Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21834 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14898-2009 proposto da:

R.C. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, rappresentati

e difesi dall’avvocato MARINO NICOLA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio

dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONUCCI DONATO, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1161/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

7/11/08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Marino Nicola, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Antonucci Donato, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel 2002 R.C. e C.A., odierni ricorrenti, lamentavano la elevazione di una porzione di solaio di un immobile sito in (OMISSIS), con violazione del loro diritto di veduta e delle distanze legali tra costruzioni.

Evocavano in giudizio P.G., chiedendo il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni.

Il tribunale di Foggia accoglieva parzialmente la domanda.

La Corte d’appello di Bari, investita da gravame interposto dalla P., con sentenza del 30 dicembre 2008, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’ordine di riduzione della costruzione e ordinava la costruzione sulla terrazza P. di un parapetto.

R. e C. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 giugno 2009, affidandosi a quattro motivi.

P.G. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Ha rilevato tra l’altro la inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c..

La Corte d’appello ha rilevato che gli attori avevano proposto due domande: a) un’azione confessoria ex art. 1069 c.c. a tutela di servitù di veduta che sarebbe stata pregiudicata da opere edili della convenuta; b) un’azione negatoria ex art. 949 c.c. volta ad impedire che dalle opere eseguite sorgesse una servitù di veduta in favore del fondo confinante.

Quanto alla prima domanda, la Corte, mancando prova della servitù vantata dagli attori, ha accolto l’appello avverso la sentenza che disponeva di ridurre la costruzione P. fino alle distanze di cui all’art. 907 c.c..

Quanto alla seconda, dopo aver disatteso la domanda riconvenzionale P., tesa ad esercitare una azione confessarla servitutis in proprio favore, ha ritenuto che la convenuta aveva legittimamente sopraelevato il proprio fabbricato, insediando una terrazza sul solaio, ma ha ordinato la costruzione di un parapetto distante almeno un metro e mezzo dalla facciata esterna del parapetto esistente sulla facciata del fondo confinante.

Il ricorso espone al primo motivo violazione dell’art. 112 c.p.c., principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento, sembrerebbe, ad ordine di ulteriore “cementificazione” a modifica della situazione di fatto.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della disciplina delle distanze di cui all’art. 907 c.c..

Il terzo motivo espone “subordinatamente” violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio, nonchè vizi di motivazione.

Il quarto, sempre “subordinatamente”, lamenta violazione dell’art. 905 c.c..

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Tutti i motivi, nella parte di essi che concerne violazioni di legge, in relazione all’art. 360, n. 3, non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Quanto alla parte del terzo motivo che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Fondatamente inoltre parte resistente ha osservato che il ricorso non presta ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Si rileva che esso, nel richiedere una nuova valutazione di merito, sarebbe ammissibile solo nei limiti del controllo della logicità e congruità della motivazione. A tal fine il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Nella specie, quanto al terzo motivo, in cui la carenza si fa più marcata, il richiamo al ricorso iniziale, all’atto di acquisto dell’immobile e alla ctu D. sono effettuati in modo generico, ditalchè il ricorso si caratterizza come inammissibile richiesta di rivisitazione delle circostanze di fatto, che è preclusa alla Corte di legittimità.

Resta da aggiungere che in ogni caso il ricorso non sembra misurarsi con i principi affermati da questa Corte in tema di modalità della riduzione in pristino, ove sia stato azionato il diritto del proprietario al rispetto delle distanze (Cass. 9318/09; 14611/07).

Anche sotto questo profilo il ricorso si manifesta pertanto inammissìbile (cfr Cass 22499/06).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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