Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21832 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19103/2012 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Salvini

n.55, presso l’avvocato De Sanctis Mangelli Simonetta, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sardella Fabrizio,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore fallimentare

Dott. D.B.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Depretis n.86, presso l’avvocato Battaglia Emilio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Minniti Gianluca,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 8352/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Cons. Dr. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. Cardino Alberto che chiede che Codesta

Corte voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto in data 9 luglio 2012, ha rigettato l’opposizione di D.N. allo stato passivo della (OMISSIS) srl, nel quale il giudice delegato non aveva inserito suoi crediti per arretrati retributivi per gli anni 2010 e 2011, indennità sostitutiva di preavviso e trattamento di fine rapporto, ritenendo fondata l’eccezione di compensazione sollevata dal Fallimento (OMISSIS), il quale aveva dimostrato di avere effettuato pagamenti, nel periodo dal 2004 al 2008, privi di giustificazione per importi così elevati da assorbire ogni eventuale pretesa retributiva relativa al periodo dal 2004 al 2011, mentre il D., sul quale ricadeva il relativo onere probatorio, non aveva dimostrato la causa di quei pagamenti, da lui indicata nell’erogazione di un bonus per il positivo andamento dell’impresa.

D.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Fallimento (OMISSIS) si è difeso con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo D.N. ha denunciato la violazione degli artt. 2033,2697 e 2727 c.c. e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata posto a carico del ricorrente l’onere di provare la causa dei pagamenti effettuati e portati in compensazione dal Fallimento (OMISSIS), mentre era il Fallimento a dovere dimostrare (e non aveva dimostrato) l’inesistenza della causa debendi.

In primo luogo, è infondata l’eccezione di giudicato che, secondo il Fallimento, si sarebbe formato sulla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, avendo il Tribunale inteso soltanto evidenziare, incidentalmente, la difficoltà di ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che il D. non avesse dimostrato che i pagamenti (incontestati) effettuati in suo favore avessero una specifica causa debendi, diversa da quella retributiva, con la conseguenza implicita che il credito retributivo azionato in giudizio era rimasto paralizzato dall’eccezione di compensazione con la quale il Fallimento aveva dedotto il credito restitutorio delle somme indebitamente corrisposte.

La questione che si pone è su quale parte ricadesse l’onere di dimostrare il carattere indebito del pagamento.

Secondo il Tribunale tale onere incombeva all’accipiens (al D.) e, secondo il PG, ciò sarebbe condivisibile poichè altrimenti si finirebbe per porre a carico del solvens la prova diabolica dell’inesistenza di tutte le cause astrattamente idonee a giustificare l’attribuzione patrimoniale (cfr. Cass. n. 1734/2011), con l’effetto di riconoscere ad ogni pagamento un valore giuridico autosufficiente, come un negozio giuridico astratto.

Tale corretto principio dev’essere, tuttavia, calato in una fattispecie in cui il titolo giustificativo del pagamento non è prospettato come ignoto dal solvens, nel qual caso egli potrebbe limitarsi ad invocare e a provare l’inidoneità del titolo ipotizzato, ma “il thema probandum risulta già specificamente individuato” (Cass. n. 1170/1999) e fa “riferimento ai rapporti specifici intercorsi (tra le parti) e dedotti in giudizio”, nel qual caso l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa del pagamento spetta al solvens (in tal senso è anche Cass. n. 1734/2011). Questa conclusione è conforme al principio secondo il quale incombe all’attore in ripetizione – e, come nella specie, alla parte che opponga la condictio indebiti a fondamento di un’eccezione di compensazione – l’onere di provare, oltre al fatto materiale del pagamento effettuato, l’inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo, ovvero il venir meno della causa debendi (cfr. Cass. n. 7027/1997).

Nella specie, riguardante i crediti vantati da un lavoratore nell’ambito di uno specifico rapporto di lavoro, il Tribunale ha posto a carico dell’accipiens l’onere di dimostrare la causa dell’incontestato pagamento, di rilevante importo, effettuato dalla (OMISSIS) e, non avendola il D. fornita, ha implicitamente ritenuto il pagamento come indebito, accogliendo l’eccezione di compensazione con la quale il Fallimento aveva fatto valere il proprio credito restitutorio.

Questa decisione non è conforme a diritto perchè l’onere di provare la fondatezza della condictio indebiti – cioè l’inesistenza della causa debendi del pagamento – ricadeva sul Fallimento che aveva eccepito la compensazione, in una situazione in cui quel pagamento si riferiva pur sempre allo specifico rapporto di lavoro dedotto in causa.

Inoltre, l’affermazione secondo cui il D. aveva ammesso che la causale dei pagamenti non era retributiva ma consisteva nel bonus erogato per il positivo andamento dell’impresa, accentua la perplessità del decreto impugnato poichè, evidenziando l’esistenza di una specifica causa debendi del pagamento (diversa da quella retributiva azionata dal D.), contraddice l’assunto che ha indotto il Tribunale a ritenere fondata la condictio indebiti a sostegno dell’eccezione di compensazione.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione di quanto sopra statuito.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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