Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21831 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6880-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRICHIANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTAMAURA 49, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE SALACCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO TUROLLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte del Comune di Trichiana, del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi in ordine all’istanza di rimborso di quanto versato a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni (OMISSIS), nonchè per l’accertamento dell’indebito versamento all’Erario della predetta tassa per l’impiego di apparecchi terminali, ai sensi dell’art. 21, lett. b) della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. Il comune ricorrente ha dedotto che l’abrogazione – ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, comma 1, lett. s) – e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318 che prevedeva il rilascio di apposita licenza per le stazioni trasmittenti e l’abbonamento che teneva luogo alla licenza per quelle riceventi aveva implicitamente abrogato l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 istitutivo della tassa sulla licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. Il medesimo comune osservava inoltre, che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali (tra cui i comuni, quali enti locali), perseguono anch’esse finalità di interesse pubblico (v. art. 114 Cost.) e, dovevano considerarsi comunque esclusi dal pagamento della tassa prevista dall’art. 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 641 cit.

L’Agenzia si opponeva all’accoglimento del ricorso, osservando che l’art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche riproponendo il disposto del citato art. 318 abrogato, confermava l’attuale vigenza dell’art. 21, prevedendo espressamente che per le stazioni riceventi del servizio di radio diffusione, il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR nel respingere l’appello dell’Ufficio confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima sentenza, l’Ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre il comune di Trichiana ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare, del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 41 e dell’art. 21 della Tariffa allegata, anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25 e 160 con il D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 203, il D.L. n. 151 del 1991, art. 3 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 202 e con il D.M. 8 settembre 1988, n. 484, art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, infatti, l’Ufficio lamenta sotto più profili che erroneamente la CTR aveva ritenuto implicitamente abrogato l’art. 21 della Tabella D.P.R. n. 641 cit., in particolare evidenziando che il presupposto, della tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 641 cit. non era venuto affatto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 318 cit. e questo perchè il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160 prevedeva il rilascio di una generale autorizzazione alla stazione trasmittente e alla stazione ricevente di un abbonamento che D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, ex art. 3, comma 2, sostituiva a tutti gli effetti la licenza presupposto della tassa governativa di concessione.

Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 41 e dell’art. 21 della Tariffa allegata, anche in combinato con il D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis e con l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 nonchè violazione dell’art. 114 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 33, in quanto, deduceva che erroneamente la CTR aveva sostenuto che il Comune potesse andare esente dal pagamento della tassa perseguendo finalità di interesse pubblico, in particolare rilevando che solo lo Stato in quanto titolare del potere di autorizzare la radiofonia mobile è perciò esente.

I motivi, che sono tra loro strettamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Nè, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013)” (Cass. sez. un. n. 9560/2014). Tale ultimo orientamento è stato ribadito dalla Corte di Giustizia con sentenza del 17 settembre 2015, in causa C – 416/14.

Nel medesimo pronunciamento, dapprima ricordato, le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che “In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa” (v. anche Cass. nn. 19632/14, 9707/16 e 9720/16). Nel caso di specie, pertanto, sull’oggetto della presente controversia, in tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa (Cass. sez. un. n. 9560 del 2014, già citata e Cass. n. 17386 del 2014).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Le spese processuali dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenendo conto del solo recente consolidamento della giurisprudenza di questo giudice di legittimità a sezioni unite, sulla principale questione di diritto.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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