Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21836 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29772/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 360/02/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, depositata il 12

novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 360/11/10 depositata il 12 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 548/15/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso promosso da C.T. contro l’avviso n. (OMISSIS) di recupero di credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 a titolo di agevolazione per investimenti in zone svantaggiate a favore delle imprese.

Secondo la CTR la contribuente non aveva perso il diritto all’agevolazione pur non avendo tempestivamente trasmesso “il modello CVS” contenente i dati ex lege richiesti. E questo perchè la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), che prescriveva l’invio “a pena di decadenza” – secondo la CTR aveva “solo rilevanza formale e non sostanziale”.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. L’intimata contribuente non si costituiva.

Diritto

Motivazione semplificata.

1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessario alcun tipo di esercizio nomofilattico.

2. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002, art. 62 e con la L. n. 212 del 2000, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio deduceva che la CTR aveva errato a non dichiarare la perdita della agevolazione causa la tardiva trasmissione del “modello CVS”.

Il motivo è in effetti fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte ormai da ritenersi consolidata nel senso che “L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. del 2000, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cd. “modello CVS”), trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica” (Cass. sez. trib., 12/08/2015, n. 16711; Cass. sez. 6 n. 2232 del 2013).

3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia deve essere decisa da questa Corte nel merito con il rigetto del ricorso promosso dalla contribuente contro l’impugnato avviso.

4. Nel successivo consolidarsi della richiamata giurisprudenza, risiedono le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente (e spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, respinge il ricorso promosso dalla contribuente contro l’avviso di recupero del credito, compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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