Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21831 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 29/07/2021), n.21831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29176/2017 proposto da:

Clan Celentano s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Angelico 92, presso lo studio dell’avvocato Andrea Pietrolucci, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonella Rizzi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. e D.S. in proprio e quali soci della Love Record di

D.M. e D.S.L. in D. s.d.f., elettivamente

domiciliati in Roma Via Silla 2/a, presso lo studio dell’avvocato

Lucia Cecchi Aglietti, e rappresentati e difesi dagli avvocati

Alberto Pojaghi, e Francesca Pojaghi, in forza di procure speciali

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonché da

C.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico

92 presso lo studio dell’avvocato Andrea Pietrolucci che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonella Rizzi;

– ricorrente –

contro

D.M. e D.S. in proprio e quali soci della Love Record di

D.M. e D.S.L. in D. s.d.f., elettivamente

domiciliati in Roma Via Silla 2/a presso lo studio dell’avvocato

Lucia Cecchi Aglietti e rappresentati e difesi dagli avvocati

Alberto Pojaghi e Francesca Pojaghi, in forza di procure speciali in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1841/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 2/7/2009 D.M., compositore, arrangiatore, pianista, produttore ed editore musicale, e sua moglie D.S.L., anche in qualità di socia della Love Record di M.D. e L.D.S. in D. s.d.f., hanno

convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale la società Clan C. s.r.l. (di seguito, semplicemente, Clan) e C.A., lamentando in particolare la pubblicazione e la vendita di un cofanetto contenente un DVD della versione restaurata del film (OMISSIS) e un CD con la colonna sonora del film, in violazione dei diritti morali del Maestro D., coautore dei testi di accompagnamento delle musiche, arrangiatore e direttore di orchestra e dei suoi diritti patrimoniali quale produttore fonografico. Su queste basi, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno, l’inibitoria e la pubblicazione della sentenza e, in subordine, l’indennizzo dell’arricchimento senza causa.

Si sono costituiti i due convenuti, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo distinte domande riconvenzionali; il Clan, dichiaratosi produttore fonografico della colonna sonora del film (OMISSIS), ha sostenuto di aver revocato la licenza di utilizzazione discografica concessa al Maestro D. e ha chiesto la riconsegna del materiale fonografico; C.A. ha chiesto l’accertamento della sua paternità esclusiva, come autore e compositore, sia della colonna sonora del film (OMISSIS), sia di nove brani inclusi nella colonna sonora e privi della parte letteraria, con condanna della controparte alla restituzione di quanto incassato.

Assunte prove orali e disposta consulenza contabile, il Tribunale di Milano con sentenza del 20/5/2014 ha accertato e dichiarato che D.M. era il coautore, con C.A., dei testi di accompagnamento alle composizioni musicali costituenti la colonna sonora del film (OMISSIS); che D.M. era direttore di orchestra e arrangiatore delle registrazioni contenute nel predetto film; che D.M. era produttore fonografico delle composizioni musicali costituenti la colonna sonora del film (OMISSIS); che la registrazione della colonna musicale del film (OMISSIS) senza l’indicazione di D.M. come coautore dei testi di accompagnamento e la pubblicazione del CD e senza l’indicazione di D.M. come direttore di orchestra di tutte le musiche, costituiva violazione del diritto morale d’autore; che la pubblicazione del CD contenente le registrazioni musicali della colonna sonora del film (OMISSIS) costituiva violazione dei diritti spettanti ai due attori; ha pertanto inibito al Clan C. ogni ulteriore utilizzazione dei testi della colonna sonora del film (OMISSIS) e l’ha condannato al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, rispettivamente liquidati in Euro 50.000,00, ed Euro 75.000,00; ha respinto tutte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ponendo a loro carico le spese del giudizio e di consulenza.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello in via principale il Clan C. e C.A., a cui hanno resistito gli appellati D.M. e D.S.L., proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 3/5/2017, in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto il risarcimento dei danni morali a Euro 30.000,00 e dei danni patrimoniali a Euro 50.000,00, rigettando per il resto il gravame principale, e ha rigettato il gravame incidentale, a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 4/12/2017 hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Clan C. e C.A., svolgendo rispettivamente dodici e sei motivi.

Con atti notificati il 12/1/2018 D.M. e D.S.L. hanno proposto distinti controricorsi ai due ricorsi principali, chiedendone la dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità o il rigetto.

Le parti contrapposte hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due distinti ricorsi proposti dal Clan C. e da C.A. avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. I controricorrenti hanno eccepito l’improcedibilità di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per non aver i ricorrenti provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenenti gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

L’eccezione non può essere accolta.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 – 01) l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Il Protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonee giustificazioni nelle regole del codice di rito.

In questo senso si è espressa l’ordinanza della Sez. 1 del 24/4/2018 n. 10112 secondo cui “l’inammissibilità del motivo, non discende, ovviamente, dalla violazione del protocollo, che è di per sé privo di efficacia normativa: ma il Protocollo testimonia di un condiviso orientamento interpretativo che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all’esigenza di specificità, sia per quanto attiene all’esigenza di autosufficienza, sicché legittima l’interpretazione della norma in conformità al protocollo, con l’ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del protocollo dà luogo ad inammissibilità laddove esso rifletta opzioni interpretative di quel dato”.

3. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633, art. 78 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: l.d.a.).

3.1. Secondo il ricorrente, la Corte di appello era partita da una errata qualificazione del concetto di produttore fonografico ex art. 78 l.d.a. (nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, applicabile ratione temporis), da individuarsi in colui che “provvede alla fabbricazione del fonogramma originale mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci”, confondendo la proprietà della colonna sonora con la licenza dei diritti di utilizzazione.

La produzione fonografica implicava lo svolgimento di una funzione di impresa nella produzione delle registrazioni che D.M. non aveva svolto, essendo stato per contro remunerato per le prestazioni professionali con le quali aveva contribuito e collaborato alle registrazioni.

Il ricorrente lamenta inoltre la mancata valorizzazione del contenuto della lettera del 30/4/1974 da Clan C. Films al D. (doc. 3 dell’attore), recante una concessione dei diritti di utilizzazione discografica a compenso di qualsiasi prestazione professionale effettuata per la realizzazione della colonna sonora del film, del disco 33 giri della colonna sonora originale (doc. 8 di parte attrice), della lettera 10/3/1975 dal D. a C. (doc. 6 di parte attrice), del possesso dei nastri originali in capo al Clan C., esibiti senza contestazioni in udienza, mentre D.M. si era limitato ad esibire delle mere fotografie.

3.2. Così argomentando, il Clan C. riprende il contenuto dei suoi terzo e quarto motivo di appello.

Al riguardo la Corte milanese, a pagina 20 della sentenza impugnata, ha escluso che ci fosse prova in atti di un contratto di appalto inerente la registrazione fonica della colonna sonora del film e ha ritenuto che la qualità di produttore fonografico in capo all’attore appellato fosse dimostrata dalla lettera del 30/4/1974, doc. 3 di parte attrice, e dal riferimento in essa contenuto alle prestazioni professionali rese dal Maestro D..

La Corte ha poi affermato che comunque l’attribuzione al Maestro D. della concessione dei diritto di utilizzazione discografica con la lettera del 30/4/1974 portava con sé i diritti di sfruttamento economico in favore dell’attore.

La Corte ha infine analizzato e specificamente affrontato le varie critiche mosse dall’appellante Clan C. alla sentenza di primo grado quanto alle argomentazioni poste a presidio del riconoscimento al D. della veste giuridica di produttore fonografico (sopportazione delle spese di registrazione della colonna sonora; possesso dei nastri magnetici; tenore della lettera 30/4/1974; lettera 13/1/1975 da CBS Sugar s.p.a. a D. Music e Love Record; communis opinio nell’ambiente musicale milanese).

3.3. Le censure così articolate dal Clan ricorrente sono inammissibilmente rivolte, sotto l’egida della dedotta violazione di legge, a contestare l’accertamento dei fatti storici compiuto dal giudice del merito, per indurre indebitamente questa Corte di legittimità ad una incursione nell’esame e nella valutazione delle prove, sulla base delle quali la Corte di appello di Milano ha concluso che D.M., agendo a titolo professionale, aveva provveduto, organizzato e finanziato la registrazione fonica della colonna musicale del film (OMISSIS), corredando tale statuizione con una motivazione satisfattiva dell’obbligo costituzionale, incensurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti consentiti dal mezzo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.4. V’e’ poi da aggiungere che il ricorrente non ha confutato con specifico motivo di impugnazione la concorrente ratio decidendi sopra ricordata, esposta dalla Corte territoriale per affermare l’equivalenza ai fini del riconoscimento dei diritti di sfruttamento economico dell’opera della concessione rilasciata con la lettera del 30/4/1974.

3.5. L’art. 78 della l.d.a. (sostituito del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 6, art. 16) definisce il produttore di fonogrammi come “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”.

Il testo anteriore, applicabile alla fattispecie ratione temporis, recava invece “e’ considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell’apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci”.

3.6. Come ancora recentemente riaffermato da questa Corte (Sez. 2, n. 30686 del 25/11/2019), la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito.

Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.

L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21/05/2019, Rv. 653922 – 01; Sez. 3, n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01; Sez. 1, n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340 – 01; Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1, n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063 – 02; Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).

Ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi.

La prima è diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione.

La seconda è volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un nomen furis, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Sez. 6 – 3, n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 – 01; Sez. L, n. 3115 del 09/02/2021,Rv. 660347 – 01).

3.7. Nella specie la Corte di appello ha esposto, ampiamente e diffusamente, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che il Maestro D. avesse provveduto alla fabbricazione del disco originale riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci, così come indicato dalla legge all’epoca vigente, disattendendo all’esito di motivata valutazione le contrarie argomentazioni dell’attuale ricorrente e ha interpretato il contenuto volitivo del documento del 30/4/1974, sopra menzionato, con accertamento incensurabile in questa sede.

4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 110 l.d.a..

4.1. Secondo il Clan C., la lettera del 30/4/1074, posta dal D. a fondamento delle sue pretese dimostrava inequivocabilmente che l’attore non era il proprietario della colonna sonora del film e invece aveva acquistato a titolo derivativo i diritti di sfruttamento da parte del Clan che ne era pertanto titolare, ciò costituendo il naturale presupposto della licenza da esso conferita.

4.2. L’art. 110 l.d.a., affermando che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, si limita a sancire la necessità della forma scritta ad probationem per il trasferimento dei predetti diritti.

4.3. Non è dato scorgere come questa norma possa ritenersi violata per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, né del resto lo indica il ricorrente.

Il Clan C. tenta anche in questo caso di ribaltare la valutazione del significato pratico e del valore giuridico attribuito alla missiva dai giudici di merito, e cioè di riconoscimento dell’opera professionale del Maestro D. nella fabbricazione del disco originale riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci, incorrendo nella violazione dei limiti che circoscrivono il giudizio di legittimità quanto all’accertamento dei fatti storici.

5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 110 l.d.a. e art. 2725 c.c., anche in rapporto all’art. 78 l.d.a..

5.1. Il Clan ravvisa contrasto fra la necessità di prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione ex art. 110 l.d.a. e la prova testimoniale a cui i giudici milanesi hanno dato ingresso.

Così argomentando, il ricorrente incorre in un evidente equivoco poiché non considera che la Corte territoriale non ha affatto dato rilievo – se non con la concorrente e ut supra richiamata concorrente ratio decidendi – all’acquisto derivativo dei diritti da parte del Maestro D. ma ha semplicemente ritenuto che questi, agendo professionalmente, fosse stato l’originario produttore fonografico della colonna sonora di (OMISSIS).

5.2. Il Clan contesta poi che possa ritenersi produttore chi paga semplicemente i costi di registrazione, come la Corte di appello ha ritenuto avesse fatto D.M..

La censura non è pertinente visto che la Corte di appello non ha affermato tale assunto e ha semplicemente attribuito rilevanza a questo elemento probatorio quale tassello e indizio rivelatore inscritto nell’ambito di una più ampia valutazione complessiva dei vari elementi di prova raccolti e compendiati.

5.3. La Corte non può seguire infine il ricorrente nella disamina critica delle singole deposizioni e dei singoli elementi indiziarì in cui si avventura nelle pagine da 20 a 22 del suo ricorso il Clan C., per chiedere al giudice di legittimità una complessiva rivisitazione e rivalutazione delle prove, totalmente inammissibile.

6. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1325 c.c..

6.1. Il Clan sostiene la nullità della scrittura del 30/4/1974 per mancanza di causa, non essendo mai stato specificato quali fossero le attività professionali del D. oggetto di remunerazione, né il loro valore.

L’assenza di causa – secondo il ricorrente – trovava conferma nel fatto che la licenza era senza termine, non prevedeva un termine iniziale e nel fatto che il D. era rimasto inerte a fronte di plurime pubblicazioni da parte del Clan.

6.2. La doglianza appare inammissibile, innanzitutto perché l’attuale ricorrente non risulta aver dedotto la questione della nullità della scrittura in questione nel giudizio di merito, né, tantomeno, aver proposto un motivo di appello sul punto, sicché la questione risulta nuova in sede di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13/12/2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01).

6.3. In ogni caso la censura non tiene conto del fatto che la Corte di appello ha interpretato la scrittura del 30/4/1974, al di là delle espressioni letterali, non già come una concessione ma come un riconoscimento dei diritti di produttore fonografico (cfr. pag. 20 e soprattutto 23, primo e secondo paragrafo, della sentenza impugnata), per aver cioè provveduto alla produzione del disco originale, mediante la registrazione di suoni e voci.

6.4. La Corte di appello, infine, ha specificamente valutato la mancata reazione del Maestro D. alle pubblicazioni del 1985 e 1986: a fronte di ciò il ricorrente propone una critica di puro merito per interpretare diversamente la valenza di tale contegno.

7. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1362,1366,1371,1375 c.c. e in subordine artt. 119-122 l.d.a..

7.1. Il Clan C. argomenta diffusamente per sostenere che il contratto del 30/4/1974, quand’anche valido, non avrebbe potuto essere interpretato come perpetuo, a ciò ostando i vari criteri ermeneutici invocati.

7.2. Si è già d. (amplius supra, p. 3.6.) che la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito e che non è sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge e la rivendicazione di un risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale strettamente probatorio acquisito.

7.3. La censura proposta – oltre a contrapporsi nel merito alla motivata interpretazione opposta dalla Corte di appello a pag. 23 non tiene conto della rilettura complessiva del documento accolta dai giudici milanesi in chiave di riconoscimento delle attività svolte per la prima registrazione produzione fonografica della colonna sonora, piuttosto che di mera concessione di un diritto derivativo.

8. Con il sesto motivo di ricorso, in via gradata, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, segnalato come “particolarmente importante” (pag. 29, 6 capoverso) il ricorrente Clan C. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul suo capo di impugnazione d), contenuto alle pagine 17 e 34 e seguenti dell’atto di appello.

8.1. Con tale motivo il Clan aveva sostenuto che la licenza dei diritti si era estinta con il decorso di trenta anni ai sensi dell’art. 75 l.d.a. e quindi nel marzo 2005 (considerando la data di pubblicazione), mentre il cofanetto era stato distribuito solo nel 2008 in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, e che non rilevava la proroga a 50 anni disposta con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, anche per la mancata esecuzione delle relative formalità.

8.2. Il motivo è infondato, anche a prescindere dal fatto che l’inoperatività della proroga è argomentata (pag. 29 del ricorso) solo con riferimento alla protezione massima che il Clan C. si poteva prefigurare al momento dell’accordo e non già all’efficacia diretta ed erga omnes della norma di legge, entrata in vigore due anni prima della scadenza del trentennio.

8.3. E’ il caso poi di rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 – 1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 – 01).

8.4. Nella specie la Corte di appello, ritenendo che il Clan avesse nel 1974 riconosciuto i diritti spettanti al D. quale produttore fonografico e non gli avesse in realtà attribuito alcuna concessione, ha implicitamente risposto al motivo di ricorso de quo, che fonda il suo mordente su di una interpretazione della concessione rilasciata dal Clan alla luce delle sue possibili aspettativa nel 1974 e che cade automaticamente ove la lettera del 1974 venga interpretata come ricognitiva della qualità del Maestro D. con il conseguente effetto automatico dello ius superveniens in tema di durata dei diritti del produttore fonografico.

9. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art. 180 e 73 l.d.a. anche in relazione all’art. 112 c.p.c..

9.1. Il Clan contesta con il motivo l’attribuzione di ulteriori Euro 10.000,00 – aggiunta alla somma di Euro 40.000,00 relativa ai diritti netti di produttore fonografico – effettuata a titolo di diritti economici derivanti dalla qualità di coautore dei testi e direttore di orchestra del Maestro D..

Ciò, da un lato, per ultrapetizione, in difetto di richiesta in tal senso dell’attore; dall’altro per infondatezza, sul presupposto che il Maestro D. avrebbe già percepito rispettivamente tramite gli enti SIAE e Nuova IMAIE (già IMAIE) i diritti fonomeccanici (come coautore) e i diritti connessi (quale direttore di orchestra) maturati per le vendite della colonna sonora; aggiunge ancora il ricorrente che tali diritti non sarebbero a carico del Clan perché riscossi dalle associazioni di categoria dei produttori nei confronti dei terzi e versati ai due Enti.

9.2. Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda la pretesa ultrapetizione, il Maestro D. aveva sostenuto di essere coautore dei testi e direttore di orchestra, quindi artista esecutore, e aveva chiesto la condanna del Clan al risarcimento per tutti i danni da lui subiti (lett. H delle conclusioni di primo grado, richiamate in appello).

9.3. Quanto alla pretesa riscossione per altra via, l’eccezione appare del tutto nuova e in ogni caso basata su circostanze di fatto indimostrate ed ex adverso contestate.

10. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 62 l.d.a..

10.1. Il Clan C. ricorda di aver eccepito che la dichiarazione di D.M., risalente al 1975, di non voler essere menzionato sui bollettini SIAE era una dichiarazione unilaterale recettizia irrevocabile ex art. 1331 c.c., una volta conosciuta dalla controparte e in ogni caso la revoca del 2005 era stata inviata solo alla SIAE, e non al Clan e al C., o comunque non ve ne era prova.

In particolare la lettera 9/10/2008 (doc. 25 di controparte) non era pertinente perché si riferiva ad altre opere e non a (OMISSIS), come la lettera 27/1/2005 (doc. 24 di controparte) che non era stata inviata al Clan.

In conclusione il Clan non poteva essere a conoscenza della revoca da parte del D. della sua iniziale intenzione di non apparire.

10.2. Il Clan quindi sostiene (a) che la dichiarazione di non voler apparire come autore non era revocabile da parte del Maestro D. e (b) che tale dichiarazione non era stata comunque revocata con una comunicazione pervenuta al Clan.

10.3. La Corte di appello ha trattato il motivo di appello proposto dal Clan, richiamando per relationem (pag. 18) quanto esposto con riferimento all’uguale e sovrapponibile secondo motivo di C.A..

Quanto al primo profilo, la Corte milanese ha ritenuto che la pretesa irrevocabilità della dichiarazione (che il motivo pretendeva di fondare sull’affidamento creato nel pubblico circa la paternità in capo ad C.A. dell’opera) non era sostenibile a fronte del carattere assoluto e inalienabile del diritto morale di autore, garantito dagli artt. 20 e 10 l.d.a., rispetto al quale l’affidamento fondato su di una mera apparenza era del tutto recessivo.

Affermazione questa, neppur specificamente censurata, che suona del tutto corretta, tenuto conto di quanto disposto dell’art. 21 l.d.a. secondo il quale l’autore di un’opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.

La Corte ritiene sul punto opportuno enunciare il seguente principio di diritto: “In tema di diritto d’autore, l’art. 21 l.d.a. secondo il quale l’autore di un’opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore – è sempre revocabile l’originaria dichiarazione con la quale l’autore di un testo musicale abbia chiesto di non essere menzionato come tale”.

10.4. Non appare agevolmente comprensibile il riferimento formulato dal ricorrente al patto d’opzione di cui all’art. 1331 c.c., frutto probabile di errore materiale in luogo dell’art. 1334 c.c., alla luce del riferimento al momento di efficacia degli atti unilaterali.

Tale argomentazione è comunque confutata dalla corretta motivazione addotta dalla Corte di appello di Milano circa la primazia del diritto assoluto al disvelamento.

10.5. Quanto all’altro aspetto della censura, la Corte di appello ha dato rilievo alla missiva del 2005, specificamente relativa a (OMISSIS), perché indirizzata non solo alla SIAE ma anche alla Clan Edizioni Musicali s.r.l., di cui all’epoca era amministratrice M.C., moglie di C.A., “che di dette revoche dette immediatamente notizia alla Clan C. s.r.l.” (doc. 23 della parte attrice).

Secondo la sentenza impugnata, il Clan C. fu notiziato dalla Clan Edizioni Musicali, che aveva ricevuto la missiva di D.M., affermazione questa non confutata dal motivo di ricorso, che fa leva soltanto sul fatto che la lettera del 2005 non era indirizzata al Clan C..

Il ricorrente aggiunge che il riferimento al doc. 23 effettuato dalla sentenza impugnata sarebbe erroneo perché questo, costituito da una comunicazione del 9/10/2008 da Clan Edizioni Musicali a Clan C., si riferirebbe solo alla lettera di D.M. del 24/9/2008, relativa ad altre opere (doc. 25), e quindi non alla lettera del 27/1/2005 (doc. 24 di parte attrice).

La censura è evidentemente inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, in difetto di trascrizione del contenuto del documento su cui essa si basa, che secondo la sentenza impugnata si riferirebbe almeno anche alla colonna sonora di (OMISSIS) (come al punto 40 di pag. 28 del controricorso puntualizzano i controricorrenti) e secondo il ricorrente Clan no.

Tutte le altre argomentazioni svolte dai controricorrenti in ordine alla tardività della contestazione di ricevimento e alle ammissioni implicite di controparte, svolte dai controricorrenti alle pagine 27-28 del controricorso, restano assorbite

11. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente Clan C. denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e ciò con riferimento alla lettera doc. 24 di controparte.

Il motivo è inammissibile per varie ragioni.

11.1. Innanzitutto la proposizione del mezzo di ricorso per vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, è preclusa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, poiché la sentenza di appello si basa sul punto sulle stesse ragioni di fatto fondanti la decisione di primo grado.

11.2. In secondo luogo, il motivo neppure indica quale sarebbe il fatto storico controverso su cui si sarebbe registrato l’omesso esame, riferendosi ad un documento, in sé e per sé considerato, che la Corte di appello ha invece specificamente menzionato e valutato.

11.3. Infine anche in questo caso il ricorrente fa leva su di un documento solo genericamente evocato e non trascritto nell’atto.

12. Con il decimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art. 82 e 83 l.d.a. con riferimento all’eccepita insussistenza di alcun danno derivante dall’omessa menzione del nome di D.M. in qualità di direttore di orchestra sul CD della colonna sonora di (OMISSIS) in ragione del fatto che il nome era regolarmente menzionato nei titoli di testa del film riprodotto nel DVD, mentre il CD era solo un prodotto aggiuntivo non autonomo e aggiunto nella confezione.

12.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Da un lato, la censura non si confronta con l’ineccepibile rilievo, già opposto dal tribunale e ribadito dalla Corte territoriale, che i due prodotti DVD e CD, pur inclusi in unica confezione erano funzionalmente autonomi e separabili e fruibili quindi in modo disgiunto.

12.2. D’altro canto il Clan ricorrente invoca norme, ossia gli artt. 82 e 83 l.d.a., che sanciscono chiaramente l’infondatezza dei suoi assunti, visto che l’art. 83 predetto prevede che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale (fra cui appunto il direttore di orchestra ai sensi del precedente art. 82) hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

Al proposito la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di titolarità dei diritti autorali, ai sensi dell’art. 83 l.d.a. gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale (fra cui il direttore di orchestra ai sensi del precedente art. 82) hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche (nella specie DVD e CD considerati autonomi e distinti supporti)”.

12.3. Per il resto il motivo indulge a considerazioni totalmente generiche circa indimostrate prassi alternative, peraltro evidentemente antigiuridiche, quand’anche esistenti, o contestazioni meritali circa il patema d’animo patito dal Maestro D., del tutto riversate nel merito.

13. Con l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente Clan C. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul capo di impugnazione sub e).

13.1. La Corte di appello aveva liquidato come cavillosa e insistita la contestazione dell’ammissibilità dell’intervento adesivo di D.S.L. e l’esistenza attuale della Ditta D. Music e della società Love Record s.d.f., senza cogliere che l’appellante Clan aveva contestato il mancato rispetto tra chiesto e pronunciato e cioè la condanna del Clan anche in favore della signora D.S., mera interveniente adesiva che non aveva formulato alcuna domanda e a cui favore nulla poteva essere liquidato.

13.2. Sul punto non vi è stata alcuna omissione di pronuncia perché la Corte territoriale ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse a proporla (pag. 23-24), provvedendo quindi in rito, sul presupposto che la signora D.S. aveva proposto intervento adesivo, sia pur ab origine, in appoggio alle domande del marito, in qualità di socia della s.d.f. Love Records e comunque riconoscendo la spettanza al D. di tutte le somme attribuite al marito.

Secondo la Corte di appello, l’appellante Clan non aveva alcun interesse ad escludere la propria condanna in favore di entrambi gli attori per essere condannata solo in favore del D.M., assunto questo obiettivamente convincente e contrastato solo genericamente dal ricorrente a pag. 41 del ricorso per sostenere che si tratterebbe di un “grave errore” ed evocare altrettanto genericamente “rilevanti problemi” in sede di esecuzione della sentenza, non meglio precisati.

E’ invece evidente che l’unico che avrebbe potuto semmai dolersi della condanna disposta anche in favore della moglie era D.M. che non lo ha fatto.

14. Con il dodicesimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente Clan C. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 92 c.p.c..

14.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello per la ravvisata reciproca soccombenza, abbia omesso di rivedere la condanna disposta al pagamento delle spese processuali di primo grado a carico del Clan C., tenendo conto dell’esito complessivo della lite con valutazione unitaria e globale.

14.2. Il motivo è palesemente infondato.

E’ pur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (ex plurimis: Sez. 1, 02/10/2020, n. 21139; Sez. 1, 13/07/2020, n. 14916; sez. 3, 13/12/2019, n. 32778; Sez. 1, 27/07/2017, n. 18637; sez. 2, 03/06/2014, n. 12412).

Appare tuttavia evidente che della mancata revisione complessiva dell’assetto delle spese processuali ad opera della Corte del gravame l’unica parte che avrebbe potuto lamentarsi era quella attrice, complessivamente vittoriosa, sia pure in misura più ridotta nel quantum degli importi risarcitori, come rimarcano i controricorrenti pur dando atto della loro accettazione della decisione, e non certo il Clan C., complessivamente soccombente: e ciò anche con riferimento al giudizio di appello, la cui separata considerazione quoad spese è valsa al Clan una compensazione a cui altrimenti non avrebbe potuto aspirare.

Ed è altrettanto evidente che l’isolata considerazione del giudizio di primo grado, al pari della sua considerazione complessiva in uno con l’esito della riforma in appello consegnano una fotografia della totale soccombenza dell’attuale ricorrente.

15. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente C.A. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art. 44 e segg., artt. 1, 6, 8,10 e 20 l.d.a..

15.1. Il ricorrente propone una serie di argomentazioni tutte basate sul fatto che la colonna sonora del film è esclusivamente musicale e della stessa unico autore sarebbe appunto C.A.; che per motivi non ricostruibili e comunque frutto di un errore di compilazione i bollettini SIAE relativi alle opere strumentali indicano anche una parte letteraria di cui sarebbero coautori al 50% C.A. e D.M.; che la colonna sonora si compone di sei brani di cui non viene utilizzato il testo letterario, di un brano il cui testo è caduto in pubblico dominio (il testo latino del (OMISSIS)) e di due brani i cui testi corrispondono alle sceneggiature del film; che l’utilizzazione della colonna sonora su film e su disco risale al (OMISSIS) e precede il deposito a (OMISSIS) dei bollettini SIAE; non sarebbe quindi provata la preesistenza dei testi letterari alla prima utilizzazione della colonna sonora né che i testi corrispondenti alle sceneggiature siano ad esse preesistenti; che non vi era prova che le opere fossero sorte con il contributo inscindibile dei due autori, ed anzi vi era prova dell’esatto contrario.

15.2. La Corte di appello, alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata, ha affrontato le considerazioni del ricorrente con una motivazione basata sia sul deposito dei bollettini SIAE con l’indicazione come coautori dei testi di C. e D., sia sull’inspiegabilità della sottoscrizione di C.A., se non in ragione dell’effettiva collaborazione con D.M., sia e soprattutto sul fatto che il (OMISSIS) era stato depositato presso la SIAE, oltre ai predetti bollettini (doc. 22 attori), anche il “programma musicale del film” (doc. 21 di parte attrice), “contenente l’indicazione di tutti i predetti brani musicali del film con l’indicazione, per tutti, del D. come coautore del testo”.

Ciò ha indotto la Corte milanese ad attribuire al D. la veste di coautore del testo dei brani musicali come originariamente concepiti, anche se poi eseguiti in tutto o in parte diversamente per testi e dialoghi nella colonna sonora del film.

15.3. Le censure del ricorrente chiedono indebitamente alla Corte di cassazione di procedere alla rivisitazione delle risultanze istruttorie e alla rivalutazione delle prova per pervenire a un ribaltamento dell’accertamento di fatto operato dal giudice di merito, fra l’altro ignorando un elemento essenziale del ragionamento contenuto nella sentenza impugnata, relativo al deposito il (OMISSIS) presso la SIAE, anche del “programma musicale del film” con l’attribuzione a D.M. della congiunta paternità del testo.

16. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente C.A. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2967 (rectius art. 2697 c.c.), artt. 44 e segg., artt. 1, 6, 8, 10 e 20, 35 e segg. L.d.a..

16.1. Sarebbe stata violata la regola dell’onere probatorio in tema di onere della prova per la natura meramente dichiarativa e non costitutiva dei bollettini SIAE, al pari del programma musicale depositato nella stessa data, che ne riflette gli stessi errori e dovendosi assicurare prevalenza alla prima utilizzazione e alla prima pubblicazione della colonna sonora, anteriore ai predetti depositi.

16.2. Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 2, 24/01/2020, n. 1634; Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Sez. 6, 23/10/2018 n. 26769; Sez. 3, 29/5/2018, n. 13395; Sez. 2, 7/11/2017 n. 26366).

Nella fattispecie ciò non è affatto avvenuto e la Corte di appello ha semplicemente ritenuto che D.M. avesse assolto il proprio onere probatorio in forza di elementi probatori, dei quali il ricorrente contesta concludenza e attitudine, riversando le proprie censura inammissibilmente nel merito.

17. Con il terzo motivo di ricorso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente C. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul capo di impugnazione di cui alla lett. a) dell’atto di appello.

17.1. C.A. si duole dell’asserito mancato esame del suo motivo di appello relativo alle sue fondamentali contestazioni documentali circa l’inesistenza della parte letteraria nelle composizioni musicali facenti parte della colonna musicale del film (OMISSIS).

17.2. Il motivo è stato invece esaminato e respinto nel merito da parte della Corte milanese, rapportando il contenuto del CD distribuito con il cofanetto alla Mostra cinematografica di Venezia con i testi originari depositati alla SIAE e il programma musicale del film, mentre il ricorrente insiste richiamando il motivo di gravame sul contenuto della colonna sonora del film, al cui proposito la Corte milanese ha puntualmente risposto.

18. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente Clan C. denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (difformità tra opera pubblicata e opera dichiarata).

18.1. Innanzitutto la proposizione del mezzo di ricorso per vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, è precluso, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, poiché la sentenza di appello si basa sul punto sulle stesse ragioni di fatto fondanti la decisione di primo grado.

18.2. Il motivo inoltre è espresso in modo del tutto generico anche nell’identificazione del fatto decisivo asseritamente pretermesso (difformità tra opera pubblicata e opera dichiarata) e invece specificamente considerato dalla Corte di appello e giudicato irrilevante (pag. 15, ultimo capoverso).

19. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente C.A. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 20 l.d.a..

19.1. Secondo il ricorrente, la dichiarazione di D.M. di non voler figurare confermava la sua estraneità alla colonna sonora del film e non era stata da lui voluta in senso contrario a verità; non esisteva alcuna disomogeneità tra dichiarazione di scienza e dichiarazione di volontà; inoltre la dichiarazione unilaterale recettizia non era passibile di revoca e i testi depositati erano inesistenti nella colonna sonora.

19.2. Quanto alla pretesa irrevocabilità della dichiarazione di anonimato, è sufficiente richiamare quanto in precedenza esposto nel p. 10.3 con riferimento al corrispondente motivo proposto dal Clan.

19.3. Il significato attribuito dal ricorrente alla dichiarazione di non voler comparire del D. si limita a contrapporre una interpretazione diversa da quella accolta dai giudici di merito e ampiamente motivata a pag. 17 dell’impugnata sentenza.

20. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente C.A. denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2967 c.c. (rectius art. 2697) e art. 1134 c.c..

20.1. Il richiamo di tale ultimo articolo in tema di gestione di iniziativa individuale del condomino nel condominio negli edifici appare del tutto incomprensibile e in ogni caso non è spiegato nel testo del ricorso.

L’unica congettura è che il ricorrente abbia inteso riferirsi per l’art. 1334 c.c., alla luce del riferimento al momento di efficacia degli atti unilaterali, comunque confutato dalla motivazione addotta dalla Corte di appello di Milano circa la primazia del diritto assoluto al disvelamento.

20.2. Valgono per il resto le specifiche considerazioni sopra esposte nel p. 10.5 con riferimento all’ottavo motivo di ricorso del Clan C..

21. Entrambi i ricorsi debbono essere complessivamente rigettati in quanto proposti sulla base di motivi inammissibili o infondati.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte;

riuniti i ricorsi proposti rispettivamente dal Clan C. s.r.l. e da C.A., li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA