Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21832 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO A. M. – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27709/2011 R.G. proposto da:
Solevin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Di Miceli, con domicilio
eletto presso il suo studio in Canicattì, via Cavallotti, 12;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 110/14/10, depositata il 30 agosto 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile
2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– la Solevin s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 30 agosto 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2001, era stata rettificata la dichiarazione i.v.a. e recuperata a tassazione l’imposta non versata;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che, in relazione ad un’operazione di acquisto di un complesso immobiliare posta in essere dalla società contribuente, formalizzata con atto sottoposto a tassa fissa e assoggettato ad i.v.a., l’Ufficio aveva contestato che la stessa andava qualificata quale cessione di azienda, da assoggettare all’imposta di registro in misura proporzionale, oltre all’imposta di trascrizione e catastale, e aveva negato il diritto della contribuente al rimborso dell’i.v.a. assolta;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio in relazione ai profili interessati dalle censure della contribuente;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– occorre preliminarmente rilevare che, con nota depositata il 10 aprile 2018 – e, dunque, dopo la fissazione dell’udienza in camera di consiglio -, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto, dimostrando di aver provveduto alla notifica della nota medesima all’Agenzia delle Entrate e all’Avvocatura generale dello Stato;
– stante la ritualità della rinuncia se ne deve prendere atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
– tale dichiarazione è assunta con la forma dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. i), conv., con modif., dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, secondo cui la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della data della decisione, deve essere assunta, all’esito di quest’ultima, con tale forma ordinanza, ove, come nel caso in esame, la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento;
– le spese del giudizio di legittimità rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018