Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21837 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21837 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

corrente – prelievi

SENTENZA

illegittimi

sul ricorso proposto da
CAPITALIA SERVICE .I.V. S.R.L.. rappresentata da Mario Castaldi e Marco Polisena, in virtù di procura per notaio Daria Zappone del 17 ottobre 2007, rep. n.
218, in qualità di mandataria di UNICREDITO ITALIANO S.P.A. (già Capitalia
S.p.a.), in virtù di procura per notaio Antonio Maria Zappone del 16 giugno 2004,
rep. n. 76525. elettivamente domiciliata in Roma, al lungotevere Michelangelo n.
9, presso l’avv. MASSIMO MANFREDONIA, dal quale è rappresentata e difesa
in virtù di procura speciale in calce al ricorso • ‘- -‘ °7 143-686)A°49 /

RICORRENTE

contro
FALLIMENTO DELLA PIANETA PARAD1ES S.R.L., in persona del curatore
p.t. dott. Emanuela Sensi, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Anapo n.
16, presso l’avv. MARIO FARINA, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di

125Z
1,001 4
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Data pubblicazione: 15/10/2014

. c.f

procura speciale in calce al controricorso

O 820 2,89 0 5. g o CONTRORICORRENTE

e

TA, elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza dei Martiri di Belfiore n. 2,
presso l’avv. PIERFILIPPO COLETTI, dal quale sono rappresentati e difesi in vira t1504 5 tù di procura speciale in calce al controricorso C- F-‘ 12
– 4 C151- 117)g-

CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 495/07, pubblicata il 1°
febbraio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno
2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Coletti per Claudio e Daniele Croce, Giovannina Spioni e Rita
Corvi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — La Pianeta Paradies S.r.l. convenne in giudizio il Banco di Santo Spirito
S.p.a., in qualità di conferitario dell’azienda bancaria della Cassa di Risparmio di
Roma S.p.a., chiedendo l’accertamento della nullità degli addebiti illegittimamente
effettuati sul conto corrente n. 605/51, ad essa intestato, della responsabilità della
Banca e dell’inesistenza del saldo debitore del medesimo conto corrente, con la
condanna al riaccredito dei relativi importi ed al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, espose che sul predetto conto corrente erano stati
effettuati prelievi con assegni di sportello a firma falsificata, con il conseguente

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CROCE CLAUDIO, SPIONI GIOVANNINA, CROCE DANIELE e CORVI RI-

addebito degl’importi corrispondenti, aggiungendo che, a seguito delle sue rimostranze, la Banca aveva immotivatamente proceduto alla revoca degli affidamenti
concessi ad essa attrice ed al suo amministratore Claudio Croce, ed aveva chiesto

tanti a debito; la Banca aveva inoltre provveduto, con mala fede e colpa grave, a
dare comunicazione della sofferenza alla Banca d’Italia, in tal modo impedendo ad
essa attrice di chiedere ulteriori affidamenti e determinando la revoca di quelli di
cui essa godeva presso altri istituti bancari.
1.1. — Il giudizio fu riunito a quello di opposizione promosso dalla medesima società e dai fideiussori Claudio Croce, Giovannina Spioni, Daniele Croce e
Rita Corvi avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma, su ricorso del Banco di
Santo Spirito, aveva ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di Lire
232.566.263, oltre interessi al prime rate ABI dal l° ottobre 1991, a titolo di saldo
debitore del conto corrente n. 605/51.
1.2. — A seguito d’interruzione per l’intervenuta dichiarazione di fallimento
della Pianeta Paradies, i giudizi riuniti furono riassunti dai fideiussori e dal curatore del fallimento, ed il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 novembre 2002,
rigettò entrambe le domande, osservando che le operazioni contestate erano state
effettuate da soci, collaboratori o garanti della società, la quale non aveva contestato gli estratti conto ad essa periodicamente trasmessi, ed aggiungendo che esse
erano confluite nel bilancio regolarmente approvato, e che la falsità delle firme
accertata dal c.t.u. non era facilmente rilevabile.
2. — L’impugnazione proposta dal curatore e dai fideiussori è stata accolta
dalla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza non definitiva del 1° febbraio
2007 ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando l’illegittimità degli addebiti ef-

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agl’intestatari dei conti ed ai fideiussori l’immediato pagamento delle somme risul-

fettuati sul conto corrente.
Premesso che non erano contestate la legittimazione esclusiva di Claudio
Croce ad operare in nome della società intestataria del conto e la falsità delle fir-

emergeva soltanto la contestualità dei prelievi con altre operazioni di sportello
compiute dalla società, ma non anche la sussistenza di altri collegamenti tra le operazioni, ed in particolare che i pagamenti effettuati dalla società fossero stati eseguiti utilizzando le somme illegittimamente prelevate, precisando che tale insufficienza probatoria era a carico della Banca, tenuta contrattualmente a giustificare
ogni movimentazione del conto. Ha osservato che la tacita approvazione dell’estratto conto non precludeva la contestazione della validità dei titoli delle singole
operazioni contabilizzate, aggiungendo che l’approvazione del bilancio sociale,
oltre a costituire un atto interno, non proveniente dall’organo rappresentativo, non
comportava la conferma delle operazioni confluite nei saldi finali. Ha ritenuto inconferente questione relativa alla scusabilità dell’errore commesso dalla Banca, in
quanto la fattispecie era contraddistinta dalla falsificazione di moduli di sportello
non destinati alla circolazione e da compilarsi alla presenza dell’impiegato. Ha
pertanto affermato che l’importo prelevato avrebbe dovuto essere riaccreditato alla
Pianeta Paradies, con valuta dalle singole operazioni e con il conseguente storno
degl’interessi passivi, e, dato atto dell’avvenuta estinzione del conto corrente, ha
ritenuto necessaria la nomina di un c.t.u. ai fini del calcolo del saldo di chiusura,
accogliendo comunque l’opposizione al decreto ingiuntivo, e disponendone la revoca.
3. — Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per un
solo motivo, la Capitalia Service J.V. S.r.l., in qualità di mandataria dell’Unicredi-

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me apposte sui moduli di prelievo, la Corte ha rilevato che dai documenti prodotti

to Italiano S.p.a., succeduta alla Capitalia S.p.a. (già Banca di Roma S.p.a., già
Banco di Santo Spirito S.p.a.) a seguito di fusione per incorporazione con atto per
notaio Piergaetano Marchetti del 25 settembre 2007, rep. n. 18332. Hanno resisti-

curatore del fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Preliminarmente, va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa dei fideiussori, secondo cui il potere di rappresentanza conferito alla Capitalia Service,
in quanto limitato alla gestione ed all’incasso dei crediti dell’Unicredito Italiano,
non si estende all’oggetto del presente giudizio, costituito dalla responsabilità contrattuale della Banca per gli addebiti illegittimamente effettuati. In quanto volte ad
ottenere l’accertamento negativo del credito fondato sul saldo debitore del conto
corrente intestato alla società fallita, in virtù del quale è stato emesso anche il decreto ingiuntivo revocato dalla sentenza impugnata, le domande proposte dai controricorrenti sono infatti certamente riconducibili all’ambito della legittimazione
sostanziale e processuale della ricorrente, il cui potere rappresentativo non può ritenersi limitato alla sola proposizione delle domande volte alla riscossione, tra le
quali non può non annoverarsi quella proposta in via monitoria, ma comprende
anche la resistenza alle iniziative processuali in proposito assunte dai debitori.
2. — Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, osservando che, nell’accogliere la domanda, la Corte di merito non ha
tenuto conto dei documenti prodotti, dai quali emergeva che le somme prelevate
erano state contestualmente utilizzate dalla medesima persona fisica per l’estin-

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to con controricorsi i fideiussori, i quali hanno depositato anche memoria, ed il

zione di debiti della società o pagamenti a beneficio dei fideiussori. Essa ha pertanto omesso di applicare la regola di esperienza secondo cui il dipendente infedele, oltre ad astenersi da operazioni contestuali alla commissione dell’illecito, al fi-

sottratte per compiere operazioni a vantaggio di quest’ultimo. Nel ritenere irrilevante l’intervenuta approvazione del bilancio sociale, la sentenza impugnata si è
limitata ad evidenziarne l’inidoneità a far sorgere obblighi nei confronti dei terzi,
senza considerare che da tale atto emergevano la piena consapevolezza delle operazioni di prelievo e l’accettazione delle stesse da parte della società. Il collegamento tra le operazioni di prelievo ed i pagamenti contestualmente effettuati avrebbe d’altronde consentito di escludere la sussistenza del danno o l’antigiuridicità della condotta, facendo degradare l’utilizzazione dei moduli contraffatti ad una
mera irregolarità delle operazioni di sportello.
2.1. — Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., non
rispettando le prescrizioni dettate da tale disposizione ai fini della deduzione dei
vizi previsti rispettivamente dai nn. 1-4 e dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Le censure formulate dalla ricorrente sono infatti accompagnate da un enunciato che, oltre riferirsi esclusivamente alla lamentata violazione di legge, non costituisce neppure propriamente un quesito di diritto, in quanto pone una questione
che non riguarda l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, ma la ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza impugnata, censurabile esclusivamente per vizio di motivazione. Pur facendo valere la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente chiede a questa Corte di pronunciarsi in ordine alla valutazione delle prove compiuta dalla Corte di merito, e
segnatamente in ordine all’idoneità dei documenti prodotti a dimostrare l’asserito

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ne di ridurre al minimo i contatti con il soggetto passivo, non utilizza le somme

collegamento tra i prelievi annotati nel conto e le operazioni di sportello contestualmente effettuate, senza precisare né il principio di diritto del quale chiede
l’affermazione, né le ragioni per cui la motivazione addotta al riguardo risultereb-

L’assenza delle predette indicazioni rende impossibile orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali la ricorrente chiede a questa Corte di cassare la sentenza impugnata, in tal modo tradendo la funzione propria dei requisiti prescritti
dall’art. 366-bis cit., la quale, com’è noto, consiste per il quesito di diritto nell’agevolare l’esercizio della funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, soddisfacendo nel contempo l’interesse della parte ad una decisione della lite diversa da
quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, e per la specificazione del fatto controverso nel circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte, al fine di
evitare che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione
della sua ammissibilità e fondatezza. Il conseguimento della prima finalità presuppone infatti che il motivo d’impugnazione sia corredato da una chiara sintesi
logico-giuridica della questione sottoposta all’esame della Corte, funzionale all’enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata
in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia,
discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto dell’impugnazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre
2007, n. 20360). La realizzazione del secondo obiettivo, pur non richiedendo l’osservanza di rigidi canoni formali, postula invece che in una parte del motivo o
comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata il ricorrente enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura,
il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in

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be insufficiente o contraddittoria.

modo da consentire di individuare ictu ocu/i la questione sottoposta all’esame del
Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., Sez.
lav., 25 febbraio 2009, n. 4556). Il diverso ambito del sindacato a quest’ultimo

delle norme giuridiche risultanti dalla sentenza impugnata impone poi, anche nel
caso in cui le stesse vengano censurate cumulativamente, di isolare la questione di
diritto dalle critiche rivolte alla motivazione in fatto, attraverso la distinta enunciazione del quesito richiesto dalla prima parte dell’art. 366-bis e del momento di
sintesi prescritto dalla seconda parte (cfr. Cass., Sez. III, 20 maggio 2013, n.
12248; Cass., Sez. Il, 23 aprile 2013, n. 9793).
Tali esigenze non possono ritenersi soddisfatte allorquando, come nella specie, l’identificazione delle predette questioni non costituisca oggetto di un’opera di
puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione dei motivi, configurandosi quindi come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.
3. — Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come
dal dispositivo, con attribuzione al difensore dei Croce, della Spioni e della Corvi,
dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la Capitalia Service J.V.
S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro
4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore del Fallimento della
Pianeta Paradies S.r.l., ed in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro

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consentito rispettivamente in ordine alla ricostruzione dei fatti ed all’applicazione

5.0000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge, in favore di Croce Claudio, Spioni Giovannina, Croce Daniele e Corvi Rita, con distrazione in favore dell’avv. Pierfilippo Coletti, antistata-

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

rio.

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