Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2183 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1864-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASQUALE

REVOLTELLA, 35, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS DANILO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18479/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 6 ottobre 2016, n. 18479, in causa relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento per canone di occupazione di suolo pubblico dell’anno 2007, emesso da essa ricorrente nei confronti del condominio di Viale Somalia n. 35 in Roma per griglie e intercapedini lungo il perimetro del medesimo condominio, lamentando trattarsi di sentenza contraria al D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 63 perchè fondata sulla tesi secondo cui la debenza del canone è condizionata al rilascio -nella specie non avvenuto- di una concessione per l’uso del suolo pubblico;

2. la parte intimata resiste con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;

4. il ricorso è fondato e va accolto. Va preliminarmente osservato che, al contrario di quanto sostenuto dalla parte resistente, le sentenze dalla stessa citate nel controricorso e nella memoria non pongono alcun vincolo di giudicato. Si tratta infatti di sentenze fondate sulla stessa tesi su cui si fonda la sentenza impugnata. Il vincolo del giudicato cade su fatti non su tesi giuridiche. Tanto osservato, la fondatezza del ricorso emerge dalle seguenti considerazioni. Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, stabilisce (per la parte che interessa) che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo II. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”. Questa Corte ha in molte occasioni rimarcato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici”. Il presupposto applicativo del canone è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico (v., tra altre, Cass. n. 1435 del 19/01/2018; n. 18037 del 6/08/2009). La sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di Roma, senza accertare se vi fosse stata, da parte del Condominio di Via Somalia 35, occupazione di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di passaggio pubblico costituite nei modi di legge, ha fondato la ritenuta non debenza del canone sulla mancanza di una specifica concessione, non ha fatto corretto uso dell’art. 63 cit.;

5.in ragione di quanto precede, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perchè lo stesso provveda ad accertare quanto di rilievo;

6.il giudice del rinvio dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese del processo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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