Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21832 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10097/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/10/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria, depositata il 1 marzo 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 18/10/10 depositata il 1 marzo 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 290/05/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso promosso da C.S. contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale veniva revocato un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8.

Secondo la CTR difatti l’appello era inammissibile perchè “sottoscritto da persona priva di rappresentanza” e cioè perchè l’appello “non era stato sottoscritto dal direttore dell’Agenzia e mancava agli atti la delega al funzionario che ha sottoscritto l’appello”.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo.

L’intimato contribuente non si costituiva.

Motivazione semplificata.

1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.

2. Con l’unico motivo complesso motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12, art. 52, comma 2 e art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, l’Ufficio deduceva che l’appello era invece ammissibile bastando la firma di un “funzionario preposto al reparto competente” e questo perchè “titolare del potere di impugnare le sentenze delle Commissioni Tributarie non era il titolare dell’Ufficio ma impersonalmente l’Ufficio stesso” e che perciò non c’era necessità di allegare alcuna delega scritta a riguardo.

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, applicabile ratione temporis si è opportunamente consolidata nel senso di ritenere che le Agenzie fiscali periferiche – che possono stare in giudizio in appello anche in ragione di quanto stabilito dalla L. 29 ottobre 1991, n. 358, art. 7, comma 10, – sono validamente rappresentate dal funzionario che ha sottoscritto l’atto secondo una delega da intendersi come generale “salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (tra le ultime, Cass. sez. trib. n. 6691 del 2014; Cass. sez. trib. n. 21546 del 2011).

3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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