Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21830 del 28/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21525-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R., F.G., T.M., TO.ID.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 18/6/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Torino confermò la decisione del giudice di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da B.G., M.C., To.Id., F.G. e F.R., la prima venditrice e le altre acquirenti di un terreno sito in (OMISSIS), aveva annullato l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino, aveva rettificato il valore dichiarato nell’atto pubblico di trasferimento del 6/3/2002, portandolo da 232.406,00 a 467.119,00.

2. La Commissione, richiamando la decisione di primo grado, rilevò che correttamente erano stati disattesi gli esiti della ctu espletata – la quale aveva determinato un maggior valore dell’immobile in Euro 337.577,00 – ed era stato fatto riferimento ai criteri utilizzati dal Comune per l’applicazione dell’ICI, il cui richiamo era previsto al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, u.p..

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso nei loro confronti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che erroneamente la Commissione Regionale, sulla scorta del fondamento rinvenuto nell’affermazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 ha mutuato il valore venale del bene da quello attribuito dal Comune ai fini ICI ed ha disatteso le conclusioni del CTU. Rileva che “le indicazioni eventualmente fornite dai comuni” cui ha fatto riferimento la predetta norma non possono ricomprendere il valore attribuito dai comuni ai fini ICI, in ragione del fatto che le due imposte (ICI e imposta di registro) sono differenti per presupposti oggettivi e soggettivi, con la conseguenza che il valore accertato per l’una non può essere utilizzato per la quantificazione dell’altra, in mancanza di ulteriore valutazione o specificazione.

2. La censura è fondata. Il collegio si richiama alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha rilevato la diversità tra i due istituti dell’Ici e dell’imposta di registro, ritenendo non mutuabili ai fini della valutazione della seconda imposta i criteri previsti per la determinazione della prima. E’ stato rilevato in proposito che “risulta ben evidente che non solo i soggetti attivi dei rapporti giuridici relativi all’imposta di registro e all’ICI ma anche la struttura dei due tributi è in radice diversa: sotto il profilo temporale all’occasionalità e all’unicità della prima si contrappone la periodicità e, quindi la ripetitività della seconda, la quantità del cui oggetto va, quindi, determinata anno per anno con riferimento al 1^ giorno del periodo di imposta; sotto il profilo oggettivo, poi, i criteri di determinazione della quantità dell’oggetto di imposta sono solo parzialmente coincidenti e i criteri da utilizzare per l’ICI sono più numerosi e, comunque, diversi e specificamente indicati dal legislatore” (così Cass. 15078/2004; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 7903 del 2016). All’indirizzo richiamato il collegio intende dare continuità, talchè va cassata la sentenza che in funzione della determinazione dell’imposta di registro ha fatto applicazione dei criteri di valutazione utilizzabili per l’Ici.

3. In base alle svolte argomentazioni la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto in forza del quale, in ragione delle diversità strutturali tra i due istituti, non sono utilizzabili ai fini della valutazione dell’imposta di registro i criteri previsti per la determinazione dell’ICI. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA