Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21836 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. II, 29/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 29/08/2019), n.21836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21075/2015 proposto da:

M.A., S.M.A., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi

dagli avvocati EUGENIO DALMOTTO e LIBERO ARMILLOTTA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MOLINERI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINELLA BLENGINI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 257,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Molineri Costruzioni, deducendo di avere eseguito delle opere nell’interesse dei committenti. M.A. e S.M.A., di cui alle fatture nn. (OMISSIS), richiedeva al Tribunale di Mondovì l’emissione di un decreto ingiuntivo per la condanna del M. della somma di Euro 21.508,85, in solido con la S., ma sino alla concorrenza di Euro 18.868,65.

Emesso il decreto ingiuntivo e proposta opposizione, il giudice adito con sentenza n. 24 del 9 febbraio 2012 dichiarava l’opposizione inammissibile non essendo stata provata la sua tempestività.

La Corte d’Appello di Torino, a seguito di gravame degli opponenti, con una prima sentenza non definitiva del 6/2/2013 dichiarava l’opposizione ammissibile e rimetteva la causa in istruttoria per il merito.

Quindi con sentenza definitiva n. 257 del 10/2/2015 rigettava l’opposizione.

Evidenziava che dagli accertamenti espletati a mezzo CTU era stata individuata l’entità dei lavori eseguiti che erano stati quantificati nella complessiva somma di Euro 80.941,89, comprensiva anche di IVA.

La società aveva poi riconosciuto di avere percepito acconti per Euro 44.500,00, ma aveva disconosciuto gli ultimi acconti del 9/6/2007, del 14/7/2007 e del 10/12/2007 e non riferibili a lei le somme di cui ai docc. da 3 a 6 prodotti dagli appellanti.

Tuttavia anche a voler ritenere effettivamente percepiti gli acconti disconosciuti dall’opposta pari ad Euro 15.800,000, il residuo dovuto era di poco inferiore alla somma richiesta in via monitoria.

Quanto alla domanda riconvenzionale per vizi delle opere eseguite, la sentenza di appello rilevava che si trattava di vizi palesi per i quali non vi fu alcuna immediata e tempestiva contestazione all’atto della consegna, dei lavori. Inoltre,riteneva infondate anche le richieste risarcitorie relative alle spese per apprestare un nuovo cantiere (non risultando uno specifico inadempimento di controparte) e per il mancato ottenimento di un finanziamento a fondo perduto (per le stesse ragioni di cui sopra), rilevando altresì che si trattava di richieste alquanto generiche.

Infine, esaminava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della S., che assumeva di essere parte estranea al contratto di appalto, osservando che tutte le fatture erano cointestate agli opponenti, peraltro anche comproprietari dei beni interessati dalle lavorazioni, e che vi era altresì richiesta della S. di applicazione dell’IVA agevolata al 10%.

Per la cassazione della sentenza definitiva propongono ricorso M.A. e S.M.A. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la Molineri Costruzioni S.r.l..

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che la sentenza non avrebbe preso in esame l’intervenuto pagamento in favore della società opposta di considerevoli acconti per un importo complessivo di Euro 193.950,00 peraltro documentalmente provato (docc. 8-53 della produzione dei ricorrenti) il cui importo avrebbe quindi significativamente evidenziato l’insussistenza di un residuo credito della società appaltatrice.

Il motivo è infondato.

La pur suggestiva tesi difensiva del ricorrente parte da un presupposto, e cioè l’esistenza di un unico contratto di appalto, che però non risulta mai essere stato fatto proprio dai giudici di merito.

In realtà, come si rileva dalla stessa narrazione e dalla lettura del ricorso, il contratto di appalto del 26/11/2005 è stato tuttavia posto nel nulla dalle stesse parti con coeva controdichiarazione, parimenti in forma scritta, che precisava che il corrispettivo delle lavorazioni affidate alla società sarebbe stato stabilito a seguito di preventivo.

Non può quindi ritenersi, come pur dedotto in ricorso, che l’accertamento demandato al CTU abbia riguardato l’esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto del 2005, ma occorre invece avere riguardo a quanto era stato devoluto all’attenzione del giudice di merito con la richiesta monitoria, e cioè alle lavorazioni di cui alle fatture nn. (OMISSIS), cui appunto si riferiva la pretesa creditoria azionata (anche in considerazione della mancata precisazione in ricorso del contenuto della CTU e degli accertamenti specificamente compiuti da parte dell’ausiliario d’ufficio).

In tal senso depone la stessa lettura dell’indice dei documenti invocati dai ricorrenti (cfr. pag. 13 del ricorso) che appaiono a loro volta riferibili a fatture emesse nel corso di vari anni e quindi ragionevolmente per opere diverse da quelle interessate dalle fatture per cui è causa, come peraltro espressamente dedotto da parte controricorrente).

La correlazione dei bonifici di cui ai documenti, dei quali si denuncia l’omessa disamina, con specifiche fatture diverse da quelle invece fatte valere in questa sede, evidenzia pertanto l’assenza del carattere di decisività del fatto storico denunciato in motivo, dovendosi viceversa ritenere, sulla scorta della sia pur sintetica motivazione del giudice di appello, che la valutazione delle richieste della appaltatrice, e la relativa indagine devoluta al CTU, abbia riguardato le sole opere eseguite ed interessate dalle fatture richiamate nel ricorso monitorio (in tal senso valga altresì considerare che a pag. 11 della sentenza, ancorchè al fine di disattendere l’eccezione della S. di essere estranea al rapporto di appalto, i giudici di appello danno atto che le varie fatture prodotte in atti erano state regolarmente pagate senza contestazioni, il che induce a ritenere che il fatto de quo, e cioè l’esistenza di altri pagamenti, sia stato considerato dal giudice di appello, ma ritenuto in ogni caso irrilevante nella specie, atteso che la richiesta creditoria investiva diverse fatture per le quali è stato ritenuto provato solo il versamento di acconti).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia del pari l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e precisamente la tempestiva denuncia dei vizi delle opere commesse in appalto nonchè dello specifico inadempimento della Molineri Costruzioni alle obbligazioni assunte che ha generato le poste di danno di cui si è chiesto il risarcimento.

Si rileva che gli appellanti avevano sempre dedotto e documentato di avere tempestivamente denunciato l’vizi delle opere commesse in appalto, ed in particolare con la lettera del 23 marzo 2010 inviata dai committenti allorquando i lavori erano ancora in corso.

Si deduce altresì che poichè i lavori non sono stati mai ultimati, era evidente che sussistessero i danni, correlati alla mancata ultimazione.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

In primo luogo la linea difensiva dei ricorrenti incorre nella medesima e non condivisibile, impostazione di considerare unitariamente tutte le lavorazioni nel corso degli anni affidate alla società, come esecutive di un unico contratto di appalto, e ciò in contrasto con la stessa manifestazione di volontà delle parti di cui alla menzionata controdichiarazione.

A fronte quindi della limitazione del presente giudizio alle sole opere di cui alle fatture richiamate in monitorio, anche i vizi suscettibili di esser denunciati devono essere evidentemente riferiti a tali lavorazioni, e sul punto il motivo di ricorso difetta di specificità, impedendo in tal modo di poter riscontrare il carattere di decisività del dedotto fatto di cui è stata omessa la disamina.

Rileva peraltro che la Corte d’Appello, con valutazione in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ha riscontrato che i vizi descritti dai committenti si presentavano come palesi e che non erano stati oggetto di immediata e tempestiva contestazione all’atto della consegna dei lavori, ritenendo pertanto, e sempre con valutazione in fatto, che le opere furono consegnate.

La difesa dei ricorrenti, evidentemente consapevole di tale passaggio motivazionale ha inteso valorizzare il tenore di una missiva del 27 maggio 2010 della società costruttrice, che a dire dei ricorrenti attesterebbe che a quella data i lavori non erano stati ultimati.

Orbene, richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui (Cass. S.U. n. 8054/2014) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia, stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, e ritenuto quindi che a fronte dell’affermazione dei giudici di merito secondo cui le opere erano state, consegnate ai committenti, non appare possibile censurare tale accertamento facendo riferimento all’omessa considerazione di alcuni elementi istruttori, quale la suddetta missiva, va comunque evidenziato che la stessa non ha carattere decisivo, posto che dal suo contenuto, come riportato in ricorso, si evince semplicemente che costituiva una richiesta dell’appaltatrice di potersi recare sul cantiere per ritirare i materiali di sua proprietà, con la raccomandazione di voler avvisare gli stessi ricorrenti di tale imminente accesso.

Trattasi di comunicazione che appare piuttosto avallare il convincimento che le opere fossero state già consegnate, in quanto, oltre a non evincersi alcun riferimento a lavori ancora in corso, denota piuttosto l’esigenza di ritirare solo dei materiali ancora presenti in loco, il cui ritiro non sarebbe stato necessario preannunziare ove al contrario l’appalto fosse stato ancora in corso di esecuzione, attesa la disponibilità del cantiere in capo all’appaltatore.

Quanto alle ulteriori doglianze dei ricorrenti, concernenti le domande risarcitorie, che si fondano sul presupposto della mancata ultimazione dei lavori, quanto ora evidenzialo ne denota l’infondatezza, risolvendosi quindi un una non consentita richiesta a questa Corte di procedere ad una rivalutazione del merito della causa.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c., stante la mancata considerazione in sentenza del fatto che le obbligazioni possono essere anche adempiute da un terzo che l’adempimento del terzo può essere anche parziale.

Pertanto la circostanza che le fatture siano state pagate anche dalla S. non consente di riferire alla medesima anche il debito scaturente dalle fatture non ancora saldate, delle quali deve essere chiamato a rispondere al più il solo committente e cioè il M..

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, invero, in disparte la novità della questione relativa alla rilevanza dell’adempimento del terzo, che ne comporta l’inammissibilità, non emergendo che la stessa sia stata trattata nella sentenza impugnata, nè essendosi dedotto con quale atto difensivo la stessa sia stata posta nei gradi di merito, la deduzione non si confronta con il tenore della sentenza di appello.

I giudici di appello per affermare che anche la S. fosse parte committente, lungi dall’arrestarsi al solo riscontro dell’avvenuto pagamento delle precedenti fatture da parte di entrambi i coniugi, hanno altresì valorizzato il dato formale della cointestazione delle fatture (che appare poco compatibile con la tesi dell’adempimento del terzo), la circostanza che i beni interessati dalle lavorazioni di cui alle fatture cointestate fossero di comproprietà di entrambi i coniugi (che quindi nutrivano un paritario interesse all’esecuzione dei lavori) e la richiesta sottoscritta dalla S. di poter beneficiare dell’IVA agevolata al 10%.

Come visto, il motivo si incentra solo su uno degli elementi dei quali si è avvalso il giudice di merito, senza peritarsi di confutare anche la rilevanza degli altri, di modo che la censura proposta non risulta idonea ad inficiare la conclusione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale,

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

6. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la loro impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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