Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21833 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18796-2009 proposto da:

COMUNE DI STIGNANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio

dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende,

giusta Delib. G.C. 17 febbraio 2009, n. 10 e giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 522/2008 del TRIBUNALE di LOCRI – Sezione

Distaccata di SIDERNO del 23.10.08, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Stignano impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. (obbligo di immediata contestazione) e l’inidoneità tecnica della strumentazione d’accertamento. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli art. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

2. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002 e che l’accertamento operato con l’apparecchiatura in questione dovesse ritenersi inattendibile in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione, non avendo l’amministrazione depositato nei due gradi di giudizio il certificato di omologazione del Velomatic 512 matricola 1590 utilizzato.

3. – L’amministrazione ricorrente con quattro motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo (1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., (2) anche in relazione agli artt. 384 e 345 reg. esec. C.d.S., e (3) del D.M. Lavori Pubblici n. 2791 del 1989, nonchè (4) contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Deduce l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Deduce, inoltre, il Comune ricorrente che non sussiste l’onere per l’amministrazione di fornire la prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata per la rilevazione della velocità, essendo sufficiente l’omologazione del relativo modello, omologazione che nel caso in questione risultava anche indicata nel verbale di contestazione, come affermato dalla stessa sentenza impugnata.

4. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. – Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato: (1) il legittimo uso delle apparecchiature elettroniche anche su strade diverse da quelle indicate dall’art. 4 del richiamato D.L. sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate (Cass. 2008 n. 17905); (2) la non necessità della omologazione dello strumento in concreto di utilizzato, ma soltanto del relativo modello (Cass. 2004 n. 5889, Cass. 2006 n. 15324, Cass. 2007 n. 9950).

7. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e rigettare l’originaria opposizione.

8. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per i tre gradi del giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (150,00 Euro per onorari, 250,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 450,00 (200,00 Euro per onorari, 200,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello, in complessivi Euro 600,00 (400,00 per onorari e 200,00 per spese) per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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