Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21829 del 27/10/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 21829 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO Michele, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Paolo Sisto per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato
in Roma, via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell’Avvocato Nunzia De Ce-

– ricorrente contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 2015, depositata in data 11 marzo 2015.
Udito l’Avvocato Francesco Paolo Sisto;
lette le conclugioni scritte del Sostituito Procuratore Generale Dott. Umberto de Augustinis, confermate in camera di consiglio dall’Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, il quale chiede che la Corte, in camera di
consiglio, accolga l’istanza, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Data pubblicazione: 27/10/2015

RITENUTO
che l’Avvocato Michele D’Agostino, a seguito di procedimento disciplinare
scaturito dalla segnalazione dell’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio per
i reati di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (evasione imposte) e degli
artt. 106 e 132 d.lgs. n. 385 del 1993 (effettuazione prestiti), e dopo che
il procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a

tenuto responsabile dal COA di Bari della violazione dell’art. 15 cod.
deon., per i fatti oggetto dei rinvio a giudizio;
che nei suoi confronti veniva applicata la sanzione della cancellazione;
che il ricorso proposto dal D’Agostino al CNF veniva rigettato con sentenza n. 21/15;
che il CNF, disattesa la richiesta di prescrizione dell’illecito avanzata dal
P.G. in sede di udienza per effetto dell’art. 65, comma 5, della legge n.
247 del 2012, sul rilievo che le modifiche dell’ordinamento disciplinare
non avrebbero interessato l’intero impianto del detto ordinamento, riteneva che correttamente il COA avesse utilizzato per la propria decisione il
materiale acquisito nell’ambito del procedimento penale, sottoponendolo
ad autonoma valutazione quanto all’attitudine probatoria sul piano disciplinare;
che il CNF riteneva, quindi, che la documentazione acquisita offrisse un
sicuro riscontro alla sussistenza dell’illecito contestato;
che l’entità dell’evasione accertata (rilevante anche nella minore misura
riconosciuta dal professionista) e il non contestato svolgimento
dell’attività di prestito di denaro, davano fondamento, secondo il CNF, alla sanzione applicata;
che per la cassazione della sentenza del CNF il D’Agostino ha proposto ri- ..„……..„..corso affidato a due motivi;
che con il primo si duole del fatto che il CNF non abbia dichiarato la prescrizione dell’illecito, pur se l’art. 65, comma 5, della legge n. 247 del
2012 prevede l’applicazione delle norme contenute nel nuovo codice de- 2 –

procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, veniva ri-

ontologico anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della
sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza di prova degli
illeciti addebitati, atteso che le risultanze acquisite dal procedimento penale non avevano avuto un vaglio in sede di contraddittorio con la parte e
che il COA e il CNF hanno ritenuto di non ammettere le richieste istrutto-

che sulla base di tali motivi il ricorrente sollecita l’adozione di un provvedimento in via d’urgenza con il quale si disponga la sospensione della
sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 36, comma 7, della legge n. 247 del
2012;
viste le conclusioni della Procura generale presso questa Corte.

CONSIDERATO
che il ricorso non appare manifestamente infondato quanto meno in relazione alla reiezione della richiesta di applicazione della disciplina di maggior favore, ai sensi della legge n. 247 del 2012, atteso che l’art. 22 del
nuovo codice deontologico, approvato il 31 gennaio 2014 ed entrato in
vigore il 15 dicembre 2014, non prevede più la sanzione della cancellazione, comminata al ricorrente;
che il ricorso appare suscettibile di positivo apprezzamento anche quanto
alla mancata valutazione, da parte del CNF, degli effetti derivanti dalla
entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 sul regime della prescrizione
applicabile al caso di specie, posto che l’art. 56 della citata legge fissa il
termine di prescrizione dell’azione disciplinare in sei anni, elevabili, in caso di interruzione al massimo a sette anni e sei mesi, ai sensi dell’art. 65,
comma 5, della medesima legge;
che, nella specie, la deduzione della intervenuta prescrizione dell’azione
disciplinare non appare manifestamente infondata, atteso che l’azione disciplinare è iniziata con delibera del 17 aprile 2002, comunicata il 26 aprile 2002, mentre il procedimento disciplinare risulta ancora pendente per
effetto della impugnazione della sentenza del CNF;

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rie;

che, d’altra parte, l’orientamento seguito dal CNF in ordine alla interpretazione dell’art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012 contrasta con
la sentenza di queste Sezioni Unite n. 3023 del 2015, secondo cui «in
tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche
ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più

cembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio
del tempus regit actum»;
che il periculum in mora è insito nella natura della sanzione applicata
(cancellazione);
che, dunque, l’istanza di sospensione va accolta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie l’istanza e dispone la sospensione della sanzione disciplinare di cui alla impugnata sentenza del
Consiglio Nazionale Forense.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
della Corte suprema di cassazione, in data 20 ottobre 2015.

favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 di-

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