Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21838 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1214-2010 proposto da:
COMUNE DI CAVEZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo studio dell’avvocato
CESARI GIANMARCO, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.M. 31
gennaio 2009, n. 9 e giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA
ANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONDI
CLAUDIO, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1695/2008 del TRIBUNALE di MODENA, depositata
il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Saraceni Stefania (delega avv. Chiozza Anna),
difensore del controricorrente che è presente il P.G. in persona del
Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il 14 marzo 2007 la polizia municipale di Cavezzo accertava a mezzo telelaser infrazione al C.d.S. per superamento del limite di velocità (97 km orari su 50) a carico di M.A.. Il giudice di pace di Mirandola accoglieva l’opposizione del trasgressore, sul rilievo che la pattuglia che aveva effettuato il rilevamento non era visibile.
Il tribunale di Modena con sentenza 25 novembre 2008 respingeva l’appello proposto dal comune di Cavezzo, che ricorre per cassazione con due motivi. L’opponente resiste con controricorso.
Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.
Il primo motivo, che concerne violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).
Quanto al secondo motivo che espone “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.
In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;
16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..
Inoltre questa censura, nel richiedere una nuova valutazione di merito, sarebbe ammissibile solo nei limiti del controllo della logicità e congruità della motivazione. A tal fine il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative(Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).
Nella specie tale onere è stato assolto solo con riferimento a parte delle risultanze di cui si chiede nuova valutazione.
I vizi della motivazione, tuttavia, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass 6064/08;
18709/07).
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011