Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21833 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A. M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28696/2011 R.G. proposto da:

Centro Legnami Sud s.a.s. di A. A. & C. in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, A.A. e

V.G., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Mario Colucci, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavio Nicolosi, sito in

Roma, via Augusto Aubry, 3;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sez. dist. di Foggia, n. 19/26/11, depositata il 20 gennaio

2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Centro Legnami Sud s.a.s. di A. A. & C. in liquidazione, A.A. e V.G. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. dist. di Foggia, depositata il 20 gennaio 2011, che ha dichiarato inammissibile l’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi – riuniti – per l’annullamento di distinti avvisi di accertamento con cui, relativamente all’anno 2002, l’Ufficio aveva rideterminato il reddito della società e recuperate a tassazione le imposte non versate;

– la sentenza impugnata ha dichiarato il gravame inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione alla “assoluta mancanza dei motivi specifici dell’impugnazione”;

– il ricorso è affidato ad un motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso i contribuenti denunciano l’error in procedendo derivante dalla falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’atto di appello fosse privo di specifici motivi di impugnazione;

– il motivo è inammissibile;

– la sentenza di appello rileva che “il gravame, seppur ampio e articolato, si sviluppa nell’illustrazione del fatto e nell’ampia immotivata critica all’operato dell’ufficio con la pedissequa riproposizione di quanto esposto nel giudizio di primo grado ma non contiene alcuna specifica censura o critica alla impugnata sentenza, nè indicazione dei motivi specifici per i quali la stessa viene impugnata”, aggiungendo che l’unica doglianza ivi contenuta si risolve nell’affermazione secondo cui “la sentenza che in questa sede si impugna è illegittima, oltre che palesemente immotivata, e come tale va riformata, con ogni consequenziale statuizione di legge”;

– nè l’esame del motivo di ricorso per cassazione formulato riporta o, comunque, evidenzia specifici motivi di gravame articolati con l’atto di appello;

– orbene, benchè l’appello ha carattere devolutivo pieno, le deduzioni dell’appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi, come nel caso in esame, a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. 22 febbraio 2017, n. 4558);

– la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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