Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21834 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21834

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28960/2011 proposto da:

International Factors Italia s.p.a. (Ifitalia S.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Anapio n. 29, presso l’avvocato Ninni Guido, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fumagalli Alberto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il

26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. International Factors Italia ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., svolgendo due motivi avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno che, con provvedimento dell’ottobre 2011, ha dichiarato inammissibile l’opposizione dalla stessa proposta nei confronti dell’esclusione dal relativo stato passivo.

Ha rilevato in proposito il Tribunale che la norma della L. Fall., art. 95, che “disciplina la presentazione di osservazioni da parte dei creditori al progetto di stato passivo”, è “funzionale alla definizione” di tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione” e che, “di conseguenza”, il “mancato assolvimento onere del relativo onere comporta sostanziale acquiescenza alle determinazioni assunte dal curatore fallimentare”, nonchè, per l’effetto ulteriore l’inammissibilità di ogni successiva opposizione che non si fondi su “circostanze sopravvenute”.

Nei confronti del dispiegato ricorso non ha svolto attività difensive il Fallimento (OMISSIS) s.r.l.

2.- Il primo motivo di ricorso svolto da International Factors Italia lamenta “nullità del procedimento e del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 82,112 e 329 c.p.c. e L. Fall., art. 9”. Nella sostanza, il motivo rileva che, nel contesto del procedimento di opposizione, la “Curatela non è si è costituita a mezzo di difensore, ma è stato personalmente il Curatore a proporre l’eccezione poi accolta dal Tribunale”.

Il secondo motivo denunzia, per parte sua, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione della L. Fall., artt. 95, 98 e 99 e art. 329 c.p.c.”. Il motivo contesta, in particolare, che la norma dell’art. 95 stabilisca, a carico del creditore istante, dei peculiari “oneri”.

3.- In relazione al ricorso presentato da International Factors Italia e con segnato riferimento al suo secondo motivo -, il Procuratore Generale ha svolto, tra l’altro, i rilievi qui di seguito trascritti.

“Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. La questione di diritto posta all’attenzione della Corte ed avente rilievo generale è quella introdotta con il secondo motivo e si articola come segue: si tratta di stabilire se, nei casi in cui il creditore, dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere al passivo il credito di cui alla domanda avanzata L. Fall., ex art. 93, non abbia efficacemente spiegato le sue difese proponendo osservazioni per contrastare la posizione assunta dal curatore, possa, una volta che il giudice delegato abbia rigettata la sua pretesa, decidendo in conformità alla posizione assunta dagli organi della procedura, impugnare il provvedimento reiettivo ai sensi della L. Fall., art. 98”.

“Definita in questi termini la problematica, la soluzione proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno non merita di essere condivisa. Va, infatti, data continuità al principio (Cass. 11026/2013; Cass. 20584/2014) secondo cui la mancata presentazione delle osservazioni del creditore per contrastare la proposta negativa del curatore non può mai assumere il valore della acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa come manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere della impugnazione, poichè l’acquiescenza non è, neppure in astratto, configurabile rispetto ad un atto proveniente da un soggetto terzo, peraltro in un momento in cui il suo contenuto non è stato ancora recepito dal giudice (come esposto, invero, la tesi sostenuta con il decreto è quella secondo cui le osservazioni avrebbero dovuto valere a contrastare la proposta non ancora esaminata nel merito)”.

4.- Il Collegio ritiene di condividere integralmente i riportati rilievi, che sono stati svolti dal Procuratore, così pure facendoli propri.

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, con correlativo assorbimento del primo motivo. Il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno va dunque cassato e la causa rinviata innanzi al giudice del merito, affinchè valuti la sussistenza ed efficacia del credito esposto dalla ricorrente. Al medesimo viene pure demandata la liquidazione delle spese del grado di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA