Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21835 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14905-2009 proposto da:

Z.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato FIORE

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNINI GIACOMO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 587/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’11/01/08, depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Giovannini Giacomo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel 2002 Z.R. evocava in giudizio, avanti il tribunale di Asti, F.F., chiedendo di essere reintegrato nel possesso di terreni agricoli siti in (OMISSIS), ove il convenuto aveva abbattuto alcuni pioppi e asportato ghiaia, realizzando uno scavo di 3.400 metri cubi.

Il tribunale ordinava la manutenzione del ricorrente nel possesso dei beni e con sentenza del 2004 condannava il convenuto al pagamento di euro settemila.

La Corte d’appello di Torino il 28 aprile 2008 accoglieva il gravame interposto dal F., dichiarava la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4 e, pronunciandosi nel merito, respingeva la domanda per mancanza di prova circa il possesso dei terreni soggetti ad escavazione. Z.R. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 giugno 2009.

F. è rimasto intimato.

In esito alla pubblica udienza, il Collegio ha raccomandato la stesura di motivazione semplificata.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Esso si articola in due motivi che denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione.

Nella rubrica dei motivi si aggiunge che “i punti controversi” (espressione che significativamente ricalca il vecchio testo del codice di rito, che oggi menziona “il fatto” controverso) sono:

“l’identificazione del luogo di esecuzione dello scavo” e la “prova del possesso dei terreni oggetto di spoglio in capo al ricorrente”.

In considerazioni di tali scarni e insufficienti elementi, nessuno dei motivi indica il fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Nella norma citata, il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass 16002/07; SU 20603/07).

La giurisprudenza (Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione, come la mancanza del quesito di diritto, è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Va aggiunto inoltre che la critica svolta in ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; 18709/07).

Nella specie la sentenza ha valutato tutto il materiale probatorio in atti e ha fornito motivate argomentazioni in ordine alla mancanza di prova della appartenenza allo Z. dei terreni oggetto dello scavo.

La Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di merito nell’esame delle risultanze disponibili, ove non si ravvisi incongruenza o illogicità della motivazione.

Discende, anche da quest’ultimo rilievo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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