Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2183 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 01/02/2021), n.2183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33421-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE SERGI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR N

66, presso lo studio dell’avvocato GERARDO MACRINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9858/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ai sensi dell’art. 633 c.p.c., P.M. richiedeva al Giudice di pace di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di G.G. per la restituzione della somma di Euro 600 versata a titolo di caparra, in virtù di un contratto di locazione registrato il 27 aprile 2012;

il Giudice di pace di Roma, con decreto ingiuntivo notificato il 19 aprile 2016, ordinava il pagamento della predetta somma e avverso tale decreto proponeva opposizione e spiegava contestuale domanda riconvenzionale G.G. con atto di citazione del 27 maggio 2016, eccependo l’incompetenza funzionale del Giudice di pace adito, in luogo del Tribunale di Roma, trattandosi di materia locatizia e la carenza di legittimazione passiva della resistente C., atteso che la caparra era stata pacificamente corrisposta al conduttore, P.A.. Contestava l’esistenza di un valido recesso operato dalla P.;

si costituiva quest’ultima eccependo la tardività della opposizione;

con sentenza del 28 aprile 2017 il Giudice di pace di Roma rilevava la tardività dell’opposizione;

avverso tale decisione proponeva appello G.G. con atto di citazione del 9 ottobre 2017 davanti al Tribunale di Roma contestando la ritenuta tardività della opposizione e ribadendo l’eccezione di incompetenza funzionale e le altre questioni oggetto di opposizione. L’appellata rimaneva contumace;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 maggio 2018, accoglieva l’appello e dichiarava l’incompetenza dell’ufficio del Giudice di pace, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Accoglieva la domanda riconvenzionale dell’opponente, condannando P.M. a corrispondere l’importo di Euro 3292,50, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.M.. Resiste con controricorso G.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce che “la motivazione della sentenza impugnata”, relativamente alla tempestività della notifica dell’opposizione, sarebbe errata in quanto il difensore non avrebbe mai ricevuto alcuna notificazione diversa dalla comunicazione a mezzo PEC della sospensione dell’esecutività della sentenza. Controparte avrebbe dovuto eseguire la notificazione presso l’indirizzo Pec e non in Cancelleria. Quanto alla competenza funzionale del Giudice di pace, si richiama la decisione della Corte di Cassazione n. 21582 del 2011 poichè si è in presenza di una pretesa di natura mobiliare, che non richiede l’accertamento incidentale di un diritto reale sull’immobile. Quanto alla domanda riconvenzionale non sarebbe possibile per l’appellante proporre una domanda riconvenzionale, trattandosi di richiesta formulata in risposta ad una azione di controparte;

a prescindere dalla circostanza il ricorso per cassazione è stato notificato alla G. personalmente e non presso i difensori, lo stesso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 non contenendo l’esposizione chiara dei fatti di causa, lo svolgersi della vicenda processuale, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si basa la decisione impugnata, con valutazione giuridica differente rispetto a quella dei giudici di merito;

non sono indicate le ragioni della decisione impugnata, non è specificato l’esito del giudizio, non si comprendono le argomentazioni relative alle questioni di competenza, l’oggetto e l’esito della domanda riconvenzionale;

oltre a ciò il ricorso per cassazione non è specifico, mancando l’enunciazione dei motivi da classificare nelle categorie tassative previste all’art. 360 c.p.c. che, invece, si risolvono in una critica generica, alla sentenza impugnata, strutturata con un unico motivo articolato sotto una molteplicità di profili, tra loro incompatibili e confusi;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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