Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21834 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17532/11 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Euro Pro S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 131/40/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, depositata il 12 maggio
2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4
ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 131/40/10 depositata il 12 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 320/05/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale venivano revocati i crediti d’imposta previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7 a titolo di incentivo all’incremento occupazionale in zone svantaggiate.
La CTR riteneva preliminarmente che l’impugnato avviso, sostitutivo di un altro in precedenza “annullato in autotutela”, dovesse essere dichiarato nullo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, perchè in motivazione non erano stati indicati “i nuovi elementi sconosciuti all’Ufficio al momento del primo accertamento”.
L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente non si costituiva.
Motivazione semplificata.
1. Il Collegio autorizza la motivazione in forma semplificata, non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.
2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio deduceva che la CTR aveva errato a ritenere applicabili le disposizioni di cui sopra alla concreta fattispecie pervenuta al suo esame consistente nella sostituzione di un precedente atto con un altro, secondo l’Ufficio difatti le dette disposizioni disciplinavano invece la diversa ipotesi del mantenimento di un primo avviso soltanto integrato da uno successivo.
Il motivo è fondato perchè in effetti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, disciplinano l’ipotesi di un precedente atto fiscale che viene semplicemente integrato o modificato da uno successivo, fattispecie diversa da quella presente in cui l’atto è stato invece in toto sostituito con un altro secondo quanto previsto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater aggiunto in sede di conversione dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 che regola il potere amministrativo cosiddetto di “annullamento in autotutela” (Cass. sez. trib. n. 4372 del 2011; Cass. sez. trib. n. 937 del 2009).
3. Assorbito il secondo motivo.
4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016