Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21831 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Peitro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17521/2012 proposto da:

Credito Artigiano s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico n.146, presso

lo studio dell’avvocato Ernesto Mocci, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Filippo Ghiacci e Armando Sabattini, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Mariella Burani Fashion Group s.p.a. in Amministrazione

Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Cons. Dr. MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. Cardino Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex L. Fall., art. 98 proposta da Credito Artigiano s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo di Mariella Burani Fashion Group s.p.a. in Amministrazione Straordinaria del credito di Euro 206.595,96, preteso a titolo di interessi convenzionali maturati sulle rate scadute del mutuo concesso alla società poi dichiarata insolvente.

Il tribunale ha affermato che l’impugnazione era preclusa dalla mancata presentazione da parte dell’opponente di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal commissario giudiziale, che comportava acquiescenza alla proposta di esclusione del credito, poi fatta propria dal giudice.

Credito Artigiano s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato ad unico motivo, con il quale contesta l’assunto del giudice del merito sotto molteplici profili.

Il Fallimento di Mariella Burani Fashion Group s.p.a., nel frattempo dichiarato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato che la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione: il disposto dell’art. 329 c.p.c.. non può infatti trovare applicazione rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso e neppure può ritenersi che il termine di cui la L. Fall., art. 95, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2007, n. 169 – a norma del quale i creditori “possono” esaminare il progetto depositato dal curatore e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino alla prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo – sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. n. 5659/012).

Il principio è stato ribadito da Cass. n. 11026/013, che ha ulteriormente rilevato come la tesi del tribunale si ponga in palese contraddizione con la L. Fall., art. 99,comma 2, il quale, non ponendo preclusioni alla deduzione di nuove eccezioni ed alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, rende inapplicabile a detto giudizio le disposizioni dettate dall’art. 345 c.p.c. in tema di appello.

All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, per l’esame del merito, al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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