Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21834 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A. M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29925/2011 R.G. proposto da:

C.L., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano,

con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via

Crescenzio, 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 48/6/10, depositata il 20 ottobre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– C.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 20 ottobre 2010, che ha respinto l’appello principale dalla medesima proposto e quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stato rideterminato il reddito di partecipazione del dante causa C.P.M. nella Co.GE.FA. s.a.s. e recuperate a tassazione le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la rideterminazione del reddito della società era divenuto definitiva a seguito di adesione della contribuente;

– il giudice di appello ha ritenuto infondato il gravame principale in considerazione dell’insussistenza degli allegati vizi formali dell’atto impositivo e quello incidentale dell’Agenzia, avente ad oggetto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, in relazione all’operatività della sospensione del termine di novanta giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale propone, altresì, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e mancata applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1 e art. 149 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 41-bis, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, in caso di omessa notifica di un avviso di accertamento con cui si ridetermina il reddito di impresa di una società, la proposizione di istanza di accertamento con adesione da parte di quest’ultima fosse idonea a sanare il vizio notificatorio anche in relazione al conseguente avviso di accertamento con cui si ridetermina il reddito di partecipazione del socio illimitatamente responsabile;

– sostiene, sul punto, che l’avviso di accertamento dei maggiori redditi di impresa della società costituisce atto presupposto dell’avviso di accertamento dei maggiori redditi di partecipazione del socio, per cui la sanatoria del vizio notificatorio esplicherebbe i suoi effetti solo limitatamente al rapporto tra ente impositore e società, mentre la formazione dell’avviso di accertamento dei maggiori redditi da partecipazione richiederebbe necessariamente l’esistenza di una notifica regolare dell’avviso di accertamento del maggiore reddito di impresa nei confronti della società;

– il motivo è infondato;

– ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante “accertamento con adesione”, ai soci dev’essere attribuita, per la medesima annualità, la quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società, corretta applicazione del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, (cfr. Cass., ord., 23 novembre 2017, n. 28007; Cass. 30 marzo 2016, n. 6110; Cass. 27 settembre 2013, n. 22188);

– la definizione dei redditi mediante accertamento con adesione da parte della società di persone costituisce, dunque, titolo per effettuare un accertamento parziale nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione;

– pertanto, come rilevato dal giudice di appello, con motivazione che si presenta, dunque, adeguata e corretta, eventuali vizi dell’avviso di accertamento con cui si contestano maggiori redditi di impresa della società e che ha condotto alla definizione della pretesa fiscale mediante accertamento con adesione richiesta dalla contribuente risultano privi di rilevanza nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui si contestano maggiori redditi di partecipazione, in quanto il titolo di quest’ultimo atto impositivo risiede non già nell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, bensì nel successivo accertamento con adesione promosso dall’istanza della contribuente (cfr., oltre a Cass. n. 6110/16, Cass. 15 luglio 2016, n. 14490);

– con il secondo motivo deduce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 4, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 4-bis, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento con adesione del maggior reddito di impresa fosse titolo idoneo per attribuire ai soci i conseguenti maggiori redditi di partecipazione;

– il motivo è infondato;

– infatti, una volta divenuto incontestabile il reddito della società a seguito della definizione derivante dalli accertamento con adesione, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del proprio reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perchè l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società – costituente titolo per l’accertamento nei confronti dei soci -, sia perchè non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale (cfr., oltre a Cass. n. 6110/16, Cass. 15 luglio 2016, n. 14490);

– con l’ultimo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 19 e 53, art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato benchè sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale;

– il motivo è infondato;

– l’atto impositivo risulta essere sottoscritto dal direttore dell’Ufficio, soggetto a ciò espressamente legittimato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1;

– in conclusione, il ricorso principale non può essere accolto;

– la reiezione del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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