Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21830 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 21830 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

‘ SENTENZA

sul ricorso 26550-2008 proposto da:
BARONI ROMOLO C.F. BRNRML56S05462R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59,
presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO
CARBONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
2086

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 15/10/2014

in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio
dell’avvocato GIULIO PROSPERETTI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrentR.-

avverso la sentenza n. 445/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato CARBONE LEONARDO;
udito

l’Avvocato

DAL BO

DANIELA per delega

PROSEPERETTI GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ANCONA, depositata il 06/11/2007 r.g.n. 784/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.11.2007, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame proposto
da Baroni Romolo avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato il
ricorso del predetto con il quale era chiesto che fosse dichiarata non prescritta la
contribuzione relativa agli anni 1982-1986 e comunque che fosse ammessa la possibilità
del relativo versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori

condannata al risarcimento dei danni. Rilevava la Corte di Ancona che non era
condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui non era applicabile la disciplina della
prescrizione dettata dall’art. 3, comma 9, della legge 335/95 e che agli enti previdenziali
privatizzati dei liberi professionisti era dedicato solo il comma 12 dell’art. 3, in quanto in
quest’ultimo non era fatto alcun richiamo ai precedenti commi 9 e 10, relativi alla
prescrizione dei contributi. Diversamente, doveva ritenersi che il citato art. 3, comma 9, I.
335/95 era applicabile a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, non ponendosi alcuna
distinzione tra le varie forme di assicurazione obbligatoria e dovendo la disposizione
ritenersi riferita anche a quelle diverse dall’invalidità, vecchiaia e superstiti, con
conseguente abrogazione delle discipline differenziate. Osservava, poi, che gli estratti
conto prodotti dal Baroni non contenevano alcun riferimento ai contributi interessati,
cosicchè la loro trasmissione non poteva costituire atto di messa in mora idoneo ad
interrompere la prescrizione a mente degli artt. 2943, comma 4, e 1219, comma 1, c. c..
Analogamente non poteva conferirsi efficacia interruttiva alla lettera circolare in allegato
alla quale era stato trasmesso un estratto conto, perchè generico il riferimento in essa
contenuto alle contribuzioni dovute, laddove la Cassa, con la nota del 6.10.1988, aveva
costituito in mora l’appellante in ordine ai versamenti contributivi per gli anni 1982- 1986
trasmettendo un bollettino di c/c postale per provvedere al relativo pagamento, con
specificazione che gli importi dovuti, in caso di omesso pagamento, sarebbero stati iscritti
a ruolo. La mancata attivazione della procedura esecutiva in seguito all’omesso
pagamento non elideva, secondo il giudice del gravame, la posizione di inadempienza del
contribuente e le conseguenze pregiudizievoli per lo stesso, nessun legittimo affidamento
potendo ritenersi derivato dal fatto che nelle contabili relative agii addebiti dei ruoli
esattoriali trasmesse negli anni successivi ,non erano indicate le causali dell’addebito, nè
che le stesse fossero desumibili dagli estratti conto inviati dalla Cassa nel corso degli anni
e dalle ulteriori circolari e lettere che non contenevano alcun esplicito riferimento alle
posizioni contributive in questione. Non poteva, infine, secondo la Corte del merito,

Commercialisti anche in caso di ritenuta prescrizione, ovvero che la resistente fosse

sostenersi il valore interruttivo della prescrizione di alcuni atti e documenti inviati dalla
Cassa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Baroni, affidando l’impugnazione a due motivi,
cui resiste, con controricorso, la Cassa, che illustra le proprie tesi difensive nella memoria
depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Con il primo motivo, il Baroni denunzia violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 1338 e 2043 c. c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., facendo
riferimento al contenuto della lettera della Cassa del 6.10.1988 e rilevando che nella
stessa era previsto che, in caso di omesso versamento nel termine indicato, gli importi
dovuti sarebbero stati iscritti a ruolo con la maggiorazione degli interessi. Tale previsione
non poteva, secondo il ricorrente, riguardare tutte le somme riferite a contributi, ma solo
quelle di esse in relazione alle quali era stata richiamata espressamente la previsione
dell’art. 18, comma 6, I. 21/86, ossia la corresponsione, in caso di omesso versamento,
degli interessi di mora, laddove per le somme riferite a contributi 1982-1986 era prevista
solo la possibilità di iscrizione a ruolo. Peraltro, il Baroni, in coerenza con il contenuto della
nota suddetta, il 4.11.1988 aveva provveduto al versamento delle somme di cui ai punti d),
e) ed f) della nota, cui erano estranei i contributi in oggetto, onde non poteva parlarsi di
colpevole comportamento o negligenza, avendo esso ricorrente rispettato le prescrizioni
dell’indicata nota della Cassa. Anche le contabili esattoriali non contenevano un’esplicita
indicazione delle causali degli addebiti, sicchè il Baroni aveva ritenuto di avere pagato
anche le somme relative agli anni 1982-1986, per essere le comunicazioni della cassa tali
da indurre al relativo convincimento. Ritiene che da tutte le circostanze di fatto
menzionate nel motivo di ricorso doveva evincersi la mancanza di imputabilità del proprio
comportamento ed il colpevole comportamento della Cassa, con responsabilità a carico di
quest’ultima per i danni arrecati all’iscritto, essendo stato ingenerato un affidamento circa
la ricorrenza di una data situazione produttiva di conseguenze giuridiche. Rileva, poi, che
la precisazione nella menzionata lettera del 6.10.1988 della possibilità di effettuare i
versamenti suddetti non costituiva intimazione idonea ad integrare una messa in mora,
.. come ritenuto dal giudice del gravame, non potendo conferirsi rilevanza ai fini voluti dalla
Cassa alla trasmissione del bollettino di c/c postale per eseguire i pagamenti, che
potevano intendersi riferiti alle somme di cui ai punti d) e) ed f). Con quesito di diritto,
domanda se ownell’ipotesi in cui la comunicazione all’iscritto in ordine alla posizione
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MOTIVI DELLA DECISIONE

contributiva abbia determinato la scelta dello stesso, fondata sul ragionevole affidamento
circa la posizione portata a sua conoscenza, di optare per il pagamento mediante
iscrizione a ruolo delle somme dovute, iscrizione poi non effettuata dalla Cassa l.l’ente
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abbia l’obbligo di risarcire l’assicurato per averlo indotto in errore ed ingenerato, con il suo
comportamento omissivo, un incolpevole affidamento circa l’effettivo versamento della
contribuzione.

disposto degli artt. 92 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., come sostituito dall’art. 42 del d. I.
269/03, convertito in legge n. 326103, e dell’art. 1227 c. c., in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c., osservando che sussistevano tutti i presupposti per la compensazione della spese
di lite, stante il comportamento colposo del creditore che aveva ingenerato quello
incolpevole di esso ricorrente e la rilevanza di tali elementi in rapporto a quanto previsto
dell’art. 1227 c. c., e che, comunque, era prevista l’esenzione dal pagamento delle spese
processuali dalla menzionata norma delle disposizioni di attuazione, prima della sua
modifica.
il ricorso è infondato.
:

Ancorchè si denunci, nel primo motivo, la violazione di norme di diritto da parte della Corte
territoriale, la relativa censura, articolata sotto diversi profili, attiene in realtà alla
motivazione della sentenza, tentandosi con la stessa una rivisitazione delle risultanze
istruttorie non consentita in questa sede di legittimità. La ricostruzione del giudice del
merito viene, infatti, valutata come carente in quanto non avrebbe attribuito i significati
ritenuti dal ricorrente evidenti o comunque desumibili dalle risultanze di causa, anziché
quelli di fatto da esse tratti, ed avrebbe ritenuto erroneamente che la comunicazione della
Cassa del 6.10.1988 avesse il valore di una messa in mora, idonea ad escludere il
comportamento incolpevole dell’iscritto.
Comprova del fatto che il motivo non attiene propriamente alla violazione di legge si
rinviene nel contenuto del quesito con il quale esso si conclude, che si risolve nel caso di
specie nella mera istanza di una decisione in ordine all’esistenza di un comportamento
:
.

incolpevole ingenerato da quello della Cassa. Viceversa, il quesito di diritto deve essere
formulato in maniera tale che la Corte di legittimità possa comprendere dalla lettura dello
stesso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene
compiuto dal giudice di merito nel caso in esame e quale sia, secondo la prospettazione
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Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato

del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Cass. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3515 e Cass. 21
aprile 2009 n. 9477). Nella specie l’esistenza di una erronea regula iuris applicata dai
giudici è meramente presupposta e la sua affermazione appare unicamente funzionale a
censurare i modi con i quali la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione delle prove e
quindi ad una valutazione di fatto, costituente il reale oggetto del motivo di ricorso.
Peraltro, la rivisitazione richiesta si fonda su documentazione non allegata al ricorso e
soprattutto in relazione alla stessa non si indicano i criteri ermeneutici violati.
In ogni caso, deve ribadirsi, in conformità a quanto affermato da questa Corte, che neil’
interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera di messa in mora, il canone
ermeneutico di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare
esclusivamente l’intento proprio dei soggetto che ha posto in essere il negozio, dovendo
essere esclusa, attesa la provenienza dell’atto da un solo soggetto, la possibilità di
applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto
articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il
comportamento complessivo delle anche posteriore alla conclusione del contratto
(cfr. Cass. 30 giugno 2005 n. 13970; Cass. 20 gennaio 2009 n. 1387).
I principi giurisprudenziali costanti e consolidati affermati in materia risultano
correttamente applicati.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione
già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, nono comma, della
legge n. 335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in
vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a
qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine,
la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale
creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. Pertanto, deve
escludersi il diritto dell’assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere
la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, senza
che possa rilevare la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero
delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua
.., esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall’ente
previdenziale, ed insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o,
comunque, l’attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale
decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass. 24
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marzo 2005 n. 6340, con riferimento a contributi della Cassa geometri liberi professionisti,
ed, in senso conforme, Cass. 7 novembre 2007 n. 23164) . Non rileva, in conclusione,
quanto dedotto dal ricorrente in relazione all’equivocità della richiesta della Cassa, peraltro
ritenuta sufficientemente chiara dalla Corte del merito con valutazione, come detto, non
censurabile in questa sede, se non in forza dell’indicazione dei canoni ermeneutici violati,
nella specie non effettuata.

Il secondo motivo deve essere respinto, osservandosi, quanto alla deduzione del rilievo
attribuibile al comportamento processuale della Cassa, che quest’ultimo non risulta affatto
specificato e che la questione risulta anche assorbita dal rigetto del primo motivo, e,
quanto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 42 del d. I. 269/02, convertito in legge 326/03,
che il rilievo è inconferente ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese processuali,
perché in ogni caso le disposizioni dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in materia di spese
del giudizio sono applicabili solo alle prestazioni dovute all’assicurato che abbiano una
ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di
difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina generale sulle spese giudiziali, in
riferimento a crediti di altra natura, come quelli contributivi per cui è causa.
Il ricorso deve essere, in conclusione, interamente respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 4000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ROMA, in data 11.6.2014

Tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura proposta.

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