)), ritenendo non sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 334 c.p.c.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che, in relazione all’incendio sopra meglio indicato, tale G.V., lamentando danni al proprio natante, conveniva in giudizio – proponendo domanda risarcitoria – D.B.G., GI.Ma. ed C.E., dalla cui imbarcazione le fiamme si erano sprigionate, propagandosi, poi, ad altre ormeggiate nel (OMISSIS), tra le quali anche quelle appartenenti a Gu.Cl. e all’odierno ricorrente M., che del pari venivano convenuti in giudizio dal G..

L’attore, inoltre, conveniva in giudizio il Consorzio Marina di Terracina, concessionaria di quello specchio d’acqua, le Capitanerie di Porto di (OMISSIS), il Ministero dei Trasporti e della navigazione (per asserita omessa vigilanza dell’esatto adempimento delle clausole imposte al Consorzio nell’atto di concessione), ed infine anche il Comune di Terracina e la Regione Lazio, per avere, quest’ultima, dotato la darsena di un impianto antincendio inadeguato.

Venivano, inoltre, citate in giudizio anche le compagnie assicuratrici degli asseriti responsabili del sinistro, ovvero le società Assitalia S.p.a. (oggi Generali Italia Spa), Sai S.p.a. (divenuta UniploSai S.p.a.), nonchè Genova Assicurazioni S.p.a. (attualmente, Ras S.p.a.).

Riferisce, altresì, l’odierno ricorrente di essersi costituito in giudizio, non solo per resistere alla domanda attorea, ma anche per proporre domanda di condanna, a carico dei responsabili dell’evento, al risarcimento dei danni da lui stesso patiti.

2.1. L’adito Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado e nel provvedere sulla domanda attorea, riconosceva responsabili esclusivamente il Ministero, il Consorzio Marina di Terracina, la D.B., il Gi. e il C., oltre alla società Assitalia, condannandoli in solido al pagamento, in favore dell’attore G., della somma di Euro 455.395,00, più interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, disponendo che le somme dovute dal Consorzio Marina di Terracina fossero corrisposte dalla sua assicuratrice, Vittoria Assicurazioni S.p.a., nella misura del 60%, con l’applicazione della franchigia del 20%. Veniva, invece, dichiarata inammissibile – per violazione degli art. 167 e 269 c.p.c. la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente M..

2.2. Contro tale decisione proponeva gravame Vittoria Assicurazioni, con atto notificato, per quanto concerne l’odierno ricorrente M., il 7 luglio 2006.

La società appellante si doleva, in via di principalità, della condanna della propria assicurata, chiedendo, pertanto, che la Corte capitolina volesse respingere le domande proposte nei confronti della stessa dall’attore G., nonchè, in subordine, lamentava l’errata valutazione della polizza assicurativa, richiedendo che la condanna a proprio carico, nell’ipotesi in cui fosse confermato l’obbligo risarcitorio del Consorzio Marina di Terracina, fosse contenuta nei limiti della polizza incendio prodotta in giudizio.

Appellava la sentenza del Tribunale, in via incidentale, tra gli altri, anche il M., lamentando la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria da esso stesso proposta. Gravame incidentale era esperito, altresì, dal Consorzio Marina di Terracina, dalla D.B., dal Gi. e dal C., nonchè dalla loro assicuratrice Generali S.p.a., oltre che dalla Ras S.p.a, ma quest’ultima solo per lamentare la disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra di essa e parte attrice.

L’attore G., per parte propria, oltre a eccepire la tardività degli appelli incidentali (ad eccezione – deduce l’odierno ricorrente proprio di quello da esso M. proposto), nonchè a chiedere conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la responsabilità di quanti erano stati condannati al risarcimento del danno, proponeva appello incidentale, con riguardo alla quantificazione del danno, a suo dire insufficientemente liquidato.

La Corte capitolina, per quanto qui ancora di interesse, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Gu.Cl., deceduto nelle more del giudizio, ovvero Ca.Li., Gu.Mi. e Gu.An.Ma., così provvedeva in ordine alle proposte impugnazioni. Accoglieva, in particolare, quella principale di Vittoria Assicurazioni e quella incidentale del Consorzio Marina di Terracina, nella parte in cui entrambi i mezzi ipotizzavano l’esclusione della responsabilità del Consorzio nella causazione del sinistro (e, dunque, annullando la condanna al risarcimento del danno disposta nei confronti di entrambi), ritenendo, invece, inammissibili tutti gli altri appelli incidentali, in quanto tardivi, non escluso neppure quello dell’odierno ricorrente M..

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il M., sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si ipotizza violazione degli artt. 101 e 384 c.p.c., ovvero “nullità della sentenza per avere il giudice deciso la lite in base ad una questione sollevata d’ufficio senza averla previamente sottoposta alla parte”.

Ci si duole del fatto che, in difetto di eccezione di tardività dell’appello incidentale proposto da esso M., la Corte capitolina ben avrebbe potuto manifestare – nel corso di un’istruttoria, per giunta, durata diversi anni – il proprio intendimento di estendere d’ufficio la verifica della tempestività dell’appello anche nei confronti di soggetti estranei all’iniziativa assunta dal G..

Sottolinea il ricorrente che, già prima delle modifiche apportate agli artt. 101 e 384 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il dovere del giudice di evitare le cosiddette sentenze “a sorpresa” o della “terza via”.

Tale, per contro, si paleserebbe quella oggi impugnata, donde la sua nullità.

3.2. Con il secondo motivo – proposto, nuovamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – è dedotta violazione dell’art. 111 Cost., “in relazione all’interpretazione degli artt. 332, 333 e 334 c.p.c.”.

Si censura la sentenza impugnata per avere disatteso l’indirizzo, in tema di impugnazioni incidentali tardive, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 27 novembre 2007, n. 24627, risalente, tra l’altro, proprio al periodo in cui venne proposto l’appello di Vittoria Assicurazioni. La Corte capitolina ha recepito, invece, una sopravvenuta diversa interpretazione, che circoscrive l’applicabilità dell’art. 334 c.p.c. alla sola impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, ritenendo che soltanto ad essa sia consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo.

Trattandosi di un improvviso mutamento di giurisprudenza, che ha determinato l’insorgere di una decadenza prima non contemplata, sussisterebbero i presupposti perchè, nel caso di specie, si faccia applicazione del principio del cosiddetto “prospective overruling”.

3.3. Infine, il terzo motivo – proposto, al pari dei precedenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c..

Si contesta la sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

Viceversa, poichè l’appello di Vittoria Assicurazioni era diretto ad ottenere il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei confronti del proprio assicurato, ovvero il Consorzio Marina di Terracina, ivi compresa quella dell’odierno ricorrente, siffatta iniziativa andava ad incidere sull’assetto complessivo degli interessi definito dalla sentenza di primo grado, risultando, pertanto, diretta contro tutti i danneggiati, donde l’ipotizzata ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

4. Hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, il Consorzio Marina di Terracina, il Comune di Terracina, nonchè – con medesimo atto – D.B.G., GI.Ma., ed C.E., oltre a G.V. e alla società Vittoria Assicurazioni S.p.a.

In particolare, il G. sottolinea, a confutazione del primo motivo dell’avversario ricorso, come il tenore delle argomentazioni che egli, nel giudizio di appello, aveva adoperato a sostegno della eccezione di inammissibilità, per tardività, dei gravami incidentali non lasciasse adito a dubbi circa il fatto che queste si riferissero anche all’appello proposto dal M., sebbene non espressamente menzionato. Inoltre, il G. evidenzia come la nullità delle cosiddette sentenze di “terza via” sia circoscritta, dalla giurisprudenza di questa Corte, ai soli casi in cui tali pronunce intervengano a risolvere questioni di fatto, o al massimo questioni miste di fatto e diritto. Si pone in luce, infine, come nella specie non sussistessero i presupposti per poter ritenere ammissibile l’appello incidentale ex art. 334 c.p.c., norma applicabile solo nel caso di impugnazione incidentale in senso stretto, ovvero di litisconsorzio necessario processuale.

Di analogo tenore risultano le considerazioni svolte dagli altri controricorrenti.

Essi evidenziano, da un lato, l’inammissibilità del ricorso avversario per difetto dei requisiti di autosufficienza e specificità (così, in particolare, il Consorzio Marina di Terracina ed il Comune di Terracina), non mancando, peraltro, di sottolineare come l’interesse a proporre appello, per il M., derivasse direttamente dalla sentenza del Tribunale di Roma e non dall’iniziativa assunta dall’appellante principale.

Non manca, infine, chi – è il caso di Vittoria Assicurazioni evidenzia l’estraneità delle doglianze oggetto di ricorso rispetto alla propria posizione.

5. “Atto di costituzione” è stato depositato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ciò “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Nel presente giudizio è intervenuto il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, concludendo per il rigetto del ricorso sulla base di considerazioni analoghe a quelle dei contro ricorrenti.

7. Hanno presentato memoria il ricorrente M. ed il controricorrente G., insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va rigettato.

8.1. Il primo motivo non è fondato.

8.1.1. Sul punto, occorre muovere dal rilievo che la “inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato” (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 5 giugno 2015, n. 11666, Rv. 635597-01). Su tali basi, pertanto, va dato ulteriore seguito al principio secondo cui il “divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. Sez. 3, 21 luglio 2016, n. 15019, Rv. 241276-01).

Il tutto non senza osservare – come fatto anche da taluno dei controricorrenti – che quando “il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'”error iuris in iudicando”, ovvero dall'”error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 18 giugno 2018, n. 16049, Rv. 649531-01; Cass. Sez. 1. ord. 8 giugno 2018, n. 15037, Rv. 649558-01).

8.2. Neppure il secondo motivo è fondato.

8.2.1. Al riguardo, deve osservarsi che all’appello, allora proposto dall’odierno ricorrente, non poteva applicarsi l’art. 334 cod. proc. neppure alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 27 novembre 2007, n. 24627, donde l’insussistenza dei presupposti perchè possa applicarsi il principio enunciato da questa Corte circa il cosiddetto “prospective overruling”.

Difatti, quell’arresto del Supremo Collegio – pur superando il principio che escludeva l’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo, proposto nei confronti di soggetto diverso dal ricorrente principale – perveniva a tale conclusione sul rilievo che “esso viene messo in crisi dalla enorme casistica con la quale viene valorizzata, in conformità con le prospettazioni della più recente dottrina, un diverso elemento, e cioè la ricerca dell’interesse all’impugnazione: questo viene ravvisato tutte le volte che, anche nelle cause scindibili, esso sorga dall’impugnazione di uno solo dei coobbligati soccombenti in considerazione del fatto che tale impugnazione, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche accettate dall’altro coobbligato rimasto inerte poichè darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile tenuto conto dell’onere economico e della durata del giudizio di impugnazione” (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 24627 del 2007, cit.).

Ma nella specie, come visto, l’odierno ricorrente non era stato riconosciuto responsabile del danno lamentato dall’attore G. (il quale, oltretutto, all’esito del gravame principale di Vittoria Assicurazioni, si sarebbe, poi, limitato a proporre appello incidentale tardivo esclusivamente in relazione al “quantum debeatur”, chiedendo invece la conferma della sentenza impugnata in ordine al profilo dell'”an”), sicchè l’iniziativa dell’appellante principale – diretta ad escludere la responsabilità dei propri “assicurati” – non avrebbe mai potuto comportare per il M. “una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata”. Che difettasse, dunque, quella condizione di interesse ad impugnare nascente dall’altrui iniziativa è, del resto, corroborato dal fatto che il gravame (allora) proposto dall’odierno ricorrente sia stato indirizzato solo a contestare la declaratoria di inammissibilità della propria domanda risarcitoria, e quindi a soddisfazione di un interesse risultante già dalla sentenza di primo grado, e non certo derivante dall’iniziativa di Vittoria Assicurazioni.

Per queste ragioni il motivo non risulta fondato.

8.3. Infine, anche il terzo motivo non è fondato.

8.3.1. Trova, invero, applicazione – nel caso di specie – il principio secondo cui in “tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell’illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell’obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni” (Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20962, Rv. 642052-03).

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, dovendo, tuttavia, compensarsi quelle relative al rapporto processuale tra il M. e il G., da un lato, e tra il M. ed il Ministero, dall’altro.

Invero, non essendovi domanda del ricorrente contro il G., al quale il ricorso è stato notificato quale mera “litis denuntiatio”, non vi è ragione di condannare il M. alla refusione delle spese del giudizio di legittimità; d’altra parte, e a maggior ragione, non avendo il Ministero neppure notificato il proprio “atto di costituzione” ad alcuna delle altre parti del presente giudizio, nè recando lo stesso alcuna argomentazione defensionale, l’esito della compensazione si impone anche in relazione a tale rapporto processuale.

10. A carico del ricorrente, rimasto soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando, per l’effetto, M.U. a rifondere le spese del presente giudizio, rispettivamente, al Consorzio Marina di Terracina, al Comune di Terracina, alla società Vittoria Assicurazioni S.p.a., nonchè – globalmente per tali soggetti a D.B.G., GI.Ma., ed C.E., liquidandole in Euro 3.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;

compensa integralmente, infine, le spese del presente giudizio, quanto al rapporto processuale tra il M. e G.V., nonchè tra il primo e il Ministero dei Trasporti e le Infrastrutture.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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