Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21830 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A. M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19099/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

T.G., con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 50,

presso lo studio dell’avv. Emanuele Pastoressa;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 40/10/10, depositata il 25 maggio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 25 maggio 2010, di accoglimento dell’appello proposto da T.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2002, era stato determinato il reddito d’impresa e recuperate a tassazione le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c);

– il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la rettifica induttiva operata dall’Ufficio doveva considerarsi illegittima in quanto non teneva in debito conto la documentazione contabile esibita in sede di ispezione, la quale, seppur impregnata di umidità per via di un allagamento verificatosi, risultava leggibile e, comunque, non prendeva in considerazione anche le componenti negative del reddito;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– l’intimato non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 2, lett. c), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che ai verificatori fosse stata esibita documentazione utilizzabile ai fini di un accertamento analitico del reddito e che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle componenti negative del reddito;

– il motivo è inammissibile, in quanto con esso si muove una censura non già all’applicazione delle norme di legge richiamate, bensì all’apprezzamento, compiuto dalla Corte territoriale, delle risultanze probatorie relativamente alla esibizione ai verificatori della documentazione necessaria per giungere ad un accertamento analitico del reddito e alla considerazione delle perdite d’impresa dichiarate negli anni precedenti;

– con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per aver il giudice di appello, attraverso l’esame della documentazione contabile prodotta dal contribuente solo nel corso del giudizio di appello, consentito un indebito allargamento del thema decidendum;

– il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, in quanto la mancata riproduzione del ricorso introduttivo e dell’atto di appello non consentono di apprezzare l’esistenza del vizio denunciato;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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