Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21835 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24013/2011 R.G. proposto da:

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) A R.L., in persona del curatore

p.t. Dott. T.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco De

Rosa, con domicilio eletto in Roma, via L. Valla, n. 2, presso lo

studio dell’Avv. Pierfrancesco Della Porta;

– ricorrente –

contro

BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in

persona del presidente p.t. C.D., rappresentata e

difesa dagli Avv. Lillo Antonella e Galoppi Giovanni, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il 25 luglio

2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017

dal Consigliere Dr. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto del 25 luglio 2011 il Tribunale di Treviso accolse l’opposizione proposta dalla Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo Soc. Coop. avverso lo stato passivo del fallimento della Società (OMISSIS) a r.l., avente ad oggetto il riconoscimento della prelazione pignoratizia in favore di un credito di Euro 32.234,63, ammesso al passivo in via chirografaria;

che avverso il predetto decreto il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria;

che la Banca ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto sottoscritto congiuntamente il 5 giugno 2017 dai rispettivi difensori, a tanto abilitati dalle procure speciali rilasciate a margine del ricorso e del controricorso, e depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo, a seguito del quale il curatore del fallimento ha rinunciato al ricorso principale, con l’accettazione della Banca, la quale ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale condizionato, con l’adesione del ricorrente;

che, essendo le rinunce intervenute anteriormente alla data dell’adunanza camerale, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere al regolamento delle relative spese, avuto riguardo alle reciproche accettazioni, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, precludono la condanna alle spese.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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