Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21829 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19881-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2011 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, accolse il ricorso proposto da R.P. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione inerente all’imposta di successione, ipotecaria e catastale, con cui l’Agenzia delle Entrate di Chiavari aveva accertato D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 34 maggiori imposte per Euro 3.653,00, per confronto di valori attribuiti a cespiti aventi analoghe caratteristiche, ritenendo i beni oggetto di valutazione esclusi dalla valutazione automatica ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4 in ragione della destinazione edificatoria degli stessi. Si trattava di terreni ricadenti: A) in zona DLZ di ampliamento attività agricole, con indice di utilizzo insediativi di 0,10 mq/mq, senza alcuna inibizione di tipo oggettivo all’utilizzabilità ma con il vincolo di tipo soggettivo in relazione alla qualità di coltivatore diretto di colui che intenda costruire; B) in zona D4 e Campings, con possibilità di edificare senza vincoli di carattere oggettivo ma per finalità di attività commerciale, con indice di fabbricabilità pari a 0,05 mq/mq; C) in zona AI nella quale è prevista la possibilità di costruzione di parcheggi interrati e di interventi edilizi con incrementi del 10% di superficie netta insediativa.

2. Ritenne la Commissione che i terreni oggetto di valutazione non rientrassero, neppure sotto il profilo dell’edificabilità di fatto, tra le aree edificabili, per le quali soltanto l’art. 52, comma 4 D.P.R. prevede l’esclusione dell’applicazione del criterio di valutazione automatico.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di unico motivo. Il R., nonostante rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (edificabilità legale) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva che la pronuncia di legittimità (Cass. 9131 del 19/4/2006), citata nella sentenza impugnata, concerne l’edificabilità di fatto, mentre nel caso in esame l’edificabilità è prevista dal certificato di destinazione urbanistica e dal piano regolatore, talchè si tratta di edificabilità di diritto. Osserva che dai dati attestati risulta che i terreni in questione hanno un’appetibilità commerciale, situandosi in zone nelle quali vi è un potenziale edificatorio, con conseguente piena deroga alla valutazione automatica di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34.

2. Il ricorso è fondato. La motivazione, richiamando la sentenza citata, attinente alla nozione di edificabilità di fatto, non coglie nel segno. Ed invero in sede di accertamento tributario non è stata ritenuta la vocazione edificatoria di fatto dei terreni, quanto, piuttosto, la destinazione urbanistica dei medesimi, per ognuno dei quali è prevista una, se pur ridotta, edificabilità, con indice che si discosta ampiamente da quello estremamente esiguo previsto per le zone agricole. A queste ultime, pertanto, i terreni in questione non possono essere assimilati, rientrando nell’ambito dei terreni edificabili di diritto.

4. In base alle svolte argomentazioni la sentenza va cassata. Dalla motivazione della stessa risulta che il contribuente in sede di appello aveva dedotto, oltre alla questione oggetto del giudizio di legittimità, anche l’errata e insufficiente motivazione dell’atto impositivo, per essere stato fatto riferimento, ai fini della determinazione del valore, a immobili ubicati in zona distante e diversa, per vocazione turistica, da quella ove sono ubicati i terreni oggetto di accertamento. Poichè la questione non è stata esaminata in ragione dell’accoglimento del primo motivo e rendendosi necessari, pertanto, ulteriori accertamenti in fatto, va disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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