Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21829 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.20/09/2017), n. 21829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12583/2012 proposto da:
C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Alfredo Fusco n.104, presso il proprio Studio,
rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Mauro
Vaglio, giusta procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/04/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11.4.012, ha respinto il reclamo proposto dall’avv. C.A. contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. aveva liquidato gli onorari dovutigli quale difensore della procedura concorsuale, nel procedimento L. Fall., ex art. 26, promosso da SGC – società Gestione Crediti PB s.p.a., nella misura del 20% di quelli già riconosciutigli per le difese svolte in un altro, analogo procedimento ex art. 26 cit., promosso da Aspra Finance s.p.a..
Il tribunale ha rilevato che i due reclami erano stati proposti dalle banche creditrici contro il medesimo provvedimento del G.D. e presentavano le medesime questioni di fatto e di diritto, tanto da aver consentito al legale nominato di depositare due distinte memorie difensive aventi contenuto sostanzialmente identico. Ha pertanto ritenuto che, benchè i procedimenti, chiamati alla medesima udienza, non fossero stati formalmente riuniti in quanto le reclamanti avevano rinunciato alle impugnazioni, il G.D. avesse correttamente fatto applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, che, nell’ipotesi in cui l’avvocato difenda più parti in un unico processo, o in quella di riunione di cause, prevede che l’onorario sia unico ed aumentato del 20% per ogni parte oltre la prima. Ha inoltre escluso che, secondo quanto richiesto in subordine dal reclamante, la maggiorazione del 20% andasse operata tenuto conto del valore complessivo dei due procedimenti.
Il decreto è stato impugnato dall’avv. C. con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo, che denuncia violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, il ricorrente sostiene, che, non essendo mai intervenuta la riunione, gli onorari avrebbero dovuto essergli liquidati in misura piena, tenuto conto del valore della domanda di SGC s.p.a.; deduce, in subordine, che il giudice del merito avrebbe dovuto determinare il compenso quantomeno nella misura del 20% del valore cumulato delle due domande.
La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo è fondata.
Il D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, stabilisce (per ciò che in questa sede interessa) che “qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%…” e, più avanti, che “la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione…”.
Non v’è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinchè l’onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti.
Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; nè, in tal caso, l’onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) può essere determinato nella misura del 20% di quello già liquidato per la prima di esse che sia stata definita (o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione): il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione (dal quale si ricava, a contrario, che la stessa non può trovare applicazione prima della riunione) esclude infatti che la sua operatività possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all’ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta.
L’assunto del tribunale trova, peraltro, smentita anche in un argomento di carattere sistematico, atteso che l’art. 5, comma 4, delle tariffe approvate con D.M. n. 392 del 1990, prevedeva la possibilità di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione, e che tale previsione non è più contenuta nè nelle tariffe approvate col D.M. n. 127 del 2004, nè in quelle precedenti, approvate col D.M. n. 585 del 1994, che hanno significativamente introdotto la regola opposta (cfr. in motivazione, con riferimento al D.M. n. 585 del 1994, Cass. nn. 26089/05, 17354/02).
Infine, va rilevato che l’errata applicazione del ridetto D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, ad una fattispecie in esso non contemplata ha condotto il tribunale a determinare il valore di entrambi i giudizi sulla scorta di una scelta discrezionale, non consentita in materia, ovvero ad assumere quale onorario base, da maggiorare nella misura del 20%, quello relativo al giudizio di minor valore, solo perchè liquidato per primo dal giudice delegato.
All’accoglimento della censura sin qui esaminata conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non può trovare applicazione nel caso in cui l’avvocato difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorchè aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.
Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Restano assorbite sia la censura illustrata in via subordinata nel primo motivo, sia quella prospettata nel secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbite le ulteriori censure; cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017