Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21831 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A. M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21931/2011 R.G. proposto da:0

Diva s.n.c. di M.D. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Loris

Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo sito in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 49/7/10, depositata il 30 luglio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Diva s.n.c. di M.D. & C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 30 luglio 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi – riuniti – per l’annullamento di tre distinti avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005, erano state rettificate le dichiarazioni e recuperate a tassazione le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio aveva contestato maggiori redditi non dichiarati derivanti dalla commercializzazione di caffè;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio in relazione ai profili interessati dalle censure della contribuente;

– il ricorso è affidato a nove motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

-con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14,artt. 101 e 102 c.p.c. e art. 101 Cost., in relazione alla mancata partecipazione al giudizio dei soci illimitatamente responsabili della società contribuente, da considerarsi litisconsorti necessari;

– il motivo è fondato;

– l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815);

– siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;

– ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472);

– il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’i.r.a.p. dovuta dalla società (così, Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10145);

– sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause in materia di i.v.a., qualora l’Agenzia, come nel caso in esame, abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, i.v.a. ed i.r.a.p., fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile i.v.a., che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. 30 dicembre 2015, n. 26071; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21340);

– non vi è, infine, evidenza del fatto che gli avvisi di accertamento siano stati impugnati (anche) da parte di tutti i soci per cui difettano i presupposti per l’ipotetica operatività dell’istituto della riunione;

– che conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria;

– appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all’introduzione del ricorso originario, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Padova, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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